L'art. 2, D.P.R. 30/06/1955, n. 1534, ha demandato ai provveditori alle opere pubbliche di provvedere in materia di autorizzazione all'impianto di linee di distribuzione di energia elettrica di tensione compresa tra 5.000 e 60.000 volt e che non eccedono la competenza territoriale dei provveditori stessi.

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