D. Leg.vo 31/10/1990, n. 346 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 31/10/1990, n. 346

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173
- D. Leg.vo 18/09/2024, n. 139
- L. 04/07/2024, n. 104
- D. Leg.vo 14/06/2024, n. 87
- D. Min. Economia e Fin. 21/12/2023
- D. Min. Economia e Fin. 20/12/2022
- D.L. 21/06/2022, n. 73 (L. 04/08/2022, n. 122)
- D. Min. Economia e Fin. 21/12/2021
- D. Min. Economia e Fin. 18/12/2020
- D. Min. Economia e Fin. 20/12/2019
- D. Min. Economia e Fin. 19/12/2018
- D. Min. Economia e Fin. 20/12/2017
- D. Min. Economia e Fin. 23/12/2016
- D. Min. Economia e Fin. 21/12/2015
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 159
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
- D. Min. Economia e Fin. 22/12/2014
- D. Min. Economia e Fin. 19/12/2013
- D. Min. Economia e Fin. 22/12/2011
- D. Min. Economia e Fin. 23/12/2010
- D. Min. Economia e Fin. 23/12/2009
- D. Min. Economia e Fin. 07/01/2008
- D. Min. Economia e Fin. 18/12/2003
- D. Min. Economia e Fin. 24/12/2001
- D. Min. Finanze 28/12/2000
- D. Min. Finanze 11/01/1999
- D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175
- L. 30/10/2014, n. 161
- L. 13/12/2010, n. 220
- L. 24/12/2007, n. 244
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286)
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- L. 18/10/2001, n. 383
- D. Leg.vo 26/01/2001, n. 32
- L. 21/11/2000, n. 342
- L. 23/12/1999, n. 488
- L. 03/06/1999, n. 157
- D. Leg.vo 17/05/1999, n. 153
- L. 18/02/1999, n. 28
- D. Leg.vo 05/06/1998, n. 203
- D. Leg.vo 18/12/1997, n. 473
- D. Leg.vo 04/12/1997, n. 460
- D. Leg.vo 15/12/1997, n. 446
- D. Leg.vo 19/06/1997, n. 218
- L. 15/05/1997, n. 127
- D.L. 28/03/1997, n. 79 (L. 28/05/1997, n. 140)
- D.L. 31/12/1996, n. 669 (L. 28/02/1997, n. 30)
- L. 23/12/1996, n. 662
- D.L. 20/06/1996, n. 323 (L. 08/08/1996, n. 425)
- D.L. 29/04/1994, n. 260 (L. 27/06/1994, n. 413)
- D.L. 30/08/1993, n. 331 (L. 29/10/1993, n. 427)
- D.L. 23/01/1993, n. 16 (L. 24/03/1993, n. 75)
- L. 30/12/1991, n. 413
- Avviso di rettifica in G.U. 23/02/1991, n. 46
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli

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Art. 1.

1. È approvato l’unito testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, vistato dal proponen

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - Oggetto dell’imposta

(Art. 1 D.P.R. n. 637/1972)

1. L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tr

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Art. 2. - Territorialità dell’imposta

(Art. 2 D.P.R. n. 637/1972)

1. L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero.

2. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai ben

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Art. 3. - Trasferimenti non soggetti all’imposta

(Art. 3 D.P.R. n. 637/1972)

1. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

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Art. 4. - Aliquote

(Art. 4 D.P.R. n. 637/1972)

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Art. 4-bis.

N49

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Art. 5. - Soggetti passivi

(Art. 5 e art. 6, terzo comma, D.P.R. n. 637/1972)

1.

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Art. 6. - Ufficio competente

(Art. 35 D.P.R. n. 637/1972)

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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
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CAPO I - DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
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Art. 7. - Determinazione dell’imposta

(Art. 6 D.P.R. n. 637/1972)

N52

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Art. 8. - Base imponibile

(Art. 7 D.P.R. n. 637/1972)

1. Il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l’ammo

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CAPO II - BASE IMPONIBILE
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Sezione I - ATTIVO EREDITARIO
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Art. 9. - Attivo ereditario
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Art. 10. - Beni alienati negli ultimi sei mesi

(Art. 9 D.P.R. n. 637/1972)

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Art. 11. - Presunzione di appartenenza all’attivo ereditario

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Art. 12. - Beni non compresi nell’attivo ereditario

(Art. 11 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 1 D.P.R. n. 952/1977; Art. 4 legge n. 512/1982)

1. Non concorrono a formare l’attivo ereditario:

a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il disposto dell’art. 10;

