Ai sensi dell’articolo 1, comma 563 della L. 11/12/2016, n. 232, limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi del presente articolo, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018. Inoltre, ai sensi del successivo comma 564, le previsioni del presente articolo, sul riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR.

Ai sensi dell’articolo 1, commi 947 e 948 della L. 30/12/2018, n. 145 limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi del presente articolo, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.

Le previsioni di cui al comma 1, del presente articolo si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 943, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 942."

Ai sensi dell’articolo 110, comma 8-bis del D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126), come introdotto dalla L. 30/12/2020, n. 178, le disposizioni del presente articolo, si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Dalla redazione