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Opere e lavori privati e pubblici - Edilizia
e urbanistica - Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Campania 28/09/2017, n. 3
Regolam. R. Campania 28/09/2017, n. 3
Regolam. R. Campania 28/09/2017, n. 3
Regolam. R. Campania 28/09/2017, n. 3
- Regolam. R. 21/02/2020, n. 2
- Regolam. R. 24/09/2018, n. 8
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI DI TUTELA E GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE |
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CAPO I - GENERALITÀ |
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Art. 1 - Finalità del Regolamento1. Il presente Regolamento definisce i principi e le procedure per la cura e gestione del patrimonio forestale regionale, in attuazione dell'articolo 12 (Azioni di razionalizzazione, cura e governo del territorio montano) della Legge Regionale 20 gennaio |
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Art. 2 - Multifunzionalità del patrimonio forestale regionale1. La Regione riconosce il ruolo di interesse pubblico delle attività selvicolturali svolte secondo i principi della gestione forestale sostenibile e finalizzate al mantenimento della multifunzionalità delle foreste. 2. Le finalità di tutela e gestione multifunzionale sostenibile dei boschi regionali e di cura e manutenzione del territorio montano sono conseguite mediante l’attuazione delle seguenti tipologie di azione: a. tutela e miglioramento dei pascoli e delle praterie; b. gestione e manutenzione dei b |
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Art. 3 - Gestione multifunzionale del patrimonio forestale regionale1. Agli Enti delegati di cui all’art. 3 della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica mont |
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Art. 4 - Pianificazione forestale1. La Regione promuove la pianificazione degli interventi di gestione forestale, basata su un'approfondita conoscenza del territorio e la programmaz |
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Art. 5 - Piano Forestale Generale1. Il Piano Forestale Generale (P.F.G.), ovvero Piano Forestale Regionale, in conformità a quanto disposto dall’articolo 5 e dall’articolo 7, comma 2, della L. R. n. 11/96: a. descrive le caratteristiche ecologiche, strutturali ed evolutive del patrimonio forestale regionale; b. definisce le strategie generali di tute |
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Art. 6 - Documento esecutivo di programmazione forestale |
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Art. 7 - Piano Forestale Territoriale1. Il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) è predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza. Esso descrive il programma prioritario degli interventi di cui all’art. 3 della Legge Regionale n. 11/1996 e dell'articolo 2 del presente Regolamento per il triennio considerato ed è finalizzato alla conservazione e valor |
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Art. 8 - Tavolo di partenariato forestale1. È istituito il Tavolo di partenariato forestale, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di programmazione forest |
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Art. 9 - Sportello Unico delle Attività Forestali1. Presso gli uffici di ciascun Ente delegato e presso le Strutture Regionali, Centrale e Territoriali , competenti in materia di politiche forestali, è costituito lo Sportello Unico delle Attività Forestali – S.U.A.F., al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo-pastorale, migliorare l'efficacia delle procedure amministrative, rispondere alle necessità di rilevamento statistico e dare trasparenza alle attività di programmazione, realizzazione e rendicontazione degli interventi forestali. |
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Art. 10 - Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale1. La Regione pianifica e gestisce l’uso delle foreste regionali demaniali come ambito privilegiato per l'attuazione delle strategie e degli interventi di tutela e valorizzazione multifunzionale sostenibile della foresta. 2. La Regione Campania, ai sensi dell’articolo 9 della L. R. n.11/96, gestisce le foreste demaniali regionale attraverso le Strutture Regionali Territoriali competenti le quali hanno assun |
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Art. 11 - Formazione professionale e aggiornamento tecnico degli addetti idraulico-forestali1. Al fine di assicurare la massima occupazione degli addetti idraulico-forestali, rapportata alle singole realtà territoriali e contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio, nel rispetto della programmazione regionale e per l'attuazione delle opere e degli interventi rimessi alla responsabilità di attuazione dei diversi Enti, gli addetti idraulico-forestali sono impiegati ne |
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Art. 12 - Cartografia forestale - Sistema informativo forestale regionale1. La Regione si dota, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, dei seguenti documenti conoscitivi del patrimonio forestale regionale: |
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Art. 13 - Azioni di promozione delle filiere forestali1. La Regione promuove le attività e gli interventi finalizzati a valorizzare "e manutenere"N2 il patrimonio e le filiere forestali. In particolare, sono riconosciute come prioritarie le azioni volte: |
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Art. 14 - Alberi monumentali e Boschi vetusti1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate, così come definiti dall' articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani). |
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Art. 15 - Boschi urbani1. Al fine di assicurare l'effettuazione delle cure gestionali necessarie alla loro conservazione, i proprietari pubblici e privati possono richiedere per i parchi urb |
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Art. 16 - Vigilanza e accertamento1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regola |
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CAPO II - NORME GENERALI |
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Art. 17 - Oggetto ed ambito di applicazione1. Il presente Regolamento, disciplina quanto previsto ai commi “d”, “e”, “f” e “g” dell'articolo 12 della Legge di bilancio 2017 (“Azioni di razionalizzazione, cura e governo del territorio montano”) ed, in particolare, provvede a: a. adeguare ed aggiornare in chiave produttiva, multifunzionale e ambientale le norme tecniche in materia di gestione del patrimonio forestale, di cura e governo del territorio montano e dei terreni vincolati dal punto di vista idrogeol |
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Art. 18 - Criteri applicativi in materia gestionale ed autorizzativa1. Ai fini delle presenti norme costituisce bosco qualsivoglia terreno così come definito dall’articolo 14 della L. R. n. 11/96. 2. La densità piena di cui al comma 1 dell’articolo 14 della Legge Regionale n. 11/96, rubricato “Definizione di bosco e di pascolo montano” corrisponde al grado di copertura stabilito dal "D. lgs. n. 34/2018, articolo 3, comma 3"N1. 3. Sulla determinazione delle dimensioni minime delle aree boscate non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all’interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.500 metri qu |
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Art. 19 - Aree boscate1. Le infrastrutture e le aree che non interrompono la continuità della vegetazione forestale sono anch'esse soggette a |
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Art. 20 - Aree non boscate1. Oltre alle tipologie di cui all’articolo 15 della Legge Regionale n. 11/1996 non costituiscono aree boscate le seguenti tipologie: |
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CAPO III - PROMOZIONE DELLA GESTIONE ATTIVA |
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Art. 22 - Iniziative per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale1. In coerenza con i principi e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Campania promuove interventi diretti allo sviluppo ed al miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di abbandono, di degrado e di dissesto. |
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Art. 23 - Forme di gestione forestale associata1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Campania promuove la gestione attiva, coordinata ed organica del patrimonio forestale pubblico e privato. 2. La Regione Campania favorisce la costituzione e le attività di consorzi e di alt |
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Art. 24 - Ricerca – divulgazione – formazione1. La Regione Campania promuove, anche attraverso l’impiego di risorse pubbliche, attività di ricerca, sperimentali |
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TITOLO II - TAGLIO DEI BOSCHI - PROCEDURE E NORME |
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CAPO I - INDICAZIONI GENERALI |
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Art. 25 - Taglio colturale1. Per taglio colturale s’intende il taglio che rientra nell’ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l’assetto idrogeologico. In particolare sono da comprendere nel taglio colturale: i tagli di utilizzazione boschiva, le conversioni di boschi cedui all’alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione di boschi danneg |
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Art. 26 - Boschi in situazione speciale1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente Regolamento, si considerano in situazione speciale: a. i boschi ricadenti in aree dichiarate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4)dal Pia no (Stralcio) di Assetto Idrogeologico (P.A.I. – P.S.A.I.), redatto dalle Autorità di Bacino competenti; b. i boschi in situazione speciale individuati dal Piano Forestale Regionale e dai Piani di Gestione Forestale; c. i boschi per la raccolta dei materiali di base, individuati ai sensi della Direttiva 1999/105/CEE ed iscritti nel libro regionale dei materiali di base, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2003, |
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Art. 27 - Cedui invecchiati1. Si definiscono «invecchiati» i boschi cedui di età pari o superiore a due volte l’età del turno minimo di taglio di cui all’articolo 63. |
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Art. 28 - Stagione ed anno silvano1. Si definisce stagione silvana l’epoca in cui è consentito il taglio dei boschi cedui in base alle disposiz |
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Art. 29 - Contiguità delle tagliate1. Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui le superfici di bosco ad esse confinanti, che siano state oggetto di tagl |
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CAPO II - PROCEDURE AUTORIZZATIVE |
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Art. 30 - Procedura ordinaria – Autorizzazione di taglio1. Fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 31 e ad eccezione di quelli di cui all’articolo precedente, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dall’Ente delegato territorialmente competente, tutti i tagli boschivi che riguardano: a. i cedui, semplici, matricinati e composti, con superfici complessive maggiori o pari a 2 ettari e minori di 10 ettari da utilizzare in assenza di un Piano di Gestione Forestale;N6 b) le fustaie ed i cedui in conversione per superfici complessive maggiori o pari di 0,5 ettari e minori di 10 ettari da utilizzare in assenza di un Piano di Gestione Forestale. N6 2. Per i fini di cui al precedente comma 1, il proprietario, o altro soggetto legittimamente autorizzato, deve presentare speci |
