Gli articoli da 1 a 6 del presente allegato sono abrogati dal Reg. R. 28/09/2017, n. 3, a decorrere dal 01/01/2018.

Gli articoli da 1 a 6 dell’allegato D così recitavano:

Articolo 1 - Gestione

1. L'attività gestionale della Regione Campania sui suoli demaniali armentizi, esercitata tramite l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste di Avellino e Benevento, competenti territorialmente, si articola in:

a) accertamento e revisione della consistenza e conseguente reintegra dei suoli;

b) rilascio delle concessioni temporanee d'uso dei suoli e delle autorizzazioni all'esercizio del pascolo;

c) tutela dei suoli;

d) interventi di ripristino e di conservazione.


Articolo 2 - Accertamento e revisione della consistenza dei suoli demaniali armentizi

1. La Giunta Regionale provvede, ove se ne ravvisi la necessità, attraverso il personale dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste Caccia e Pesca e Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste di Avellino e Benevento nonché di quello del Corpo Forestale dello Stato, all'accertamento ed alla revisione della consistenza dei suoli demaniali armentizi, secondo le norme del RD 30/12/1923, n. 3244 e dei successivi regolamenti di cui ai RRDD 29/12/1927, n. 2801 e 16/07/1936, n. 1706.

2. Per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1, da effettuare in contraddittorio con il frontista interessato, il personale incaricato può accedere alle proprietà private dandone congruo preavviso. Nel corso di tali operazioni sono apposti, ove necessario, appositi termini lapidei e si procede alla restituzione su carta dei rilevamenti.


Articolo 3 - Reintegra dei suoli demaniali armentizi

1. La reintegra nel possesso dei suoli da parte della Giunta Regionale avviene in tutti i casi nei quali risulta esservi una occupazione abusiva degli stessi.

2. Fermo restando che le concessioni d'uso di suoli demaniali armentizi preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento sono da considerare legittime, purché non scadute, i casi previsti sono i seguenti:

a) i concessionari di suoli demaniali armentizi con titolo legittimo e la cui utilizzazione sia conforme alle norme stabilite dal presente regolamento in materia di concessioni, possono chiederne il rinnovo sei mesi prima della scadenza;

b) i concessionari di suoli demaniali armentizi con titolo legittimo ma la cui utilizzazione sia in contrasto con le norme stabilite dal presente regolamento in materia di concessioni, dovranno restituire il possesso dei suoli alla scadenza della concessione e previo ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi;

c) gli occupanti di suoli demaniali armentizi senza alcun titolo legittimo sono tenuti alla restituzione dei suoli in parola, previo ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi e qualunque sia la natura della occupazione; la reintegra nel possesso avviene, ove necessario, secondo la normativa vigente e di concerto con il competente Ufficio provinciale dell'Intendenza di Finanza (attesa la titolarità del bene).


Articolo 4 - Concessioni d'uso dei suoli demaniali armentizi

1. Le concessioni d'uso di suoli demaniali armentizi rilasciabili a seguito di presentazione di istanza sono le seguenti:

a) a titolo oneroso, per l'attraversamento e/o percorrenza dei suoli con condotte opportunamente interrate; il rilascio delle suddette concessioni è possibile solo nei casi di comprovata necessità, prevedendosi, al termine dei lavori, il completo ripristino dello stato dei luoghi; la durata massima della concessione è di anni dieci, rinnovabile.

b) a titolo oneroso, per la realizzazione di traverse di collegamento tra le strade rotabili classificate di uso pubblico esistenti suoi suoli demaniali armentizi ed i fondi frontisti dotati di abitazione e/o pertinenze agricole; il rilascio delle suddette concessioni è possibile solo nei casi di comprovata necessità e non sia altrimenti possibile accedere ai fondi in questione (fondo intercluso); le traverse devono essere delimitate mediante l'apposizione di termini lapidei e devono avere una larghezza massima di metri tre e il fondo in terra battuta o imbrecciato, escludendosi la pavimentazione delle stesse con cemento, conglomerato bituminoso, basolato, ecc; la durata massima della concessione è di anni dieci, rinnovabile.

c) limitatamente ai tratturelli ed ai bracci, per le opere di interesse pubblico, in caso di comprovata necessità, possono anche essere concessi in uso suoli:

1) a titolo gratuito, per la realizzazione di strade rotabili di uso pubblico purché non compromettano, la fisionomia generale del paesaggio tratturale e le vie vengano incluse negli elenchi delle strade statali, delle strade provinciali o delle strade comunali;

2) a titolo oneroso, per l'allineamento lungo il margine del tracciato tratturale di palificazioni per condotte in elevazione.

