Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono soppresse dalla L. del 18/10/2001, n. 383 ad eccezione dei soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, che quindi possono continuare a fruire dei relativi benefici.

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