Comma abrogato dalla L. 388/2000 che così recitava: "Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie proprietà indivisa si detraggono lire "270 mila, per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo.". La stessa L.388/2000 ha altresì stabilito che :"Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze."

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