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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 11/12/1933, n. 1775
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- L. 02/02/1968, n. 53
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- L. 12/07/1961, n. 603
- L. 04/12/1956, n. 1377
- D.P.R. 30/06/1955, n. 1534
- L. 08/01/1952, n. 42
- L. 01/07/1949, n. 417
- D.L.C.P.S. 01/10/1947, n. 1696
- D. Leg.vo C.P.S. 30/09/1947, n. 1276
- L. 18/10/1942, n. 1434
- R.D.L. 05/11/1937, n. 2101 (L. 07/04/1938, n. 707)
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TITOLO I - Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche |
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Capo I - Concessioni e riconoscimenti di utenze |
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Art. 1. |
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Art. 2.Possono derivare e utilizzare acqua pubblica: a) coloro che posseggono un titolo legittimo; |
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Art. 3.Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del R |
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Art. 4.Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chieder |
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Art. 5.In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica. Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze. La dichiarazione deve indicare: |
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Art. 5-bis.1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della |
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Art. 6.1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni. 2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti: |
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Art. 7.Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio id |
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Art. 8.L'Ufficio del Genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del cor |
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Art. 9.1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile; |
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Art. 10.Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui all'ottavo ed all'ultimo comma dell'art. 7, ma |
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Art. 11.Per la domanda prescelta l'ufficio del Genio civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo. |
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Art. 12.Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione il Ministero dei lavori pubblici, sentit |
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Art. 12-bis.1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato; |
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Art. 13.Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può permettere che siano iniziate subito le opere, pur |
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Art. 14.Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi del successivo art. 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del consiglio |
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Art. 15. |
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Art. 16.Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano. |
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Art. 17.1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. 2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli |
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Art. 18.I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive compe |
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Art. 19.La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua. Il concessionari |
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Art. 20. |
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Art. 21.Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. |
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Art. 22.La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla L. 10 agosto 1884, n. 2644, ove gli interessati lo richiedano almeno due anni |
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Art. 23.Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al D.Lgt. 20 novembre 1916, numero 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prev |
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Art. 24.Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della presente legge hanno la durata massima stabilita nell'art. 21 per le varie specie di concessioni, con la decorrenza dal 1° febbraio 19 |
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Art. 25.Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il |
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Art. 26.Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della pres |
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Art. 27.Con le norme stabilite dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terre |
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Art. 28.Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificaz |
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Art. 29. |
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Art. 30.Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il dirit |
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Art. 31.Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, può essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la proprietà de |
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Art. 32.Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà, sentito il Consiglio superiore, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e |
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Art. 33. |
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Art. 34. |
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Art. 35.Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti: per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di i |
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Art. 36.Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone è ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione se |
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Art. 37.Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori |
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Art. 38.Il canone sulle utenze, riconosciute o da riconoscere, decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento. Deco |
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Art. 39.I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relat |
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Art. 40.Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridott |
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Art. 41.Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici che siano riconosciuti n |
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Art. 42.Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o insta |
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Art. 43.Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili ed instabili, fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perché si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le |
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Art. 44.È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantità di a |
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Art. 45.Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si può ugualmente, sentito il Consiglio superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione. In tal caso |
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Art. 46.L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata: a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza pree |
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Art. 47.Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di a |
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Art. 48.Qualora il regime di un corso di acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di dimin |
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Art. 49.Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone. |
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Art. 50.Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del Genio civile, riferendone immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, può permettere in via provvisor |
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Art. 51.Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può riservare per un quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso di acqua. La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio, |
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Art. 52.Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel |
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Art. 53.Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può sta |
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Art. 54.Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine prefisso, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può |
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Art. 55.È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica: a) per non uso durante un triennio consecutivo; |
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Art. 56.Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché: 1° - la portata del |
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Art. 57.Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini imbriferi del Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici. |
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Capo II - Consorzi per l'utilizzazione delle acque pubbliche |
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Art. 58.A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso d'acqua pubblica, anche se godute da |
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Art. 59.Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo del Re ha facoltà di riunire o |
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Art. 60.I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza: |
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Art. 61.Il Ministro dei lavori pubblici può nominare commissari straordinari con l'incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di uffici |
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Art. 62.Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del Genio civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell'elenco di color |
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Art. 63.Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto. |
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Art. 64.Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 62, so |
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Art. 65.Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validità delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzi |
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Art. 66.Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è sempre in facoltà dell'amministrazione di disporre quanto è necessario per la difesa ed il |
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Art. 67.La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termin |
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Art. 68.Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i dissenzienti. Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti conso |
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Art. 69.Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio è il Demanio dello Stato, ed il catasto degli immobili serviti |
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Art. 70.I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, che su ricorso degli interessati o anche d'ufficio può annullarne l |
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Art. 71.Per la coordinazione dell'attività dei consorzi finitimi può essere costituito, anche d'ufficio, con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavo |
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Art. 72.Con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze qua |
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Capo III - Provvedimenti speciali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali |
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Art. 73.A chi |
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Art. 74.Sono esentati dal diritto proporzionale del reg |
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Art. 75.Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, può concedere un contributo nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell'importo dei |
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Art. 76.Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago: |
