La L. 21 ottobre 1994, n. 584,R di conversione del D.L. n. 507 dell'8 agosto 1994, recante: «Misure urgenti in materia di dighe» ha notevolmente innovato le precedenti disposizioni introducendo, fra l'altro, sanzioni di natura penale per chi «realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato» e per chi «ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria».
Tale disposizione sanzionatoria ha indotto taluni enti o utilizzatori ad una interpretazione estensiva della norma così da ritenere soggette alle disposizioni di che trattasi alcune opere idrauliche quali casse di espansione e sbarramenti per la laminazione delle piene e finanche le arginature fluviali, i canali, le conche di navigazione, i serbatoi pensili, le condotte, le gallerie, le vasche di accumulo sotterraneo. É emersa, di conseguenza, la problematica connessa con l'applicabilità delle procedure, derivanti dal combinato disposto del Regolamento dighe - parte prima, e della legge n. 584/1994, a tutte le opere sopra citate.
Per quanto attiene le arginature fluviali, i canali, le conche di navigazione, i serbatoi pensili, le condotte, le gallerie e le vasche di accumulo sotterraneo si rileva che né lo spirito né la lettera della norma, che fa riferimento ad «opere di sbarramento, dighe o traverse», consentono di ri