Circ.Min. Finanze 21/05/1999, n. 111/E | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN4225

Circ.Min. Finanze 21/05/1999, n. 111/E

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Modifiche art. 1 della L. 426/98, art. 31 della L. 448/98 e art. 1 del D.L. 8/99, convertito dalla L. 75/99. Chiarimenti.
Scarica il pdf completo
56400 476438
TESTO DEL DOCUMENTO


Con i provvedimenti indicati in oggetto sono state previste, oltre alla proroga al 31 marzo 1999 del termine generale per le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la finanza locale 1999, modificazioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati sulla cui portata è opportuno fornire chiarimenti anche in relazione alle variazioni della normativa ambientale.

Il rinvio dal 1 gennaio 2000 del termine per l'introduzione della tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997R, come modificato dall'art. 1, comma 28, della legge n. 426/1998 (supplemento n. 12/L della Gazzetta Ufficiale n. 11/1999), ha comportato ovviamente l'operatività anche per il 1999 della normativa sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per effetto del disposto dell'art. 31, comma 7, prima parte, della legge n. 448/1998, il prelievo può continuare ad essere commisurato in base ai criteri tradizionali (uso e superficie) già adottati fino al 1998 ovvero, qualora non sia stato già provveduto, può essere determinato facoltativamente in base ad uno dei due metodi indicati nell'art. 65, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993R come integrato con l'art. 3, comma 68, lettera e), della legge n. 549/1995, riguardanti rispettivamente la commisurazione della tassa alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia di attività con elaborazione di appositi coefficienti (comma 2) ovvero alla produzione di rifiuti effettivamente conferiti al servizio pubblico, metodo quest'ultimo che presuppone l'organizzazione di adeguate modalità di rilevazione dei rifiuti, potendo essere basato solo in misura marginale e cautelativa sulla presunzione della produzione minima di rifiuti.


I. L'introduzione anticipata della tariffa a titolo sperimentale per il 1999 in deroga al predetto termine del 1 gennaio 2000 con conseguente disapplicazione della normativa sulla tassa, è possibile, ad avviso di questa Amministrazione, soltanto in presenza delle condizioni sostanziali poste dal D.Lgs. n. 22/1997 (articoli 21, comma 1, e 23 riguardanti l'organizzazione dell'ambito territoriale ottimale per la gestione unitaria dei rifiuti urbani e assimilati, e art. 49, commi 7, 8 e 10 riguardanti la necessaria operatività della tariffa base o di riferimento e dell'attivazione del contributo del Consorzio nazionale degli imballaggi ai comuni che attuano la relativa raccolta differenziata). La facoltà di sperimentazione anticipata, già prevista dall'art. 49, comma 16, del D.Lgs. n. 22/1997, ha trovato infatti conferma nella disposizione contenuta nell'art. 31, comma 7, secondo periodo, della legge n. 448/1998 citata, che non consente l'adozione di una qualsiasi tariffa ma soltanto di quella prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 (vedi il riferimento testuale e «la tariffa») in quanto, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta (soggetta come tale alla riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione), non può prescindersi da criteri e condizioni posti dall'art. 49 del citato D.Lgs. n. 22/1997 quale unica alternativa alla vigente tassa.

Come chiarito nel predetto comma 7, secondo periodo, le delibere regolamentari, che introducono e disciplinano la tariffa in via sperimentale (come quelle che in futuro la introdurranno a regime), non sono ovviamente soggette all'esame del Ministero delle finanze, cui spetta soltanto rilevare la sussistenza o meno delle condizioni

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Rifiuti

Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Albo nazionale dei gestori ambientali
  • Rifiuti

Albo gestori ambientali, normativa, categorie, iscrizione, responsabile tecnico, modulistica

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Rifiuti
  • Tutela ambientale

Classificazione dei rifiuti in base all'origine e in base alla pericolosità

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Finanza pubblica
  • Provvidenze
  • Mezzogiorno e aree depresse
  • Edilizia scolastica
  • Rifiuti
  • Terremoto Centro Italia 2016
  • Calamità/Terremoti
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Edilizia e immobili
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Protezione civile

Il D.L. 91/2017 comma per comma

Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Rifiuti
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Disciplina delle terre e rocce da scavo: sintesi operativa dopo il D.P.R. 120/2017

DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA Definizione di “terre e rocce da scavo”; Categorie di terre e rocce da scavo; Materiali provenienti da demolizioni; Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte - SUOLO ESCAVATO ALLO STATO NATURALE UTILIZZATO IN SITU Riutilizzo in situ del suolo escavato naturale; Suolo naturale nel quale siano presenti “materiali di riporto”; Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo per opere sottoposte a VIA - CONDIZIONI PER QUALIFICARE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME “SOTTOPRODOTTI” Condizioni comuni a tutti i cantieri; Terre e rocce da scavo nelle quali siano presenti “materiali di riporto”; Onere di attestazione del corretto avvenuto utilizzo; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere soggette a VIA o AIA; Cantieri con meno di 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Trasporto delle terre e rocce qualificate sottoprodotti - TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICABILI COME “RIFIUTI”; Condizioni al cui verificarsi le terre e rocce da scavo sono qualificate “rifiuti”; Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti - TERRE E ROCCE DA SCAVO IN SITI CONTAMINATI Attività di scavo in siti oggetto di bonifica; Piano dettagliato e campionamento del suolo; Piano operativo; Utilizzo delle terre e rocce scavate nel sito; Presenza di “materiali di riporto” - ATTUAZIONE E LINEE GUIDA.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica