1. Per l'attribuzione del numero di partita IVA, è dovuta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila. Per le società non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole la misura della tassa di rilascio è stabilita in lire duecentocinquantamila.
2. La tassa è altresì dovuta, a partire dalla medesima data di cui al primo comma, per ciascun anno solare successivo a quello in cui è stato attribuito il numero di partita IVA. La disposizione si applica anche se il numero di partita IVA è stato attribuito anteriormente alla data predetta.
3. La tassa di rilascio e quella annuale non si applicano alle società soggette all'iscrizione nel registro delle imprese per le quali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di cui ai commi diciottesimo e dici