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Art. 31 - Procedura semplificata - comunicazione di taglio1. L'esecuzione dei tagli boschivi è autorizzata dall'Ente delegato territorialmente competente con procedure semplificate, nei casi e con le modalità indicate nei successivi commi. 2. Le procedure semplificate non sono attuabili per i boschi in situazione speciale di cui all'articolo 26. 3. Le procedure semplificate non sono attuabili nei casi in cui, per l'esecuzione del taglio boschivo sia necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 81 per opere inerenti alla viabilità forestale. 4. La procedura semplificata è costituita dalla comunicazione di taglio nei seguenti casi: a) in assenza di un Piano di Gestione Forestale: 1) per i cedui, semplici, matricinati e composti per superfici inferiori a 2 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o); 2) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici inferiori a 0,5 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o) e piedilista di martellata; b) in presenza di un Piano di Gestione Forestale: 1) per i cedui semplici, matricinati e composti per superfici minori di 10 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o); 2) per i cedui mat |
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Art. 32 - Relazione di taglio1. La relazione di taglio deve essere presentata per i casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b) ed all'articolo 31, comma 4, lettera b), punto 2).N3 2. La relazione di taglio deve contenere le seguenti informazioni: a. generalità del richiedente; b. documentazione o autocertificazione attestante il possesso del bosco; c. dati catastali del bosco; d. la superficie totale e quella da sottoporre al taglio; e. la superficie di eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre anni, nel caso di boschi cedui o le utilizzazioni effettuate negli ultimi cinque anni, nel caso di boschi di alto fusto, in continuità con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del richiedente l’autorizzazione; f. anno dell’ultima utilizzazione e modalità di esecu |
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Art. 33 - Progetto di taglio1. Il progetto di taglio deve essere presentato per l’alto fusto e per i cedui in conversione all’alto fusto, in presenza di un Piano di Gestione Forestale che interessi superfici complessive superiori o pari a 10 ettari. 2. Il progetto di taglio deve essere costituito dai seguenti elaborati: 2.1. relazione, nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni: a) dati catastali del bosco e autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la proprietà/possesso del bosco;N6 b. inquadramento dell’area boscata, con particolare riferimento agli aspetti fitoclimatici, geomorfologici e pedologici; c. situazione vincolistica esistente; |
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Art. 34 - Stesura della relazione e del progetto di taglio. Competenze professionali ed affidamento dell'incarico1. La redazione del progetto e della relazione di taglio di cui |
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Art. 35 - Modulistica1. Al fine di agevolare gli interessati nella presentazione, tramite il S.U.A.F., delle istanze di autorizzazione e delle |
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CAPO III - BOSCHI PRIVATI |
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Art. 36 - Utilizzazioni boschive in presenza di un Piano di Gestione Forestale1. Il taglio dei boschi di proprietà privata, nel caso di superfici forestali (ovvero di beni silvopastorali) di estensione compl |
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Art. 37 - Utilizzazioni boschive in assenza di piano di gestione forestale1. Per i boschi cedui, semplici, matricinati e composti, i tagli boschivi, per superfici boscate complessive minori di 10 ettari, accorpate, nel rispetto dell’articolo 29, devono |
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Art. 38 - Esecuzione dei lavori1. Il titolare dell'autorizzazione e della comunicazione di taglio, prima dell'inizio dei lavori, comunica, tramite il S.U.A.F., alla Struttura Regionale Territoriale ed all'Ente delegato territorialmente competenti la data prevista per l'inizio dell'intervento, nonché i dati relativi alla ditta cui è affidata l'esecuzione dello stesso.N3 2. Solo per superfici inf |
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CAPO IV - BOSCHI DI PROPRIETÀ PUBBLICA |
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Art. 39 - Pianificazione della gestione forestale1. I boschi di proprietà dei Comuni e degli Enti Pubblici sono utilizzati in conformità ai Piani di Gestione Forestale, |
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Art. 40 - Tagli in assenza del Piano di Gestione Forestale1. In conformità al disposto del comma 2, lettera c), dell’articolo 86, i tagli in assenza del P.G.F. vigente possono essere eseguiti: a. per superfici boscate, anche non accorpate, complessivamente inferiori ad ettari 10; b. per superfici boscate ricadenti nelle condizioni di cui ai successivi commi 5, 6 e del presente articolo. |
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Art. 41 - Tagli in attuazione del Piano di Gestione Forestale1. In conformità al disposto di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 86, i tagli per superfici boscate, anche non accorpate, complessivamente |
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Art. 42 - Vendita del lotto boschivo1. La vendita del lotto boschivo (massa o materiale legnoso ritraibile) è effettuata mediante asta pubblica, con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. N3 1.bis. I partecipanti all’asta pubblica di cui al precedente comma 1 devono versare un deposito a garanzia dell’offerta di importo pari al dieci per cento del prezzo di stima posto a base d’asta. N30 2. Possono partecipare all'asta le ditte iscritte all'Albo regionale delle imprese forestali, di cu |
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Art. 43 - Vendita ed utilizzazione delle piante sradicate, troncate o gravemente danneggiate dal vento o da altre calamità naturali1. Le piante sradicate, troncate o gravemente danneggiate dal vento o da altre calamità naturali debbono essere utilizzate senza indugio. |
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Art. 44 - Capitolato d’oneri1. Nel capitolato d’oneri viene chiaramente individuato e descritto il lotto boschivo (massa legnosa ritraibile), precisando quanto segue: a. gli obblighi che assume l’aggiudicatario dell’asta, compreso |
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Art. 45 - Verbale di individuazione, assegno e stima1. Nel verbale di individuazione, assegno e stima si riportano gli atti amministrativi che legittimano “la comunicazione/istanza di autorizzazione o la redazione della relazione/progetto di taglio” N25, si descrive il lotto boschivo e lo si individua riporta |
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Art. 46 - Direzione del cantiere forestale1. Gli interventi di taglio dei boschi devono essere attuati mediante la nomina del Direttore del cantiere forestale il quale assume le funzioni di Direttore dei lavori nelle utilizzazioni boschive, di seguito indicato come "Direttore", individuato, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 34/2018, tra soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività. Il Direttore assume la responsabilità tecnica dell'intervento di utilizzazione boschiva. 2. La nomina del Direttore &egrav |
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Art. 46.bis - Individuazione del cantiere forestale |
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Art. 47 - Consegna del lotto boschivo1. La consegna del lotto boschivo “, attestato da apposito verbale,” N31 avviene entro 60 giorni dalla esecutività del relativo contratto, per i Soggetti pubblici, o dalla data di sottoscrizione/registrazione dello stesso, per i Soggetti privati, alla presenza del Direttore del cantiere forestale, previa autorizzazione del RUP dell'Ente proprietario o autorizzazione del Soggetto proprietario, e del rappresentante della ditta aggiudicataria del lotto.N3 |
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Art. 48 - Modalità di esecuzione dell'utilizzazione - Controlli nelle utilizzazioni boschive – Valutazione delle piante di sottocavallo1. L’utilizzazione boschiva deve essere condotta in conformità “ai dati desumibili dalla comunicazione/autorizzazione di taglio o al progetto/relazione” N25 di taglio ed al relativo Capitolato d’oneri, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fatte salve le previsioni e le prescrizioni del P.G.F.. 2. La Struttura Regionale Territoriale competente, nell'ambito delle utilizzazioni boschive si riserva di effettuare nel cantiere forestale sopralluoghi periodici e, successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, effettua quello finale. In tali occasioni la Struttura Regionale Territoriale competente redige, congiuntamente con |
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Art. 49 - Proroghe1. Allorquando l’aggiudicatario ritiene di non poter portare a termine l’utilizzazione del lotto boschivo nei termini contrattuali, per cause oggettive, può fare istanza di proroga all’Ente pr |
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Art. 50 - Riscontro finale – Regolare esecuzione1. Il Direttore del cantiere forestale comunica l'ultimazione dell'utilizzazione boschiva, entro 10 giorni dal termine della stessa, alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato ed all'Ente/Soggetto proprietario. 2. Successivamente, entro il termine fissato dal Capitolato d'oneri di cui all'articolo 44, a meno di eventuali proroghe, il Direttore del cantiere forestale provvede ad inviare, ai soggetti indicati nel comma 1 ed alla Ditta che ha eseguito i lavori, il verbale di riscontro finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori. |
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Art. 51 - Assegno degli stradelli temporanei per l’avvicinamento ed il concentramento del materiale1. Ferme restando le procedure autorizzative per la costruzione e l’ampliamento di strade e piste di esbosco permanenti, di cui ai successivi articoli 80 e 81, per l’assegno di stradelli di modeste dimensioni o per il ripristino di sentieri e mulattiere preesistenti, volto a consentire l’avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico, nonché l’avvicinamento ed il concentramento sulle eventuali piazzole, l’aggiudicatario deve fare istanza all’Ente proprietario ed all’Ente |
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CAPO V - NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI |
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Sezione I - Norme tecniche |
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Art. 52 - Finalità e criteri dei tagli boschivi1. Le norme che disciplinano i tagli boschivi hanno la finalità di garantire la conservazione della biodiversità, la conservazione del suolo e dei versanti, il miglioramento della funzionalità e dei servigi resi dal bosco. 2. Ciascun prelievo di massa legnosa, per rispondere alle finalità di cui al comma 1, deve essere eseguito rispettando le disposizioni relative alla tutela della biodiversità, secondo i criteri e le modalità indicate nel presente Regolamento forestale. |