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Art. 13. - Beni culturali

1. I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1’ giugno 1939, n. 1089, e all’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi

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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
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CAPO II - BASE IMPONIBILE
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Sezione II - VALORE DEI BENI E DEI DIRITTI
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Art. 14. - Beni immobili e diritti reali immobiliari

(Art. 20 D.P.R. n. 637/1972)

1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell’attivo er

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Art. 15. - Aziende, navi e aeromoboli

(Art. 21 D.P.R. n. 637/1972)

1. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell’attivo eredi

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Art. 16. - Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali

(Art. 22 D.P.R. n. 637/1972)

1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo:

a) per i titoli quotati in

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Art. 17. - Rendite e pensioni

(Art. 23 D.P.R. n. 637/1972)

1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo:

a) il ventuplo dell’annualità

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Art. 18. - Crediti

(Art. 24 D.P.R. n. 637/1972)

1. La base imponibile, relativamente ai crediti com

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Art. 19. - Altri beni

(Art. 25 D.P.R. n. 637/1972)

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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
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CAPO II - BASE IMPONIBILE
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Sezione III - PASSIVITÀ DEDUCIBILI
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Art. 20. - Passività deducibili

(Art. 12 D.P.R. n. 637/1972)

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Art. 21. - Condizioni di deducibilità dei debiti

(Artt. 13, commi 1 e 2, e 14 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 7 legge n. 880/1986)

1. I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo

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Art. 22. - Limiti alla deducibilità dei debiti

(Artt. 13, comma 4, 14 e 15 D.P.R. n. 637/1972)

1. Non sono deducibili i debiti contratti per l’acquisto di beni o di diritti non compresi nell’attivo eredita

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Art. 23. - Dimostrazione dei debiti

(Artt. 13, comma 4, e 16 D.P.R. n. 637/1972)

1. La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all’art. 21, comma 1, ovvero:

a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all’esercizio di imprese;

b) di estratto notarile del

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Art. 24. - Spese mediche e spese funerarie

(Art. 17 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 2,

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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
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CAPO III - RIDUZIONI E DETRAZIONI
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Art. 25. - Riduzioni dell’imposta

(Art. 18 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982 - Art. 3 legge n. 880/1986)

1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l’imposta è ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti i beni e diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe.

2. Se nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all’art. 13, non sottoposti anteriormente all’apertura della successione al vincolo previsto nell’art. 2 della legge 1’ giugno 1939, n. 1089, l’imposta dovuta dall’erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell�

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Art. 26. - Detrazione di altre imposte

(Art. 19 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 3, legge n. 88

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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
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CAPO IV - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA

N78

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Art. 27. - Procedimento e termini

(Artt. 33, 34 e 41, primo comma, D.P.R. n. 637/1972)

1. La successione deve essere dichiarata all’ufficio del registro N43, a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall’art. 31.

2. L’imposta è liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell’art. 33, ed è nuovamente liquidata, a nor

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1089266 12299439
Art. 28. - Dichiarazione della successione

(Artt. 35, comma 1, 36 e 37 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 4, legge n. 880/1986)

1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all’ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario. N83

2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;

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Art. 29. - Contenuto della dichiarazione

(Art. 37, comma 2, D.P.R. n. 637/1972)

1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:

a) le generalità, l’ultima residenza e il codice fiscale del defunto;

b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;

c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’at

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Art. 30. - Allegati alla dichiarazione

(Art. 38 D.P.R. n. 637/1972)

1. Alla dichiarazione devono essere allegati:

a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell’assenza o della morte presunta;

b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;

c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;

d) la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi;

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Art. 31 - Termine per la presentazione della dichiarazione

(Art. 39 D.P.R. n. 637/1972)

1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.

2. Il termine decorre:

a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della success

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Art. 32. - Irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione

1. La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a), b), c) e nbis), o non è corredat

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Art. 33. - Liquidazione dell’imposta in base alla dichiarazione

(Artt. 33, comma 1, e 41, comma 1, D.P.R. n. 637/1972)

1. L’ufficio del registro liquida l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell’articolo 28, comma 6, e dell’articolo 31, comma 3, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione.

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Art. 34. - Rettifica e liquidazione della maggiore imposta

(Art. 26 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 8 legge n. 880/86 - Art. 12 D.L. n. 70/88 conv. legge n. 154/88)

1. L’ufficio del registro N43, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

2. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi sei mesi, con l’indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l’indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l’indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19, 8, comma 4, e 10; l’indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarant

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Art. 35. - Accertamento e liquidazione d’ufficio

(Art. 33, comma 3, D.P.R. n. 637/1972)

1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l’ufficio del registro N43 provvede all’accertamento dell’attivo ereditario e alla liquidazione dell’imposta avvalendosi dei dati e delle noti

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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
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CAPO V - RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA
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Art. 36. - Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta

(Art. 46 D.P.R. n. 637/1972)

1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.