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Art. 77.In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta l'art. 75, e compreso, ove ne ricor |
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Art. 78.Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dell'opera. Gli interessati possono però ottenere che si proceda, alla scadenza di termin |
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Art. 79.Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potrà superare quella vi |
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Art. 80.Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere. |
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Art. 81.Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad ammettere obbligazioni garantite con il contri |
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Art. 82.Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, può essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il consiglio superiore, |
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Art. 83.Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica |
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Art. 84.Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua e dei pozzi o fontanil |
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Art. 85.Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha dirit |
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Art. 86.Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l'amministrazione può, nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere ch |
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Art. 87.Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, l'amministrazione prescriverà che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o magg |
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Art. 88.Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla costruzione di s |
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Art. 89.Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è inscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal pre |
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Art. 90.Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legg |
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Art. 91.Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 e 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle conce |
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TITOLO II - Disposizioni speciali sulle acque sotterranee |
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Art. 92.Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi spec |
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Art. 93.Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli u |
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Art. 94.Il governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello de |
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Art. 95.Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone |
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Art. 96.Qualora l'ufficio del Genio civile riconosca inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi |
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Art. 97.Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprietà private, osservate le norme stabilite dall |
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Art. 98.L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti |
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Art. 99.Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relat |
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Art. 100.L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o pi |
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Art. 101.L'autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compenso od indennità: |
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Art. 102.Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sarà determina |
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Art. 103.Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio civile, il quale provvede ad accertare la |
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Art. 104. |
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Art. 105.Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche. |
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Art. 106. |
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TITOLO III - Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica |
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Capo I - Autorizzazione all'impianto di linee elettriche |
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Art. 107.La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti. |
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Art. 109.Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che s |
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Art. 110.Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi. |
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Art. 111.Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei |
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Art. 112.Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni |
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Art. 113.Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizion |
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Art. 114. |
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Art. 115.Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, s |
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Art. 116.Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'interessato deve, entro il termine prescritto |
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Art. 117.Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatte dal Consiglio superiore, emana le norme e dà le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imp |
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Art. 118.Le domande di concessione di acqua pubblica per impianti di produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici del |
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Capo II - Servitù di elettrodotto |
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Art. 119.Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanente |
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Art. 120.Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolar |
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Art. 121.La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di: a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture; |
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Art. 122.L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a c |
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Art. 123. |
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Art. 124.Ove l'imposizione della servitù sia fatta per un tempo minore di nove anni, l'indennità ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo è ridotta |
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Art. 125.Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle province e dei comuni, che siano d'uso pubblico o destinato ad un pubblico s |
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Art. 126.Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutt |
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Art. 127.Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per |
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Art. 128.L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non è di ostacolo alla prescrizione della servitù. Per impedire la prescrizione occorron |
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Art. 129.Le disposizioni dei capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli artt. 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferr |
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Capo III - Esercizio degli impianti elettrici |
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Art. 130.È proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio: a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione, trasm |
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Art. 131.Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autori |
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Art. 132.Ove si renda necessario, in caso di persistente siccità o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego dell'energia elettrica con direttive di carattere generale |
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Capo IV - Importazione ed esportazione di energia elettrica |
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Art. 133. |
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Art. 134.L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica è data, caso per caso, con decreto reale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei mi |
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Art. 135.L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica può essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all'uso dell'energia ed ai prezzi di vendita o rivendita. |
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Art. 136.L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovattora nel period |
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Art. 137.È in potestà del Governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l'energia che, in virtù di contratti stipulati prim |
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TITOLO IV - Contenzioso |
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Capo I - Giurisdizione |
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Art. 138.Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello è istituito un Tribunale regionale delle acque pubbliche: 1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova; 2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia; |
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Art. 139.È istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale superiore delle acque pubbliche. Esso è composto di: a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2° corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione;N57 |
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Art. 139-bis. |
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Art. 140.Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche: a) le controversie intorno alla demanialità delle acque; b) le controversie circa i limiti de |
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Art. 141.Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso p |
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Art. 142.Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale delle a |
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Art. 143.Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche;N6 |
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Art. 144.La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbli |
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Art. 145.La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell'art. 143 è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa. |
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Art. 146.Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi di individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente co |
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Capo II - Norme di procedura |
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Art. 147.All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d'Appello indicata nell'art. 138 della presente legge, d'accordo col presidente |
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Art. 148.Le cancellerie delle sezioni di Corte di appello, designate a funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti pe |
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Art. 149.L'ufficio di cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle dicia |
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Art. 150.Tanto nel Tribunale superiore quanto nei Tribunali regionali delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume. |
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Art. 151.Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso N66 notificato con le norme stabilite |
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Art. 153.Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione. Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta |
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Art. 154.Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato lega |
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Art. 155.Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte cui è notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se risiede all'es |