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Art. 53 - Tagli per incolumità pubblica e privata |
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Art. 54 - Tagli straordinari1. In presenza di un P.G.F. vigente: a) gli interventi relativi al taglio straordinario di piante per cause di forza maggiore (esecuzione di opere pubbliche, taglio di piante morte in piedi, mantenimento in efficienza di edifici, manufatti, impianti e linee, ecc.) sono soggetti a preventiva comunicazione, tramite il S.U.A.F., all'Ente delegato territorialmente competente, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro tale periodo detto Ente può effettuare eventuali controlli; b) la comunicazione di cui alla lettera a) ha validità di 12 me |
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Art. 55 - Tagli per l’attuazione dell‘ordinaria manutenzione1. Gli interventi colturali di ordinaria e razionale manutenzione forestale non soggetti ad alcuna comunicazione/autorizzazione ed eseguiti in amministrazione diretta da parte degli Enti delegati purché previsti da |
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Art. 56 - Tagli colturali a macchiatico negativo1. I tagli colturali a macchiatico negativo “di sfollo e diradamento” N31 per le superfici boscate che, co |
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Art. 57 - Modalità di esecuzione della martellata - Segni convenzionali1. L’esecuzione della martellata, distinta per forma di governo del bosco, va eseguita secondo le modalità descritte nei seguenti punti: a. Fustaia: 1. le piante da abbattere che abbiano diametro a petto d’uomo – misurato a 1,30 metri da terra - pari o superiore a "17,5 centimetri"N1, debbono essere martellate con l’impronta del martello forestale del tecnico incaricato e numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con numero in tinta rossa indelebile. Il loro diametro è misurato a 1,30 metri da terra ed annotato in apposito piedilista di martellata, unitamente alla specie di appartenenza. Alle piante con difetti e malformazioni, ai fini della stima, deve essere attribuito uno specifico coefficiente di riduzione; 2. le piante assegnate al taglio che abbiano il diametro a petto d’uomo inferiore a "17,5 centimetri"N1, debbono essere contrassegnate al ceppo su apposita specchiatura, con una crocetta in tinta rossa indelebile e con l’impronta del martello forestale del tecnico incaricato. Lo stesso procedimento si adotta per le piante secche in piedi. I monconi vanno contrassegnati al ceppo con uno zero, in tinta rossa indelebile; |
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Art. 58 - Allestimento e sgombero delle tagliate1. L’allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi deve compiersi il più prontamente possibile. 2. Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse ed a detto scopo destinati, non oltre un mese dal termine consentito per il taglio, di cui al successivo articolo 62. 3. Le operazioni di esbosco non devono danneggiare il soprassuolo e, in particolare, il novellame. |
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Art. 59 - Esbosco dei prodotti1. Ferma restante l’osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami, l’esbosco dei prodotti deve farsi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamento g |
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Art. 60 - Carbonizzazione1. Nell’ambito della gestione sostenibile delle risorse forestali è consentita la pratica della carbonizzazione. 2. La carbonizzazione deve av |
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Art. 61 - Preparazione della carbonella1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante e/o alle ceppaie e può effettuarsi so |
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Art. 61.bis - Norme valide per il taglio dei boschi percorsi dal fuoco, distrutti o deteriorati |
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Sezione II - Boschi Cedui |
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Art. 62 - Epoca del taglio1. L’epoca del taglio dei boschi cedui è regolata come segue: a. faggio dal 15 agosto al 1 |
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Art. 63 - Turno minimo1. Per i cedui puri il turno minimo dei tagli non può essere inferiore a: a. eucalipto, anni 10; b. castagno, anni 12; c. ontani, robinia, salici e nocciolo, anni 12; d. cerro, anni 16; e. leccio, anni 25; |
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Art. 64 - Sfolli e diradamenti |
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Art. 65 - Cedui matricinati1. Il taglio dei boschi cedui matricinati deve essere eseguito in modo da riservare almeno 70 matricine per ettaro, ad eccezione dei cedui di castagno, nei quali le matricine riservate dal taglio non possono essere inferiori a 50. 2. Le matricine vanno s |
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Art. 66 - Cedui composti1. Si definiscono composti i cedui in cui, prima del taglio, sono presenti matricine appartenenti ad almeno 3 classi di età, con uniforme distribuzione spazia |
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Art. 67 - Cedui senza matricine1. Nei boschi cedui puri di robinia, eucalipto, nocciolo, pioppo e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine. |
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Art. 68 - Modalità dei tagli1. Il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto ed in modo che la corteccia non risulti slabbrata. La superficie |
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Art. 69 - Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali1. Nei boschi in situazione speciale, il taglio è soggetto alle specifiche norme vigenti, in rapporto alla classificazione ed ai vincoli insistenti sull’area. Per quanto non previsto da tali norme, si applicano le norme di cui ai commi successivi. |
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Sezione III - Boschi a fustaia |
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Art. 70 - Trattamento delle fustaie1. Il bosco a fustaia o di alto fusto è costituito da piante originate esclusivamente da seme. In caso di coesistenza di piante da seme e da ceppaia, la forma di governo viene attribuita stabilendo l’origine della provvigione prevalente. 2. Le fustaie transitorie, ovvero i soprassuoli transitori, ai fini del trattamento assestamentale, sono assimilate per la loro funzione e struttura alle fustaie di origine gamica. 3. Nel governo a fustaia rientrano anche i boschi di neo-formazione, così come definiti all’articolo 154. 4. Nelle fustaie, il taglio raso è di norma vietato. Il taglio raso può essere effettuato solo negli impianti di specie esotiche, di pini mediterranei e negli impianti costituiti su terreni agricoli per l’arboricoltura da legno ed a scopo produttivo. 5. Nelle fustaie, il taglio delle piante è consentito in tutte le stagioni dell’anno. 6. Norme generali per il taglio colturale dei boschi di alto fusto: a. nelle fustaie si può procedere ai vari tagli colturali mediante: 1) tagli intercalari (nei boschi coetanei/coetaneiformi): di ripulitura, di sfollo e di diradamento; 2) tagli di rinnovazione (nei boschi coetanei/coetaneiformi): di preparazione e tagli successivi (di sementazione, secondari e di sgombro); 3) tagli di curazione per i boschi disetanei, irregolari e per le fustaie transitorie; 4) tagli fitosanitari; b. in qualsiasi periodo dell’anno sono consentiti le ripuliture, gli sfolli ed i diradamenti; c. il tipo e l'intensità dei tagli colturali di ripulitura e di sfollo (nei novelleti, nelle spessine e nelle stangaie) e di diradamento (nelle perticaie e nelle fustaie giovani e adulte) sono diretti ad eliminare i soggetti deperienti, adugiati, danneggiati, malformati, soprannumerari e in forte concorrenza tra loro, non interessanti, di regola, il piano dominante. Questi interventi, tesi a regolarizzare il soprassuolo devono essere stabiliti caso per caso e contenuti, in generale, entro il 20-30 per cento della provvigione media presente sulla superficie oggetto di intervento. Le chiome delle piante supersiti non interessate dal taglio dovranno mantenere un contatto fra loro o quasi. Solo eccezionalmente i predetti interventi possono riguardare i soggetti del piano dominante; d. per gli interventi di diradamento devono essere indicati sia il grado che la tipologia; e. nelle fustaie coetanee e coetaneiformi: 1) il taglio di preparazione non è richiesto qualora il bosco sia stato regolarmente sottoposto a tagli intercalari; 2) i tagli successivi possono essere “uniformi” oppure eseguiti, qualora si persegue l’obiettivo della disetaneizzazione del complesso boscato, a “strisce” o a “buche” (gruppi); 3) il taglio di sementazione deve essere effettuato alla fine del turno minimo e l'intensità del taglio dipende dalla densità del soprassuolo, dall’esecuzione di eventuali tagli di preparazione e dalla durata del periodo di rinnovazione; 4) il taglio di sgombro delle piante del vecchio ciclo si esegue in presenza di rinnovazione naturale, completamente ed uniformemente affermata sulla superficie da tagliare e devono essere lasciate almeno 5 piante mature per ettaro, per consentire il mantenimento dell'habitat per la |
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Art. 71 - Cedui in conversione - Soprassuoli transitori1. Per i fini di cui al presente regolamento si definisce "conversione" il cambiamento della forma di governo di un soprassuolo boscato. 2. Si definiscono cedui in conversione all'alto fusto i cedui «invecchiati» di cui all'articolo 27 di età pari o superiore a due volte l'età del turno minimo di taglio come individuato nell'articolo 63. 3. Si definiscono soprassuoli transitori, ovvero fustaie transitorie, quei soprassuoli boscati di cui al comma 2 di origine prevalentemente agamica che p |
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Art. 72 -Turno minino e periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi1. Per le fustaie coetanee o coetaneiformi, trattate a tagli successivi, salvo diverse disposizioni del P.G.F., il turno minimo è fissato in: a. 100 anni, per le fustaie di faggio, c |
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Art. 73 - Boschi di alto fusto in situazioni speciali o con soprassuolo irregolare |
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Art. 74 - Coltivazione delle sugherete1. La sughereta e le tipologie forestali correlate, in quanto componenti di pregio del paesaggio costiero della Regione Campania, sono soggette alla regolamentazione riportata nei seguenti commi, anche se non ricadenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. 2. La sughereta è tale se occupa una superficie minima di 2500 metri quadrati ed una densità non inferiore a 30 piante per ettaro, nei soprassuoli puri o a prevalenza di sughera. 3. Il taglio delle piante di sughera, anche se non più produttive o morte in piedi, è soggetto ad autorizzazione ed, in ogni caso, è subordinato alla sostituzione con pia |
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Sezione IV - Norme di tutela |
