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30/04/2021

Calabria: dal 24/04/2021 in vigore la legge sulla regionalizzazione dell’idroelettrico

L'articolato della L.R. Calabria 5/2021 disciplina modalità e procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e introduce criteri innovativi per la determinazione del canone.

In attuazione dell’articolo 12 del D. Leg.vo 16/03/1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), la L.R. Calabria 23/04/2021, n. 5 disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, cioè con potenza nominale media superiore a 3.000 kW.

Le regole sulla "regionalizzazione" dell’idroelettrico entrano in vigore dal 24/04/2021 - vale a dire dal giorno successivo della pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale Regionale - e trovano applicazione in caso di scadenza della concessione oppure di decadenza, revoca o rinuncia alla concessione.

In particolare, la legge prevede che alla scadenza della concessione, al termine dell'utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, le opere ricadenti sul territorio regionale passino, senza compenso, dallo Stato alla Regione Calabria, inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio; tutte le opere vengono acquisite al patrimonio regionale e non possono essere sottratte alla loro destinazione senza la preventiva valutazione e accertamento, da parte della Giunta regionale, del sopraggiungere di un diverso interesse pubblico prevalente incompatibile con l’uso idroelettrico della risorsa idrica.
La norma prevede tre possibili modalità di assegnazione delle concessioni:
1) ad operatori economici, incluse le comunità energetiche rinnovabili di cui alla L.R. Calabria 19/11/2020, n. 25 (Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili), individuati attraverso gara pubblica. La norma, dunque, apre alle comunità energetiche rinnovabili la gestione anche dell’idroelettrico;
2) a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso gara pubblica (e alle quali possono partecipare anche le comunità energetiche rinnovabili);
3) mediante forme di partneriato pubblico-privato, di cui agli articoli 179 e seguenti del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Oltre a disciplinare organicamente le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni, l’articolato introduce dal 2021 criteri innovativi per la determinazione del canone che si articola in due componenti, una fissa ed una variabile, in applicazione di quanto disposto dal comma 1-quinquies dell'articolo 12 del D. Leg.vo 79/1999; la componente fissa è quantificata in un importo pari a quarantadue euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione, mentre il compenso unitario varia proporzionalmente alle variazioni non inferiori al cinque per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica.
 

Dalla redazione