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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 30/12/1992, n. 504
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- L. 22/12/2011, n. 214
- Sentenza C. Cost. 22/12/2011, n. 338
- L. 13/12/2010, n. 220
- L. 23/07/2009, n. 99
- D. Min. Economia e Fin. 23/03/2009
- L. 27/02/2009, n. 14
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- L. 04/08/2006, n. 248
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- L. 31/03/2005, n. 43
- L. 28/12/2001, n. 448
- D.P.R. 08/06/2001, n. 327
- D. Leg.vo 26/01/2001, n. 32
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 21/11/2000, n. 342
- D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267
- Sentenza C. Cost. 31/07/2000, n. 403
- L. 28/12/1999, n. 488
- L. 13/05/1999, n. 133
- L. 27/12/1997, n. 449
- D. Leg.vo 18/12/1997, n. 473
- D. Leg.vo 15/12/1997, n. 446
- L. 09/05/1997, n. 122
- L. 28/02/1997, n. 30
- L. 23/12/1996, n. 662
- L. 24/10/1996, n. 556
- L. 24/12/1993, n. 537
- Errata Corrige in G.U. 14/01/1993, n. 10
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TITOLO I - IMPOSTE COMUNALI |
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Capo I - Imposta comunale sugli immobili |
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Art. 1. - Istituzione dell'imposta - Presupposto1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). |
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Art. 2. - Definizione di fabbricati e aree1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla cos |
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Art. 3. - Soggetti passivi |
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Art. 4. - Soggetto attivo1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superfic |
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Art. 5. - Base imponibile1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . N30 |
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Art. 6. - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta1. L'aliquota è stabilita dal «consiglio comunale»,N16 con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, "ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336" |
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Art. 7. - Esenzioni1. Sono esenti dall'imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 , dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classifica |
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Art. 8. - Riduzioni e detrazioni dell'imposta1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può ess |
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Art. 9. - Terreni condotti direttamente1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduz |
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Art. 10. - Versamenti e dichiarazioni1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il "16 giugno",N14 pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16" dicembre",N15 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrisp |
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Art. 12. - Riscossione coattiva1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'arti |
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Art. 13. - Rimborsi |
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Art. 14. - Sanzioni ed interessi1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila. |
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Art. 15. - Contenzioso1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento ch |
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Art. 16. - Indennità di espropriazione |
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Art. 17 - Disposizioni finali1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi. 2. N4 3. N9 4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabil |
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Art. 18 - Disposizioni transitorie1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993 deve essere effettuato dal 1° al 15 dicembre di tale anno. 2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al concessionario di cui all'articolo 10, comma 3, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l'anno 1993, nonché la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Sulla base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove occorra, dell'importo delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille e procede al versamento ad apposito capitolo dell'entrata statale dell'importo risultant |
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TITOLO II - TRIBUTI PROVINCIALI |
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Capo I - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente |
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Art. 19. - Istituzione e disciplina del tributo1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province. 2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa . |
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Art. 20 - Art. 45 - (Omissis)
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Art. 46. - Autofinanziamento di opere pubbliche |
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Art. 47 - Art. 49 - (Omissis)
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Art. 50. - Entrata in vigore1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993. |
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