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Art. 75 - Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi1. È vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi e a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente. 2. È vietato a chiunque di accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti. 3. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli. 4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 3, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività: far brillare mine; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio. 5. L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo. 6. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate. 7. L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regio |
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Art. 76 - Divieto di impianto di fornaci e/o di fabbriche di fuochi d’artificio1. Nell’interno dei boschi o a meno di metri 100 da essi, non è permesso l’impianto di fornaci, depositi e/o fabbriche di qualsiasi genere, che possano innescare incendio ed esplosioni. 2. Sono, inoltre, vietati i fuochi di artificio nei bos |
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Art. 77 - Norme per i boschi ed i pascoli danneggiati dal fuoco1. Nei boschi e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco, si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all’articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 «legge quadro in materia di incendi boschivi» e ss.mm.ii.. 2. Nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire, al più presto possibile e, comunque, non oltre la successiva stagione silvana, la succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco, per favorire la rigenerazione, rinettando la tagliata. |
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Art. 78 - Tutela fitopatologica1. Fermi restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, quando in un bosco si sviluppa un’infestazione di insetti, un’infezione di funghi e/o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla Struttura Regionale competente in ambito fitosanitario. 2. La Struttura Regionale competente in ambito fitosanitario, accertatane la causa, la |
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Art. 79 - Tutela della biodiversità1. Si considerano sporadiche le specie forestali che si presentano nel bosco allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante. Le seguenti specie, quando presenti in modo sporadico in bosco, vanno salvaguardate dagli interventi di taglio: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, filliree, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali. 2. Per i boschi ricadenti nelle aree naturali protette e contigue, i P.G.F. dovranno prevedere azioni finalizzate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei sistemi forestali, per l'accrescimento della biodiversità. Tali interventi dovranno essere coerenti con le linee-guida di programmazione forestale approvate con Decreto 16 giugno 2 |
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CAPO VI - VIABILITÀ FORESTALE |
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Art. 80 - Viabilità forestale definizioni1. La viabilità forestale, in base alla destinazione d’uso, può essere distinta in: a. strade forestali; b. piste di servizio per l’esbosco; c. sentieri e vie di accesso. 2. Le strade forestali sono costituite da infrastrutture permanenti, utilizzate prevalentemente per attività selvicolturali e pastorali, nonc |
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Art. 81 - Viabilità forestale – Procedure1. L’apertura di strade forestali e di piste di servizio per l’esbosco del legname è soggetta a preventiva autorizzazione, da richiedere contestualmente all’autorizzazione per il taglio boschivo, secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 30 e 31, nonché, per le aree sottoposte a vincolo idroge |
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Art. 82 - Regolamenti comunitari o altre misure forestali1. Per l’attuazione dei progetti di opere che interessano superfici forestali, finanziati da specifici regolamenti c |
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CAPO VII - ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI |
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Art. 83 - Iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali1. L'Albo regionale delle imprese boschive di cui all’articolo 17, comma 7, della L. R. n. 11/1996, dall’entrata in vigore del presente regolamento, assume la denominazione di “Albo regionale delle imprese forestali”, di seguito definito, in forma breve, solo come Albo. 2. Le modalità di iscrizione all'Albo, nonché quelle di sospensione, cancellazione, reintegrazione e di rilascio delle certificazioni di iscrizione sono determinate con apposito Decreto dirigenziale della Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali.N3 3. Nel rispetto dei principi e delle finalità della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., sono stabilite le seguenti disposizioni, da rispettare per l’iscrizione all'Albo, in conformità a quanto stabilito dalla |
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TITOLO III - PIANI DI GESTIONE FORESTALE – P.G.F. |
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CAPO I - LA STRUTTURA ED I CONTENUTI DEL P.G.F. |
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Art. 84 - Definizioni ed obblighi1. I termini di “Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata” sono considerati equivalenti, pertanto, di seguito, verrà adottata la comune dizione di Piano di Gestione Forestale – P.G.F. 2. I Piani di Gestione Forestale sono strumenti che sottintendono ad una pianificazione, nello spazio e nel tempo, dei beni forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali, di proprietà pubblica “, collettiva e privata e devono essere redatti secondo le norme di cui al presente Titolo” N25. 3. I P.G.F. de |
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Art. 85 - Finalità1. Attraverso la redazione dei P.G.F. vengono perseguite le seguenti finalità: a. la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del bosco e l'incremento della produzione legnosa; b. la valorizzazione e la tutela dell |
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Art. 86 - Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica e collettiva - Generalità1. I Comuni e gli Enti pubblici (di seguito denominati Soggetti pubblici) e i soggetti gestori di cui al comma 4 dell’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) devono utilizzare e governare i beni silvopastorali di loro proprietà o di proprietà collettiva in conformità di appositi P.G.F., con vigenza decennale. N30 |
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Art. 87 - Beni silvo-pastorali di proprietà privata - Generalità1. I beni silvo-pastorali di proprietà di Soggetti privati, persone fisiche o Enti privati, devono essere utilizzati e governati in conformità ad appositi P.G.F. redatti in forma semplificata ai sensi dell'articolo 113, con vigenza decennale, elaborati secondo le seguenti modalità e vincoli: a) per superfici silvo-pastorali complessive superiori o pari a 100 ettari è obbligatoria la redazione del P.G.F.; |
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Art. 88 - Struttura e contenuti dell’elaborato dei P.G.F.1. Il P.G.F. è costituito dai seguenti elaborati: |
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Art. 89 - Relazione tecnica1. Nella relazione tecnica viene descritto l’ambiente in cui si opera, con particolare riferimento ai soprassuoli forestali, alle loro caratteristiche, attitudini e problematiche e sono indicati gli obiettivi della conduzione tecnica forestale, definite le linee di applicazione, nonché le operazioni dettagliate da compiere per il conseguimento degli obiettivi. 2. La relazione tecnica si compone di due parti distinte: a. la parte generale, in cui sono illustrati l’inquadramento della situazione esistente, la descrizione dell’ambiente e del territorio e la presentazione del complesso assestamentale; b. la parte speciale, con esp |
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Art. 90 - Compartimentazione dei beni silvo-pastorali e formazione del particellare forestale1. I beni silvo-pastorali vengono suddivisi in unità territoriali di base, denominate particelle forestali (o sezioni). 2. Le informazioni relative ciascuna particella forestale, definite in fase di compartimentazione, sono riassunte in un prospetto contenente le informazioni relative a: superficie, particelle catastali corrispondenti e principali dati dendrometrici. 3. Ciascuna particella forestale è caratterizzata da un soprassuolo sufficientemente omogeneo, da condizioni di fertilità uniformi, da confini facilmente individuabili in quanto coincidenti, di regola, con linee naturali o con linee artificiali (strade, recinzioni, linee elettriche, ecc.) già esistenti, ovvero limiti fisiografici e non geometrici. 4. La dimensione media della particella forestale sarà funzionale al tipo di gestione prevista e, comunque, adeguata alle possibilità |
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Art. 91 - Formazione delle Classi economiche/Comprese1. Ciascuna Classe economica deve essere considerata e trattata come un complesso boscato a sé stante. 2. Il numero e le tipologie delle Classi economiche da costituire, dipendono dalla variabilità delle forme di governo e/o di trattamento dei soprassuoli, oltre che dalla loro diversità ecologicoattitudinale e funzionale. 3. Per ciascuna Classe economica, si deve procedere al calcolo della provvigione (potenziale e reale), della ripresa (potenziale e reale) ed al loro confronto, oltre che alla stima degli incrementi (medio e/o corrente). 4. La gestione selvicolturale delle aree castanicole da frutto abbandonate da oltre 15 anni, deve essere attuata in base alle disposizioni del P.G.F.. |
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Art. 92 - Materiali di base1. La pianificazione delle attività inerenti i boschi di cui al comma 6, del precedente articolo 91 deve essere regolata come segue: a. in a |
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Art. 93 - Il rilievo tassatorio - Inventariazione della foresta1. Con il rilievo tassatorio o statistico particellare, verranno rilevati i dati dendro-auxometrici fondamentali. 2. Per ciascuna Classe economica, il rilievo tassatorio deve fornire un quadro particolareggiato della realtà dei popolamenti presenti ed è effettuato, con l'ausilio delle tavole alsometriche e stereometriche locali, come indicato dal successivo articolo 94, particella per particella, mediante: a. aree di saggio; b. cavallettamento totale; c. metodo relascopico. 3. Il livello di precisione di detti rilievi sarà correlato alla funzione ed alla destinazione di ciascuna Classe economica. 4. Nelle Classi economiche dove, nel periodo di vigenza del P.G.F., la funzione di produzione è prevalente o esclusiva, sono necessari una maggiore precisione ed un migliore dettaglio nel rilievo dei dati dendro-auxometrici. 5. Nelle Classi economiche di protezione o per quelle dove la funzione di produzione non riveste un’importanza prevalente (per es. macchiatico negativo, ecc.), si potrà procedere con metodi di sintesi o speditivi. 6. Per il rilievo dei dati dendro-auxometrici, si procede come di seguito: a. mediante aree di saggio nei seguenti casi: 1. nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti; 2. nei cedui in conversione all’alto fusto (soprassuolo/fustaia transitoria); 3. nell'alto fusto, quando trattasi di stangaie, perticaie e giovani fustaie coetanee/coetaneiformi e per le quali non si preveda, nel decennio di vigenza del P.G.F., alcuna utilizzazione, che non sia un eventuale diradamento; 4. nell’alto fusto disetaneo e disetaneiforme; b) mediante cavallettamento totale, nelle particelle d'alto fusto coetanee e coetaneiformi nel complesso, che hanno raggiunto o sono prossime all'età del turno ed in cui verranno effettuati tagli di sementazione e/o sgombero nel decennio di vigenza del P.G.F.. Il cavallettamento totale &e |