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Art. 156.Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente, il ricorrent |
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Art. 157.Eseguito il deposito del ricorso il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa, delega per l'istruzione uno dei giudici, esclusi i giudici tecnici. |
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Art. 158.Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel comune ove ha sede il tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio |
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Art. 159.I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza all'altra parte. Se questa chi |
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Art. 160.Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande, le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel proce |
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Art. 161.Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse siano promosse davanti a due o più Tribunali delle acque, o quando due o più Tribunali delle acque si siano dic |
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Art. 162.Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo. Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quell |
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Art. 163.Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto. Quando non sia contrastata l'amm |
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Art. 164.Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale |
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Art. 165.La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto. Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi. Chi deduce la prova |
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Art. 166.Quando il giudice delegato, valendosi della facoltà del precedente art. 162, ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce nell'ord |
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Art. 167.Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari del Genio civile aggregati al Tribunale o, se si tratti del Tri |
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Art. 168.Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria. |
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Art. 170.Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, può d |
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Art. 172.Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confront |
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Art. 173.Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma dell |
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Art. 174.Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo. |
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Art. 175.Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni incidentali, il giudice provvede con ordinanz |
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Art. 176.Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dell'art. 156, la citazione si ha come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso |
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Art. 177.Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio. |
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Art. 178.Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa all'articolo precedente, dopo il rinvio all'udienza del collegio, deve depositare in canceller |
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Art. 179.Il ricorrente, nel corso del giudizio contumaciale, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione. |
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Art. 180.Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nell'udienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le parti ad udienza de |
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Art. 181.All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa. Dopo la relazione, se l |
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Art. 182.Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, il giudice delegato all'istruzione e il giudice tecnico che abbia |
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Art. 183.Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 e 360 del Codice di procedura civile. La pubbl |
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Art. 184.La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene: |
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Art. 185.Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell'art. 59 del D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 . |
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Art. 186.Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura. |
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Art. 187.Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorché quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell |
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Art. 188.Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale Superiore sono soggetti alle tasse di |
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Art. 189.L'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'art. 183, medi |
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Art. 190.Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli. |
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Art. 191.Quando il Tribunale superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva, s |
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Art. 192.I ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche indicati nell'art. 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stes |
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Art. 193.L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario a |
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Art. 194.Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale superiore, il ricorrente deve depositare il ric |
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Art. 195.Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell'atto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata |
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Art. 196.Se il giudice delegato del Tribunale superiore riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedime |
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Art. 197.Se il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 143 della presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nell'art. 140 e la cui riso |
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Art. 198.Se il Tribunale superiore riconosce infondato il ricorso, lo rigetta. Se lo accoglie per moti |
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Art. 199.Le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della p |
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Art. 200.Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione: |
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Art. 201.Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'art. 143 è ammesso il ricorso alle sezioni unite dell |
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Art. 202.Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del Codice di procedura civile. |
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Art. 203.Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'art. 199 devono essere preceduti, a pena di |
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Art. 205.Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza. |
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Art. 206.L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale superiore sui ricorsi previsti dall'articolo 143, si fa in via amministrativa, eccetto che per la par |
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Art. 207.Per le azioni possessorie previste dall'art. 141 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal Codice di procedura civ |
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Art. 208.Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del |
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Art. 209.Le disposizioni contenute nella L. 30 dicembre 1923, n. 3282 , sul gratuito patrocinio, sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tr |
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Art. 210.Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il presidente della commissione può, nei casi di urgenza, concedere in via provvisoria l'ammis |
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TITOLO V - Disposizioni generali e transitorie |
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Art. 211.Ai fini della L. 12 gennaio 1933, n. 141, la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro d |
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Art. 212. |
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Art. 213.L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per gl'impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultima |
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Art. 214.Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano già scaduti, |
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Art. 215.I concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere, dopo averla sospesa, la e |
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Art. 216.È vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche. |
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Art. 217.Salvo quanto dispone l'art. 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte: a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro prim |
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Art. 218.L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi o contributi negli interessi equivale a dichiarazione d |
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Art. 219.Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a |
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Art. 220.I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto è disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre c |
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Art. 221.Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato all'ingegnere capo dell'ufficio dei Genio civile |
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Art. 222.Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena della sanzione amministrativa, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, pri |
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Art. 223.Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionano da lui delegato. |
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Art. 224.Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al |
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Art. 225.Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell'energia elet |
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Art. 226.È conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli artt. 1 a 8 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995, e a norma del R.D. 17 settembre 1925, n. 1852 e del R.D. 15 aprile 1928, n. 854: a) ai concessionari di impianti elettrici che già godono dei predetti benefìci; |
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Art. 227.La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941. |
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Art. 228.Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessità per |
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Art. 229.Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finché dura la sovvenzione, m |
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Art. 230.Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'appli |
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Art. 231.Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli artt. |
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Art. 232.È conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli artt. 9 e 12 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995, per le linee di trasmissione di energia elettric |
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Art. 233.Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materi |
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Art. 234.Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati: 1) il R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche; 2) il R.D. 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche; 3) i RR.DD. 26 dicembre 1920, n. 1818: 24 novembre 1921, n. 1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli artt. 2 e 7 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161; 4) il R.D. 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del Reg. 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utili |
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