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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 21/11/2000, n. 342
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- L. 27/12/2019, n. 160
- L. 11/12/2016, n. 232
- D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152
- D.L. 03/08/2004, n. 220 (L. 19/10/2004, n. 257)
- L. 24/12/2003, n. 350
- L. 18/10/2001, n. 383
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI |
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Sezione I - Disposizioni in materia di redditi di impresa |
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Art. 1 - Art. 2 Omissis |
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Art. 3. - (Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa)1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente la disciplina dei redditi di impresa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo."; b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: "utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi" sono sostituite dalle s |
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Art. 4 - Omissis |
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Art. 5. - (Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)1. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazi |
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Art. 6 - Art. 8 Omissis |
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Art. 9. - (Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio)1. All'articolo 41 del decreto le |
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Sezione II - Rivalutazione dei beni delle imprese |
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Art. 11. - (Modalità di effettuazione della rivalutazione)1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i ben |
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Art. 12. - (Imposta sostitutiva)1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 11, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento |
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Art. 13. - (Contabilizzazione della rivalutazione)1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. |
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Art. 14. - (Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)1. Le disposizioni dell'artic |
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Art. 15. - (Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici |
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Sezione III - Sezione V Omissis |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE |
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Sezione I - Norme in materia di IVA |
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Art. 41 - Art. 50 Omissis |
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Art. 51. - (Acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni)1. Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nepp |
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Art. 52 - Art. 54 Omissis |
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Sezione II - Norme in materia di altre imposte indirette |
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Art. 55 - Art. 59 Omissis |
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Art. 60. - (Disposizioni in materia di fonti di energia)1. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "zone climatiche E ed F" sono inserite le seguenti: "ovvero per gli impianti e le reti d |
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Art. 61 - Art. 65 Omissis |
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Art. 66. - (Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto de |
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Art. 67. - (Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra)1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed immobili posti in |
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Art. 68. - (Termine per il versamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione e affitto di beni immobili)1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta |
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Art. 69 - Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto."; b) l'articolo 4 è abrogato, salvo quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo testo unico; c) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato: a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta; b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti. 2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di lire. 2-bis. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire. 2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell'indice del costo della vita. 2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell'articolo 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito."; d) l'articolo 10 è abrogato; e) all'articolo 11, comma 2, sono soppresse le parole da: "Se i cointestatari" fino a |
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DI IMMOBILI PUBBLICI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA |
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Art. 70 - Art. 73 Omissis |
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Art. 74. - (Attribuzione o modificazione delle rendite catastali)1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati. |
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Art. 75 - Art. 89 Omissis |
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Capo IV - Omissis |
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CAPO V - NORME FINALI |
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Art. 96. - (Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio e di protezione civile)1. Omissis |
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Art. 98 - Omissis |
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Art. 99. - (Proroga di termini)1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti |
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Art. 100 - Art. 102 Omissis |
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Allegato 1 - Omissis |
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