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Art. 94 - Alberi modello1. Per ciascuna Classe economica, vanno effettuati almeno 8 alberi modello, per ciascuna classe diametrica rappresentata, che avranno un’ampiezza di cm 5 nell'alto fusto e di cm 2 nel ceduo. 2. Gli alberi modello devono essere scelti in modo da rappresentare le condizioni di fertilità massima, media e minima esistenti nell'ambito della Classe economica. |
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Art. 95 - Stima della provvigione legnosa - Provvigione reale e potenziale - Stima degli incrementi1. Per provvigione potenziale deve intendersi quella che, per una determinata specie, per quel tipo di terreno e di clima, per quella altitudine ed esposizione, è possibile ritenere ottimale, ovvero potenziale, ed è stimata con l’ausilio delle tavole alsometriche locali o similari. 2. Per ciascuna Classe economica, si procede alla stima della provvigione legnosa reale e, solo per quelle con funzione di produzione, anche di quella potenziale. 3. Dai rilievi tassatori eseguiti, si determina: |
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Art. 96 - Determinazione della Ripresa reale - Ripresa anticipata e metodo colturale1. Per ciascuna Classe economica si procede alla stima della ripresa reale. 2. La ripresa deve essere proporzionata, per ciascuna Classe economica e particella forestale, alla provvigione reale, nonché all’incremento. L'obiettivo è quello di avvicinare in maniera significativa e ragionevole, nel decennio di vigenza del P.G.F., la provvigione reale a quella ottimale, ovvero potenziale. 3. Per le fustaie ed i cedui in conversione all’alto fusto, la ripresa deve essere espressa in termini volumetrici (metri cubi). |
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Art. 97 - Piano dei tagli e modalità operative1. Per ciascuna Classe economica si procede alla redazione del piano dei tagli. 2. Il Piano dei tagli può essere organizzato per anno silvano o per stagione silvana, così come definiti dall’articolo 28. 3. L’ordine dei tagli deve essere stabilito in base alle esigenze selvicolturali. |
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Art. 98 - Cure colturali e macchiatico negativo1. Gli interventi relativi alle cure colturali, ad eccezione di quelle dei rimboschimenti, quali sfolli e/o diradamenti, d |
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Art. 99 - Piano dei miglioramenti1. Il P.G.F. dovrà contenere il piano dei miglioramenti, con il quale verranno programmati gli interventi di: a. miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi (vasche, piccoli invasi, viali spartifuoco, ricoveri per stazioni radio ricetrasmittenti, viabilità, piste di servizio, ecc.); b. miglioramento, recupero e risanamento dei pascoli (opere di captazione ed adduzione di acqua, case appoggio per il personale di guardiania, recinzioni fisse e mobili, locali per la lavorazione del latte, trasemine, concimazioni, ecc.); c. miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere di sistemazione idraulico-forestale (briglie, difese spondali, canalizzazione di alvei, graticciate e viminate, canali di scolo, drenaggi, fossi di guardia, ecc.); d. miglioramento, recupero e manutenzione della viabilità di servizio, delle vie di accesso e della se |
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Art. 100 - Pascolo nelle aree pascolabili - Pratiche Locali Tradizionali (P.L.T.) legate al pascolo1. Sono considerate aree pascolabili, sia di proprietà pubblica che privata, non solo i pascoli propriamente detti, così come definiti dall’articolo 126, ma anche “i boschi ammessi all’esercizio del pascolo, ovvero interessati” N25 dalle Pratiche Locali Tradizionali (P.L.T.) legate al pascolo (D.G.R. 8 maggio 2015, n. 242 e Decreto Dirigenziale Regionale 29 maggio 2015, n. 89). Pertanto, per ogni particella forestale, oltre alla superficie totale ed utile, dovrà essere indicata, ove ne ricorrano le co |
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Art. 101 - Misure di salvaguardia della biodiversità1. I P.G.F. dei boschi ricadenti nel perimetro delle Aree Protette e contigue e della Rete Natura 2000 dovranno prevedere azioni finalizzate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei sistemi forestali, per l'accrescimento della biodiversità. Tali interventi dovranno essere coerenti con le linee-guida di programmazione forestale, approvate con Decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e con le linee-guida per la gestione dei siti Natura 2000 emanate con Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. 2. Nella predisposizione e nell’attuazione dei P.G.F. interessanti i siti della Rete Natura 2000, dovrà sempre essere assicurato il rispetto delle disposizi |
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Art. 102 - Misure di tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica1. Nella fase di compartimentazione del complesso silvo-pastorale, è necessario individuare le aree che hanno caratteri morfologici critici |
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Art. 103 - Individuazione delle aree percorse da incendi1. Nella fase di compartimentazione del complesso da assestare, è necessaria la descrizione e l’individuazion |
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Art. 105 - Norme per la raccolta dei prodotti secondari1. Il P.G.F. dei Soggetti pubblici deve contenere le norme per la raccolta dei prodotti secondari, quali funghi epigei ed ipogei, fragole, erbe officinali ed aromatiche, ecc. di cui alla legge 9 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), al regio decre |
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Art. 106 - Regolamento del pascolo1. L'esercizio del pascolo nelle aree pascolabili, di cui al precedente articolo 100, “di proprietà pubblica o collettiva” N25, deve essere disciplinato da un Regolamento del pascolo, così come disciplinato dall’articolo 129 N22. 2. L’esercizio del pascolo è vietato in assenza del Regolamento del pascolo. |
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Art. 107 - Registro di tassazione1. Il Registro di tassazione (o Registro particellare) è costituito dall’insieme delle descrizioni particellari raggruppate per Classe economica. 2. Le descrizioni particellari devono contenere le informazioni essenziali e tutti i seguenti elementi di sintesi, fondamentali per la gestione delle singole particelle forestali: a. classe economica, numero di particella forestale, inquadramento catastale; |
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Art. 108 - Allegati del P.G.F.1. Gli allegati al P.G.F. sono costituiti da: |
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Art. 109 - Libro economico1. Il libro Economico, detto anche registro degli interventi, è un documento in cui riportare, cronologicamente, pe |
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Art. 110 - Pareri e nulla osta degli Enti competenti1. I P.G.F., prima della loro approvazione definitiva, dovranno essere dotati dei pareri e nulla osta favorevoli degli Enti competenti, ovvero: |
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Art. 111 - Dichiarazione del tecnico progettista1. Alla presentazione del P.G.F. nella sua veste definitiva, il tecnico progettista incaricato dovrà allegare una d |
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Art. 112 - Cartografia1. La cartografia da allegare al P.G.F. si compone di: a. Carta di inquadramento generale per l’inquadramento geografico complessivo, con l’indicazione della proprietà oggetto di pianificazione, in scala 1:25.000; b. Carta silografica (o assestamentale), in scala 1:10.000, che riporterà le singole particelle forestali in cui è stato suddiviso il complesso dei bei silvo-pastorali da assestare (Classi economiche), la viabilità di servizio, le vie di accesso e la sentieristica, nonché le eventuali aree a vocazione tartuficola; c. Carta geologica, in scala 1:10.000; d. Carta dei miglioramenti, in scala 1:10.000, con l'ubicazione degli interventi programmati; e. Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000, per le sole particelle forestali con funzione di produzione, con indicazione delle diverse tipologie strutturali; tale carta può essere omessa in caso di condizioni di omogeneità strutturale del complesso boscato oggetto di interventi di taglio; f. Carta degli interventi, in scala 1:10.000, strettamente correlata alla carta dei tipi strutturali, recante l’indicazione degli interventi di taglio programmati; tale carta dovrà essere elaborata per le sole particelle forestali oggetto di taglio boschivo; g. Carta dei vincoli, in scala 1:10.000, indicante la presenza di Aree Naturali Protette, con la |
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Art. 113 - Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata1. Il Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata deve essere composto dai seguenti elementi: a. descrizione generale delle tipologie, delle caratteristiche stazionali e delle principali specie forestali presenti; b. suddivisione in particelle forestali dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione, con indicazione delle superfici e delle particelle catastali corrispondenti; c. compartimentazione delle superfici silvo-pastorali, secondo le modalità esposte nei precedenti articoli 90 e 91; d. indicazione delle particelle forestali ricadenti in aree a rischio idraulico e di frana, nonché di quelle soggette a specifici regimi di protezione e di quelle percorse da incendi; e. “descrizioni e contenuti delle Classi economiche, in particolare” N25: 1. per i boschi cedui, devono essere indicati la composizione specifica, l’età, lo sviluppo e lo stato di conservazione; |
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Art. 114 - Modifiche ed aggiornamento dei Piani di Gestione Forestale1. I P.G.F., ancorché redatti in forma semplificata, su richiesta del soggetto proprietario o incaricato e/o su proposta della Struttura Regionale Territoriale competente o dell’Ente Delegato, previo |
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Art. 115 - Situazioni particolari ed impreviste1. In presenza di situazioni imprevedibili e/o non riconducibili alle tipologie previste nei precedenti articoli, che comportino difficoltà applicative dei P.G.F. (ovvero utilizzazioni boschive, miglioramenti fondiari, lo scambio di annualità nel piano dei tagli di una Classe economica, intensità dei diradamenti, numero di polloni e/o matricine da rilasciare, ecc.) e che non costituiscono modifiche sostanziali, |
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Art. 116 - Norme transitorie1. Durante la fase di elaborazione e di redazione del P.G.F., ex novo o revisione, in attesa della sua approvazione defini |
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Art. 117 - Modulistica1. La modulistica relativa agli allegati di cui al precedente articolo 108, comma 1, lettere “a, b, c” e quell |
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CAPO II - INDICAZIONI PROCEDURALI |