2. Il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’invent

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Art. 37. - Pagamento dell’imposta

(Artt. 41 e 42 D.P.R. n. 637/1972 - Legge n. 121/1986 - Art. 28 D.P.R. n. 602/1973)

1. Il pagamento dell’imposta principale dell’

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Art. 38. - Dilazione del pagamento

(Art. 43 D.P.R. n. 637/1972)

N22

1. Il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento dell’imposta liquidata ai sensi dell’articolo 33, nel termine di sessanta giorni da quello i

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Art. 39. - Pagamento dell’imposta mediante cessione di beni culturali

1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell’imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all’art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni. N111

2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l’indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali

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Art. 40. - Riscossione in pendenza di giudizio

(Art. 44 D.P.R. n. 637/1972)

1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell’imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d’ufficio al contribuente entro novanta giorni da quel

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Art. 41. - Riscossione coattiva e prescrizione

(Artt. 41, ultimo comma, e 45 D.P.R. n. 637/1972)

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Art. 42. - Rimborso dell’imposta

(Art. 47 D.P.R. n. 637/1972 - Legge n. 121/1986)

1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l’imposta:

a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell’art. 40, commi da 1 a 3;

b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore a

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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
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CAPO VI - NORME PARTICOLARI PER LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
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Art. 43. - Disposizioni testamentarie impugnate o modificate

(Art. 28 D.P.R. n. 637/1972)

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Art. 44. - Disposizioni testamentarie condizionali

(Artt. 29 e 30 D.P.R. n. 637/1972)

1. L’imposta, se l’istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, si applica con le aliquote proprie del

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Art. 45. - Sostituzione fedecommissaria

(Art. 31 D.P.R. n. 637/1972)

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Art. 46. - Presunzione di legato

(Art. 32 D.P.R. n. 637/1972)

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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
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CAPO VII - DISPOSIZIONI VARIE
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Art. 47. - Poteri dell’Amministrazione finanziaria

(Art. 48 D.P.R. n. 637/1972)

1. L’ufficio competente, ai fini dell’accertamento e della riscossione, oltre ad avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può:

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Art. 48. - Divieti e obblighi a carico di terzi

(Art. 49 D.P.R. n. 637/1972)

1. Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere all’ufficio del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l’elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l’indicazione dell’indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna. N122

2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cu

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Art. 49. – Notificazioni

(Disposizione nuova)

1. Gli avvisi previsti nel present

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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
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CAPO VIII - SANZIONI
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Art. 50. - Omissione della dichiarazione

(Artt. 50 e 53 D.P.R. n. 637/1972)

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Art. 51. - Infedeltà della dichiarazione

(Art. 51 D.P.R. 637/1972 - Art. 9 legge n. 880/1986)

1. Chi omette

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Art. 52. - Omissione e tardività del pagamento

N9

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Art. 53. - Altre violazioni

1. L’erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell’articolo 1

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Art. 54. - Determinazione della sanzione pecuniaria

(Art. 54 D.P.R. n. 637/1972)

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TITOLO III – APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE DONAZIONI
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Art. 55. - Registrazione degli atti di donazione

(Art. 56 D.P.R. n. 637/1972)

1. Gli atti di donazione sono soggetti a regist

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Art. 56. - Determinazione dell’imposta

(Art. 55 D.P.R. n. 637/1972)

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Art. 56-bis. - Accertamento delle liberalità indirette

1. Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le

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Art. 57. - Donazioni anteriori

(Disposizione nuova)

1. Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicat

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Art. 58. - Disposizioni varie

(Disposizione nuova)

1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si c

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Art. 59. - Applicazione dell’imposta in misura fissa

(Disposizione nuova)

1. L’imposta si applica nella misura fissa prevista per l’imposta di registro:

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Art. 59-bis. - Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico

1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all’articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all’articol

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Art. 60. - Rinvio

(Art. 56 D.P.R. n. 637/1972)

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 61. - Consolidazione dell’usufrutto

(Vedi art. 80, secondo comma, T.U. registro)

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Art. 62 - Agevolazioni

1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.

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Art. 63 - Entrata in vigore

1. Il presente testo unico entra in vigore il 1’ gennaio 1991 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partir

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Tariffa

N13

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Prospetto dei coefficienti

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