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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 30/12/2008, n. 207
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D.L. 30/12/2008, n. 207
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Con le modifiche introdotte da:
- L. 27/02/2009, n. 14 (Legge di conversione). In vigore dal 01/03/2009, in corsivo.
- D.L. 30/12/2009, n. 194 (L. 26/02/2010, n. 25)
- D.L. 29/12/2010, n. 225 (L. 26/02/2011, n. 10)
- D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214)
- L. 24/02/2012, n. 14
- L. 24/12/2012, n. 234
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50
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CAPO I - CAPO II OMISSIS |
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CAPO III - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE |
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Art. 4 - Art. 8 Omissis |
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CAPO IV - CAPO VII OMISSIS |
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CAPO VIII - SVILUPPO ECONOMICO |
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Art. 16. - Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni1. Omissis 1-bis. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca |
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Art. 17 - Art. 20 Omissis |
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Art. 21. - Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del |
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CAPO IX - POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
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Art. 22 - Omissis |
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Art. 23. - Disposizioni relative all’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI1. Omissis |
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CAPO X - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI |
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Art. 24 - Art. 26 Omissis |
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Art. 27. - Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere, il termine di cui all’articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 2 dell’articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre |
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Art. 28 - Omissis |
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Art. 29. - Concessioni aeroportuali1. - 1-quater Omissis 1-quinquies. All’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, R come modificato dall’articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto legis |
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CAPO XI - LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI |
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Art. 31 - Omissis |
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Art. 32. - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,R e successive modificazioni, si applicano a dec |
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Art. 33 - 35 Omissis |
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CAPO XII - ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA |
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Art. 36. - Art. 37 Omissis |
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CAPO XIII - BENI E ATTIVITÀ CULTURALI |
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Art. 39 - Art. 40 Omissis |
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CAPO XIV - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA |
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Art. 41. - Proroghe di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all’attuazione della Programmazione cofinanziata dall’Unione europea per il periodo 2007-20131. - 6. Omissis 6-bis. All’articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, R sono apportate le seguenti modificazioni: a) ovunque ricorrano, le parole: «4 m |
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Art. 41-bis Omissis |
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Art. 42-bis Omissis |
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Art. 43 - Omissis |
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Art. 43-bis - Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici1. In considerazione dell’eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari, il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP), ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, effettuata dalla medesima SCIP sono posti in liquidazione. 2. I beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono di proprietà della SCIP sono trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza garanzia per vizi ed evizione. 3. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile. Dalla medesima data i soggetti originariamente proprietari sono immessi nel possesso degli immobili ad essi trasferiti. 4. Il valore degli immobili di cui al comma 2 è determinato dall’Agenzia del territorio, secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, entro e non oltre il 20 marzo 2009, sulla base delle liste contenenti gli elementi identificativi degli immobili in possesso della SCI |
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Art. 44. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza1. - 1-bis. Omissis 2. All’articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, R le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro». 3. L’articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così modificato: a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»; b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»; c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti: |
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Art. 44-bis - Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie1. Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al “31 dicembre 2012” N2, al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri previsti dall’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. 2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria può avvalersi di uno o più ausiliari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo. |
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Art. 45. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella |
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Allegato A - Omissis |
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