La Corte costituzionale, con sentenza 31/01/1991, n. 42, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 143, primo comma, lettere a) e b), R.D. 11/12/1933, n. 1775, limitatamente alle parole «definitivi»; ha dichiarato, poi, in applicazione dell'art. 27, L. 11/03/1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 143, secondo comma, R.D. 11/12/1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede che il ricorso giurisdizionale possa anche esperirsi contro il provvedimento amministrativo, impugnato con il ricorso in via gerarchica, nel termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello di novanta giorni decorrente dalla proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro quest'ultimo termine la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato.

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