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Art. 118 - Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica1. Il Soggetto pubblico, proprietario “, gestore di proprietà collettive” N31 o incaricato, per l’avvio della procedura di redazione del P.G.F. deve trasmettere alla Struttura Regionale Centrale competente, individuata dal precedente articolo 86, la seguente documentazione: a. deliberazione dell’organo comunale competente o altro Atto dell’Ente, con cui viene espressa la volontà di procedere alla redazione ex novo o alla revisione del P.G.F., viene indicata la fonte di finanziamento alla quale si intende far ricorso, viene nominato il R.U.P. “o il soggetto incaricato” N31, al quale viene conferito mandato per la predisposizione degli atti e delle determinazioni consequenziali; |
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Art. 119 - Beni silvo-pastorali di proprietà privata1. Per i beni silvo-pastorali di proprietà privata, il Soggetto proprietario o incaricato, deve inviare alla Struttura Regionale Territoriale competente, individuata dall’articolo n. 87, la seguente documentazione: a. nota o altro atto dell’organo/soggetto competente, con la quale viene espressa la volontà di procedere alla redazione, ex novo o revisione, del P.G.F. con indicazione della fonte di finanziamento alla quale si intende far ricorso; b. nel caso di incarico da parte del soggetto proprietario ad un altro soggetto per l’elaborazione e redazione del P.G.F., nonché per l’autorizzazione all’accesso ad una fonte pubblica di finanziamento, è necessario allegare idoneo atto di delega, ovvero apposito provvedimento del titolare, rappresentante legale o del competente organo; |
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Art. 120 - Istruttoria1. La Struttura Regionale, Centrale (articoli 86 e 118) o Territoriale competente (articoli 87 e 119), constatata l’eventuale concessione del finanziamento ed eseguita l’istruttoria sulla documentazione prodotta, comunica al Soggetto interessato la data per l’esecuzione del sopralluogo preliminare, teso a prendere visione dello stato dei luoghi, a fornire eventuali prescrizioni al piano di lavoro ed a redigere il verbale di inizio dei lavori – V.I.L.. 2. Con il V.I.L. “e con la comunicazione di inizio lavori” |
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Art. 121 - Presentazione - Approvazione - Esecutività del P.G.F.1. Il P.G.F. deve essere presentato alla Struttura Regionale competente, in prima stesura – bozza - entro il termine fissato nel V.I.L. o entro quello indicato nella comunicazione di cui al comma 5 del precedente articolo. 2. La Struttura Regionale competente, entro 90 giorni, provvede ad accertare, mediante istruttoria d’Ufficio ed accertamenti di campo, che: a. le caratteristiche del soprassuolo, quali risultanti dai rilievi tassatori, corrispondono a quelle reali; b. vi sia corrispondenza tra i confini delle particelle, così come delimitati sul terreno e quelli indicati in cartografia; c. la ripresa reale sia stata fissata con criterio prudenziale ed in conformità alle norme del presente Regolamento. 3. All’esito delle evidenze emerse dall’esame della documentazione prodotta ed agli esiti degli accertamenti sul campo, la Struttura Regionale competente può prescrivere che al P.G.F. vengano apportate rettifiche ed integrazioni, che do |
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Art. 122 - Obblighi del Soggetto interessato1. Il Soggetto interessato, pubblico o privato, proprietario o incaricato, in caso di finanziamento pubblico delle spese d |
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Art. 123 - Obblighi del tecnico1. Il tecnico incaricato è tenuto a redigere il P.G.F. in conformità delle direttive generali e particolari contenute nel presente Regolamento e ad osservare le eventuali prescrizioni che la Struttura Regionale competente ritenga di impartire a seguito delle evidenze emerse in sede di istrutt |
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TITOLO IV - TUTELA DELLA VEGETAZIONE, DEL PASCOLO, DEI PRODOTTI SECONDARI E DEI BOSCHI DA SEME |
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CAPO I - TUTELA DELLE PIANTE FORESTALI NON RICOMPRESE NEI BOSCHI |
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Art. 124 - Ambito di applicazione1. Le norme del presente articolo si applicano esclusivamente ai terreni non boscati ricadenti nelle zone agricole, individuate negli strumenti urbanistici, ancorché situati in zone non sottoposte a vincolo idrogeologico, ove siano presenti le piante o formazioni forestali di seguito indicate: a. piante appartenenti alle seguenti s |
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Art. 125 - Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi1. Il taglio delle piante di cui al comma 1 del precedente articolo 124 è vietato, ad eccezione dei seguenti tagli, soggetti ad autorizzazione da parte dell’Ente delegato territorialmente competente: a. taglio delle piante deperenti o che costituiscono pericolo per la pubblica incolumit&agra |
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CAPO II - PASCOLO |
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Art. 126 - Pascolo nei terreni pascolivi1. Per aree o terreni pascolivi (ovvero pascoli propriamente detti) devono intendersi tutte quelle aree utilizzate per il nutrimento di animali erbivori, ammesse all’esercizio del pascolo N52, ricoperte da vegetazione principalmente erbacea - cotico erboso -, non ricadenti nelle definizioni di cui all’articolo 14 della L. R. n. 11/1996. “Rientrano in tale classificazione anche le superfici di cui ai successivi commi.” |
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Art. 127 - Pascolo nei boschi1. Il pascolo nei boschi destinati a Pratiche Locali Tradizionali - P.L.T. – legate al pascolo è regolamentato come segue: a. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e, quello del bestiame bovino ed equino, per un periodo di sei anni dopo il taglio; |
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Art. 128 - Norme comuni1. Le aree interessate dall’esercizio del pascolo, salva diversa disposizione, devono essere lasciate a riposo nel p |
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Art. 129 - Esercizio del pascolo1. L’esercizio del pascolo nelle aree pascolabili, di cui agli articoli 100, 126 e 127, ovvero nei pascoli propriamente detti ed in tutte le altre aree ammesse all’esercizio del pascolo, (in partico |
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Art. 130 - Altri limiti all’esercizio del pascolo1. Il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti. Le proprietà contermini ed i terreni, anche dello stesso possessore, in cui il pascolo è vietato devono essere garantiti dallo sconfinamento degli animali, con chiudende o altri mezzi. Ove non siano presenti adeguati sistemi atti ad impedire sconfinamenti |
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Art. 131 - Manutenzione e miglioramento dei pascoli1. Nei pascoli sono liberamente consentiti i lavori di manutenzione e di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento superficiale, drenaggio, suddivisione i |
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CAPO III - PRODOTTI SECONDARI |
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Art. 132 - Raccolta dei prodotti secondari del bosco1. Nei boschi pubblici, in mancanza di apposite norme indicate nei P.G.F. e/o nei regolamenti comunali che ne disciplinano l’uso, &egrav |
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Art. 133 - Raccolta dell'erba1. La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altr |
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Art. 134 - Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera1. La raccolta dello strame, copertura morta o lettiera nei boschi è consentita soltanto nei terreni con pendenza i |
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Art. 135 - Taglio del cespugliame1. Il taglio del cespugliame, ad eccezione della Clematis vitalba L., il Rubus spp. e della Smilax aspera, costituente il piano arbustivo di un bosco |
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Art. 136 - Estrazione del ciocco di erica1. L’estrazione del ciocco dell’erica arborea può effettuarsi, previa denuncia all’Ente delegato |
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Art. 137 - Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree1. Nei boschi e nei terreni saldi è vietato lo sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento s |
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Art. 138 - Raccolta dei semi forestali1. Fermo restando le norme di cui al D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, la raccolta dei materiali di moltiplicazione per “fini forestali” avviene secondo le modalità previste dal Regolamento |
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Art. 139 - Tutela delle aree di produzione di tartufi1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si adottano le definizioni di cui all’articolo 3 della Legge Regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni” e, nella fattispecie, si intendono: |
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CAPO IV - BOSCHI DA SEME |
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Art. 140 - Obiettivi1. La Regione, persegue l'obiettivo della tutela del patrimonio genetico delle specie arboree ed arbustive campane, nel rispetto del Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione). |
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TITOLO V - VINCOLO IDROGEOLOGICO E NORME PER LA TUTELA DELLE AREE FORESTALI E AGRARIE |
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CAPO I - NORME GENERALI |
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Sezione I - Ambito e definizioni |
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Art. 141 - Finalità ed ambito di applicazione1. Il presente Titolo disciplina le procedure e le attività sui terreni vincolati per scopi idrogeologici, individuati a norma del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Legge Forestale” e del suo Regolamento di applicazione ed esecuzione, Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126, “Regolamento Forestale”, e successive integrazioni e modificazioni “nonché le norme per la tutela delle aree forestali e agrarie non soggette al vincolo idrogeologico” |
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Art. 142 - Definizioni1. Vincolo Idrogeologico: vincolo conformativo che limita l’uso di “terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d’utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perder |
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Sezione II - Autorizzazione e dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico |
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Art. 143 - Autorizzazione e dichiarazione d'inizio lavori1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di cui al presente Titolo V ed all’articolo 23, comma 1, della L. R. n. 11/1996 e ss.mm.ii. e sono presentate agli Enti delegati territorialmente competenti con le modalità stabilite nel presente Titolo V. 2. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione, sono presentate dai seguenti soggetti: a. il proprietario; b. il possessore, purché sia specificato il titolo che ne legittima il possesso. 3. Nei casi in cui è prevista la presentazione di progetti, gli elaborati sono redatti e firmati da tecnici, secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti. Fanno parte del progetto di intervento: a. relazione tecnica che deve riportare: 1. la verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti; 2. la descrizione della morfologia del terreno e dello stato dei luoghi circostanti, per un intorno significativo (nell'ambito di un areale proporzionato alle opere in progetto ed alle componenti ambientali rilevabili); 3. la descrizione puntuale dei lavori da eseg |
