Articolo abrogato dal Reg. R. 28/09/2017, n. 3, a decorrere dal 01/01/2018.

L’articolo 13 così recitava:

“Articolo 13 - Incentivi per la forestazione a scopo produttivo e per la castanicoltura

1. Per la creazione di complessi boscati finalizzati all'incremento delle produzioni legnose, possono essere concessi incentivi per l'impianto di boschi con specie legnose a rapido accrescimento ed a turno breve a favore di Enti pubblici e privati proprietari di terreni ritirati dalla coltivazione agricola la cui utilizzabilità, a fini produttivi, sia riconosciuta da apposita attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

2. Sono, altresì, concessi incentivi a favore di Enti pubblici e privati per l'impianto dei castagneti da frutto, su terreni ritirati dalla coltivazione agricola e la cui utilizzabilità deve essere attestata da tecnico abilitato, e per la ricostituzione di quelli esistenti. L'incentivo è concesso ai proprietari dei terreni da imboschire e/o dei castagneti da migliorare.

3. Gli incentivi di cui ai comma 1, e 2, consistono nella concessione di contributi in conto capitale fino al 55% della spesa riconosciuta ammissibile.

4. Analoghi contributi possono essere concessi ad Enti privati per la realizzazione di rimboschimenti a carattere protettivo.

5. Per le operazioni di sfollo dei boschi cedui a macchiatico negativo, a metà turno, possono essere concessi ad Enti pubblici e privati proprietari dei predetti boschi, contributi pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

6. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, è affidata agli Enti delegati, competenti per territorio, il contributo è elevato al 75%.

7. Gli enti delegati possono riservare per gli interventi di cui ai comma 1, 2, 4 e 5 una quota percentuale del finanziamento assegnato di cui all'art. 6 non superiore al 10%.

8. Per l'istruttoria delle istanze e la concessione dei contributi, relativi agli interventi di cui ai comma 1, 2, 4 e 5, l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca, predisporrà un'apposita " analisi delle categorie dei lavori ammissibili" che è adottata dalla Giunta Regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La richiesta di contributo va inoltrata dal 2 gennaio al 31 maggio di ogni anno al Presidente dell'Ente delegato competente.

10. Gli Uffici Tecnici degli Enti delegati competenti provvedono alla istruttoria delle domande ed alla concessione del relativo contributo in base all'ordine di acquisizione delle stesse al protocollo d'ufficio. Hanno titolo di preferenza le iniziative di forestazione delle superfici agricole adiacenti ai boschi esistenti.

11. Le opere realizzate e gli interventi effettuati di cui ai comma 1, 2, 4 e 5 sono sottoposte ad accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori, entro due mesi dal loro completamento, da un funzionario incaricato dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente.

12. Alla liquidazione del contributo vi provvede l'Ente delegato entro trenta giorni dalla data di ricezione degli atti di accertamento di cui al comma 11.”

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