Comma abrogato dalla L. 537/93. Il comma 2 dell’articolo 17 così recitava: “2. Se alla formazione del reddito complessivo del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili concorre il reddito dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa nei sensi indicata nel comma 2 dell'articolo 8, compete, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dell'imposta lorda di lire 120 mila rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. In ogni caso la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa al reddito di detta unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo.”

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