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Art. 144 - Opere realizzate dall'Ente delegato1. Le opere eseguite dagli Enti delegati in applicazione dei Piani Forestali Territoriali, fatta salva l'acquisizione di a |
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Art. 145 - Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione e varianti in corso d'opera1. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e/o nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di emissione dell’atto autorizzativo. Qualora la realizzazione dell’intervento è sottoposta all’acquisizione di un provvedimento abilitativo comunale, la durata è equiparata a |
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Art. 146 - Autorizzazioni in sanatoria e lavori di ripristino1. A seguito di infrazioni al presente Regolamento, a far data dalla notifica del sommario processo verbale con cui viene contestata la violazione, è avviato d’ufficio il procedimento amministrativo ai fini dell’eventuale adozione delle prescrizioni per l’esecuzione dei lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento dello stato dei luoghi. A tal fine, l’organo accertatore, trasmette il suddetto verbale anche all’Ente delegato territorialmente competente, che ravvisa la necessità o meno dell’esecuzione delle opere di ripristino, di consolidamento o di adeguamento dello stato dei luoghi, redigendo una relazione nella quale siano evidenziate le opere r |
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CAPO II - NORME TECNICHE |
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Sezione I - Norme tecniche generali |
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Art.147 - Ambito di applicazione e criteri generali1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, su aree vincolate a scopi idrogeologici, fatta salva ogni diversa disposizione indicata specificamente nel presente Regolamento, negli atti autorizzativi e/o nelle prescrizioni dettate a se |
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Art. 148 - Regimazione delle acque1. Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione e/o di ristagno. A tal fine, durante l'esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità o di trasformazione di boschi o di terreni saldi, devono essere osservate le seguenti norme: a. tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti ed da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque; |
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Art. 149 - Indagini geologiche1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno, devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni. In particolare, deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisionali, necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori. 2. Nei ter |
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Art. 150 - Scavi e riporti di terreno1. Durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi e/o riporti di terreno, non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti o di altri movimenti gravitativi. 2. Per i fini di cui al comma 1, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici ris |
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Art. 151 - Materiali di risulta1. La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori ed opere, pubbliche o private, che comportano la movimentazione di terreno, deve essere conforme al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” ed all'articolo 41 della Legge 9 agosto 2013, n. 98 di “conversione, con m |
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Art. 152 - Realizzazione delle opere1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati, tutte le opere e, in particolare, quelle di contenimento del terreno o quelle costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la d |
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CAPO III - NORME PER LA TUTELA DELLE AREE FORESTALI E AGRARIE |
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Sezione I - Trasformazione dei boschi |
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Art. 153 - Trasformazione dei boschi1. Ai fini delle presenti norme, si intendono per trasformazione del bosco le operazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 34/2018. 2. È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e che non sia stato preventivamente autorizzato per i casi e con le modalità richiamate dall'articolo 8, comma 2, D.lgs. n. 34/2018. |
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Art. 154 - Boschi di neoformazione1. Si definiscono boschi di neoformazione i soprassuoli aventi le caratteristiche descritte all'articolo 18 del presente Regolamento, originati “da processi artificiali o naturali, (quali disseminazione spontanea di specie forestali) in terreni prima utilizzati a pascolo o a” N25 coltivazioni agrarie ", abbandonati da oltre 15 anni,"N2 in qualsiasi stadio di sviluppo ed aventi una densità tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. 2. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento. 3. La trasformazione delle formazioni di cui |
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Art. 155 - Rimboschimento compensativo – Opere e Servizi compensativi1. La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 18 del presente Regolamento che non determino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, è condizionata alla realizzazione delle opere e servizi compensativi di cui all'articolo 153, comma 6. Tra questi, ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo, per "terreni nudi" devono intendersi tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 11/96. 2. Qualora il richiedente non disponga di terreni su cui effettuare gli interventi compensativi di cui al comma 6 dell'articolo 153 o non intenda eseguirli deve farne dichiarazione nella richiesta di autorizzazione. In tal caso, in luogo dell'esecuzione di detti interventi compensativi il soggetto autorizzato deve versare in uno specifico fondo forestale, individuato dall'Ente delegato territorialmente competente, una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o del servizio compensativo previsto. 3. L'Ente delegato territorialmente competente destina le somme versate nel fondo di cui al comma 2 alla realizzazione, preferibilmente all' |
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Sezione II - Trasformazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico |
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Art. 156 - Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione1. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, può essere effettuata solo in seguito al rilascio di autorizzazione dell’Ente delegato territorialmente competente. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sostituita da semplice dichiarazione, per gli interventi che riguardano superfici non superiori ad un ettaro e su terreni con pendenza media non superiore al 15 per cento. 3. Nell’esecuzi |
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Sezione III - Modalità di lavorazione dei terreni agrari e opere di sistemazione superficiale |
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Art. 157 - Modalità di lavorazione dei terreni agrari1. Nei terreni agrari sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di |
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Art. 158 - Lavorazione del terreno in zone acclivi1. Le aree con una pendenza media superiore al 25 per cento sono definite acclivi. 2. I terreni agrari in zone acclivi debbono essere coltivati rispettando le norme delle buone condizioni agronomiche ed ambientali ed assicurando la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo. 3. In ogni c |
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Art. 159 - Sgrondo delle acque1. Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, delle fontane, ecc. debbono essere regimate |
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Art. 160 - Estrazioni di pietrame1. Fermo restando il rispetto della vigente disciplina delle attività estrattive, nei terreni in attualità di coltivazione e nei pascoli montani, è consentito, nell’ambito delle lavorazioni |
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Art. 161 - Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale1. È fatto obbligo di mantenere in efficienza le sistemazioni idraulico-agrarie esistenti. Fatti salvi i casi autorizzati in base al presente R |
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Sezione IV - Mutamento di destinazione d’uso - Opere e movimenti di terreno |
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Art. 162 - Mutamento di destinazione d’uso dei terreni1. Si considera mutamento della destinazione d’uso dei terreni sottoposti “, o meno,” N31 a vincolo idrogeologico: a. la destinazione ad usi diversi da quello forestale dei terreni coperti da boschi, prevedente o meno la realizzazione di opere edilizie; |
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Art. 163 - Opere soggette a dichiarazione ed opere liberamente consentite1. Per la realizzazione delle opere, così come elencate nel successivo articolo 164, che non rivestono carattere di particolare rilievo, che comportano limi |
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Art. 164 - Elenco delle opere che comportano dichiarazione1. La realizzazione delle seguenti opere o movimenti di terreno è soggetta a dichiarazione, a condizione che gli stessi siano realizzati in conformità alle prescrizioni di seguito indicate, per ciascuna opera o movimento di terreno: a. scavi con profondità non superiore a 1,2 metri e di larghezza non superiore ad 1 metro, eseguiti per realizzare opere di sostegno finalizzate al contenimento di terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che: 1. lo scavo sia effettuato entro quanto strettamente necessario alla realizzazione dell’opera, in stagioni a minimo rischio di pioggia, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l’immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta; 2. siano realizzati i necessari drenaggi sul retro delle opere di contenimento del terreno; b. la costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni, con cordolo continuo di larghezza e profondità non superiori ad 1 metro lineare, in terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che: 1. gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli; 2. le opere siano poste al di fuori dell’alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti; 3. le opere non comportino l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l’infissione di reti o di sostegni sulle stesse; |