2. Le istanze per il rilascio delle concessioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere presentate presso l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente.

3. Nell'istanza, prodotta su carta legale, devono comunque essere indicati:

a) le generalità del richiedente (nome, cognome e codice fiscale), il luogo e la data di nascita;

b) la denominazione o la ragione sociale nel caso di Enti o Ditte, e le generalità del legale rappresentante;

c) la residenza o la sede legale;

d) il Comune, la località e i dati catastali del suolo oggetto di richiesta nonché la denominazione del tratturo, del tratturello o del braccio;

e) l'utilizzazione richiesta.

4. Devono, inoltre, essere allegati all'istanza:

a) breve relazione con la descrizione del tipo di intervento;

b) planimetria catastale al 2.000 con l'indicazione delle opere da realizzare e, ove necessario, sezioni trasversali e particolari costruttivi.

5. Per i suoli demaniali armentizi vincolati dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ai sensi della Legge 01/06/1089, all'istanza deve essere allegata anche l'autorizzazione delle competenti Soprintendenze ai Beni Ambientali e Archeologica.

6. Il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, effettuata l'istruttoria della istanza, richiede all'Ufficio Tecnico Erariale competente la valutazione del canone annuo da pagare e trasmette il tutto al Settore Foreste, Caccia e Pesca con il relativo parere di competenza, entro il termine di giorni sessanta.

7. In caso, invece, di istruttoria negativa dell'istanza, la stessa è restituita al richiedente.

8. La Giunta Regionale rilascia, quindi, le concessioni, presentate dall'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca e su proposta dell'Assessore delegato all'Agricoltura e Foreste, secondo le norme stabilite del RD 30.12.1923, n. 3244 e dei successivi regolamenti di cui ai RRDD 29.12.1927, n. 2801 e 16.07.1936, n. 1706, disciplinandole in ogni caso:

a) all'osservanza di ulteriori cautele che si ravvisano opportune anche in merito alla durata dei lavori;

b) alla condizione che non sia pregiudicata la destinazione sostanziale dei suoli e non vi sia pregiudizio al libero transito ed all'uso del pascolo degli armenti;

c) alla espressa dichiarazione di precarietà e revocabilità della concessione in qualunque momento, salvo congruo preavviso, e senza diritto a risarcimento;

d) al pagamento di un congruo canone, fatta eccezione per le concessioni di suoli adibiti a strade rotabili di uso pubblico di cui all'art. 4, comma 1 lett. c);

e) al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione, se non rinnovata.

9. Con la delibera di concessione la Giunta Regionale approva lo schema dell'atto di concessione e delega il Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, competente territorialmente, alla stipula dell'atto in rappresentanza della Regione.


Articolo 5 - Autorizzazione all'esercizio del pascolo

1. L'esercizio del pascolo sui suoli demaniali armentizi è consentito a chiunque ne faccia richiesta e sia in grado di dimostrare documentalmente il possesso di armenti.

2. Le prescritta autorizzazione viene rilasciata, a seguito di istanza prodotta su carta legale, dall'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente.

3. Nell'istanza devono comunque essere indicati:

a) le generalità del richiedente (nome, cognome e codice fiscale), il luogo e la data di nascita;

b) la residenza;

c) l'utilizzazione a pascolo richiesta.

4. All'istanza deve altresì essere allegato il documento attestante il possesso egli armenti.

5. L'autorizzazione è a titolo oneroso così determinato:

a) Lire 20.000 annue per ogni capo bovino o cavallino;

b) Lire 10.000 annue per ogni capo ovino o caprino o suino.

6. L'autorizzazione è concessa per un periodo massimo di anni tre, rinnovabile, e previo versamento da parte del richiedente, sul conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria della regione Campania, della somma determinata, secondo le modalità di cui al comma 5, a cura del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente.

7. Le autorizzazioni rilasciate vengono comunicate all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca, inviandone copia entro il termine di giorni quindici.

8. Le istanze di concessione per uso - pascolo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento ed in fase di istruttoria verranno integrate con la documentazione mancante e istituite con le procedure di cui al presente articolo, al fine dell'eventuale rilascio della prescritta autorizzazione.


Articolo 6 - Transito dei veicoli

1. Il transito dei veicoli sui suoli demaniali armentizi è limitato alle strade pubbliche che li attraversano sia in seno longitudinale che trasversale.

2. Il transito è vietato sulle altre aree tratturali ad eccezione dei veicoli al seguito degli armenti, di quelli impiegati per il controllo e la sorveglianza delle aree tratturali nonché dei veicoli impegnati per il soccorso e la pubblica utilità.”

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