N43 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 18/09/2024, n. 139 le parole: «ufficio del registro» e «uffici del registro» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio dell’Agenzia delle entrate» e «uffici dell’Agenzia delle entrate».

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D. Leg.vo 18/09/2024, n. 139 la modifica ha effetto a partire dal 01/01/2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

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