Articolo abrogato dal D. Leg.vo 08/06/2001, n. 325, e dal D.P.R. 08/06/2001, n. 327, così recitava:

“Art. 34.

Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili, a tutti gli effetti, sentito il Consiglio superiore, le disposizioni dell'articolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo, di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico.

La dichiarazione di pubblica utilità deve essere chiesta con la domanda di concessione.”

Dalla redazione