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Art. 165 - Opere liberamente consentite1. È consentita la realizzazione delle seguenti operazioni di piccola entità, che non modificano in modo permanente lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che, comunque, non determinano mutamento di destinazione d’uso: a. la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti, che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati; trattasi in particolare di: modifiche interne, modifiche esterne senza alterazione della sagoma del fabbricato e della superficie impermeabilizzata, ristrutturazioni, opere di manutenzione e cambio di destinazione d’uso dei fabbricati, realizzazione di cordoli di sottofondazione; b. la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale, che non comporti modificazioni dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate; trattasi in particolare di: livellamento del piano viario, ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali, ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse, rinsaldamento “puntuale” N40 delle scarpate con graticciate o viminate, installazione di reti parasassi, taglio della vegetazione forestale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento e di quant’altro necessario per ripristino dello stato autorizzato della rete viaria) N56; c. la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o, comunque, pavimentato, comprendente gli interventi di cui alla precedente lettera b); d. la messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici; e. la messa in opera di barriere stradali; f. l’esecuzione di interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato, a condizione che: 1. non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea; 2. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e, comunque, non ecceda le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,2 metri di profondità; 3. lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d’acqua all’interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque e/o di erosione al termine dei lavori; |
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Art. 166 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione1. Eccettuati gli interventi elencati nei precedenti articoli 164 e 165 e le opere realizzate dagli Enti delegati di cui al precedente articolo 144, sono soggetti ad autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, gli interventi di seguito elencati, nonché la realizzazione di tutte le opere e movimenti di terreno da eseguire con modalità diverse da quelle indicate dalle norme tecniche di cui al precedente Capo II: a. trasformazione dei boschi e dei pascoli; b. trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione; c. realizzazione di movimenti di terreno o di opere, che possano alterare la stabilita dei terreni e la regimazione delle acque, ancorché connessi alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico‐agraria e idraulico‐forestale degli stessi; d. esecuzione degli interventi necessari per |
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TITOLO VI - DEMANIO FORESTALE REGIONALE |
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Art. 167 - Generalità1. Il demanio forestale regionale, comprende i beni di cui all’articolo 8, comma 1, della Legge Regionale n. 11/1996 ed è gestito in conformità delle disposizioni previste nel Piano Forestale Generale (articolo 5), nel Piano di Gestione Forestale di cui al Titolo III e di altri Atti, o piani, sovraordinati nonché delle |
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Art. 168 - Gestione del Demanio forestale1. La gestione del Demanio forestale regionale è effettuata dalla Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali per il tramite delle Strutture Regionali Territoriali competenti, nel rispetto delle regole della gestione attiva e sostenibile. 2. La gestione può essere concessa “agli” N42 Enti delegati territorialmente competenti e ad altri soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, per le finalità di cui al precedente articolo 167. |
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Art. 169 - Gestione dei Vivai regionali ed attività vivaistica1. La produzione vivaistica dei vivai regionali, effettuata ai sensi dell'Atto di indirizzo e regolazione dell'Attività vivaistica nelle strutture forestali di proprietà regionale, approvato con DGR 20 dicembre 2002, n. 6215, è finalizzata alla cessione, a qualsiasi titolo, di materiale di propagazione forestale, destinato al rimboschimento |
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TITOLO VII - DEMANIO ARMENTIZIO |
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Art. 170 - Demanio Armentizio - Finalità e funzioni1. Il demanio armentizio del territorio regionale di cui all'articolo 28, comma 2, della legge Regionale n. 11/96 è distinto in tratturi, tratturelli, bracci e riposi. In funzione delle specifiche condizioni locali, esso può assumere valore storico, archeologico, culturale, sociale, turistico o ricreativo ed è costituito dai Tratturi Pescasseroli- Candela e Lucera-Castel di Sangro e dai Tratturelli Volturara-Castelfranco e Foggia-Camporeale, per le parti ricadenti nell'ambito ter |
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Art. 171 - Attività di competenza della Regione Campania1. Le attività della Regione Campania sui suoli demaniali armentizi, esercitata tramite la Struttura Regionale Centrale e le Strutture Regionali Terr |
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Art. 172 - Accertamento e revisione della consistenza dei suoli demaniali armentizi1. La Giunta regionale provvede, ove se ne ravvisi la necessità, attraverso il personale della Struttura Regionale Centrale e delle Strutture Regionali Territoriali competenti di Avellino e Benevento all'accertamento ed alla revisione d |
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Art. 173 - Reintegra dei suoli demaniali armentizi1. La reintegra nel possesso dei suoli, da parte della Giunta regionale, avviene in tutti i casi nei quali risulta esservi una occupazione abusiva degli stessi. 2. Fermo restando che le concessioni d'uso di suoli de |
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Art. 174 - Concessioni d'uso dei suoli demaniali armentizi1. Le concessioni d'uso di suoli demaniali armentizi, rilasciabili a seguito di presentazione di istanza sono le seguenti: a. a titolo oneroso, per l'attraversamento e/o percorrenza dei suoli, con condotte e/o cavidotti opportunamente interrati; il rilascio delle suddette concessioni è possibile solo nei casi di comprovata necessità, prevedendosi, al termine dei lavori, il completo ripristino dello stato dei luoghi; la durata massima della concessione è di anni dieci, rinnovabile; b. a titolo oneroso, per la realizzazione di traverse di collegamento tra le strade rotabili classificate di uso pubblico esistenti sui suoli demaniali armentizi ed i fondi dei frontisti dotati di abitazione e/o pertinenze agricole; il rilascio delle suddette concessioni è possibile solo nei casi di comprovata necessità e se non sia altrimenti possibile accedere ai fondi in questione (fondo intercluso), le traverse devono essere delimitate mediante l'apposizione di termini lapidei e devono avere una larghezza massima di metri tre ed il fondo in terra battuta o imbrecciato, escludendosi la pavimentazione delle stesse con cemento, conglomerato bituminoso, basolato, ecc.; la durata massima della concessione è di anni dieci, rinnovabile. |
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Art. 175 - Autorizzazione all'esercizio del pascolo.1. L'esercizio del pascolo sui suoli demaniali armentizi è consentito a chiunque ne faccia richiesta e sia in grado di dimostrare documentalmente il possesso di armenti. 2. La prescritta autorizzazione viene rilasciata dalla Struttura Regionale Territoriale competente, a seguito di istanza prodotta su carta semplice e trasmessa all’istante e, per conoscenza, alla Struttura Regionale Centrale, con le modalità indicate nel precedente articolo 174. |
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Art. 176 - Transito dei veicoli1. Il transito dei veicoli sui suoli demaniali armentizi è limitato alle strade pubbliche che li attraversano. |
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Art. 177 - Tutela dei suoli demaniali armentizi1. Compete alla Giunta regionale l'attività di tutela dell'integrità e la conservazione dei suoli demaniali arme |
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Art. 178 - Interventi di ripristino e di conservazione1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi per la manutenzione e la conservazione dei suoli demaniali arme |
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Art. 178 bis - Sanzioni amministrative per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale1. Per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale del presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui all’articolo n. 47, comma 1, e alla tabella B bis dell’Allegato C della L. R. n. 11/96, con importo espresso in euro, come precisato nei commi successivi. 2. Si applicano le sanzioni disposte dall’articolo 47, comma 1, e dalla tabella B bis dell’Allegato C della L. R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento: a. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00, per le violazioni di cui agli articoli 75 commi 7, 8 e 9; 76; b. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione, per le violazioni di cui agli articoli 75 commi 15 e 14.bis; 77 commi 2, 3, 7, 8 e 9; 78 commi 1, 2 e 3; c. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame, per le violazioni di cui agli articoli 77 comma 10 lettere a) e b); 126 comma 3 lettera c); |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 179 - Norme transitorie1. Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento Forestale continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari contenute nella L. R. n. 11/96, ed ai suoi allegati A, B, C e D. 2. Le istanze presentate entro il 31 dicembre 2017 continuano a seguire l'it |
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Art. 180 - Utilizzo dei proventi di gestione del patrimonio forestale1. I fondi derivanti dalle compensazioni ambientali di cui al precedente articolo 155, i proventi derivanti dall'applicazione d |
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Art. 181 - Abrogazioni1. Le disposizioni delle Leggi Regionali n. 11/96 e n. 12/2008 abrogate dall'entrata in vigore del presente Regolamento, così come stabilito dall'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3, sono le seguenti: a. Disposizioni abrogate della L. R. 7 maggio 1996, n. 11, e ss.mm.ii.: 1. Articolo 2: 1.1. nel comma 1, lettera r), sono abrogate le parole “dei boschi dei Comuni e di altri Enti”; 1.2 nel comma 1-bis sono abrogate le parole “di cui al regolamento, allegato a)”, le parole "di cui al regolamento, allegato b)” e le parole da "la Giunta regionale" alle parole "documento di indirizzo ed attuazione."; 2. Articolo 4: è integralmente abrogato; 3. Articolo 5 bis: è integralmente abrogato; 4. Articolo 5 ter: 4.1. il comma 1, lettera c), è abrogato dalle parole "i criteri di programmazione" alle parole "di cui alla presente legge"; 4.2. nel comma 2 sono abrogate le parole “per gli anni 2012 e 2013” e le parole “ed è approvato dal comitato di cui all’articolo 5 bis”; 4.3. nel comma 4-quater sono abrogate le parole “entro il termine perentorio del successivo 30 giugno”; 4.4. sono integralmente abrogati i commi 3, 4 e 4-ter; 5. Articol |
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Art. 182 - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno 1° (primo) gennaio 2018. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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