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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 26/10/1972, n. 637
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 02/12/1975, n. 576
- D.P.R. 06/12/1977, n. 914
- L. 24/11/1981, n. 689
- L. 02/08/1982, n. 512
- L. 17/12/1986, n. 880
- D.L. 02/03/1989, n. 69 (L. 27/04/1989, n. 154)
- D.L. 30/09/1989, n. 332 (L. 27/11/1989, n. 384)
- D. Min. Finanze 11/11/1989
- L. 29/12/1990, n. 408
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; |
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto dell'imposta1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti dipendenti da successione per cau |
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Art. 2 - Estensione territoriale dell'imposta1. L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero. 2. Se al momento dell'apertura della successione o al momento della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. |
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Art. 3 - Esenzioni1. Sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e quelli a favore di enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e di ospedali pubblici senza fine di lucro, che abbiano come scopo esclusivo l'as |
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Art. 4 - Aliquote1. L'imposta è commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa all |
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Art. 5 - Soggetti passivi1. L'imposta è dovuta dagli eredi, dai legatari e dai donatari ed è determinata, per ciascuno di essi, secon |
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TITOLO II - Imposta sulle successioni |
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Capo I - Determinazione dell'imposta |
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Art. 6 - Determinazione dell'imposta1. L'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera a) della tariffa al valore globale dell'asse ereditario netto. Se vi sono più eredi e legatari l'imposta è ripartita fra loro in proporzione al v |
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Art. 7 - Base imponibile1. Il valore globale dell'asse ereditario netto è costituito dalla differenza tra il valore venale complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni del capo II, e l'ammontare complessivo delle passività deducibil |
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Art. 8 - Attivo ereditario1. L'attivo er |
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Art. 9 - Beni trasferiti negli ultimi sei mesi1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta che siano stati trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto. 2. La disposizione del precedente comma non si applica per i beni e i diritti la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa esercitata dal defunto. 3. Dal valore dei beni e diritti di |
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Art. 10 - Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario1. Si presumono compresi nell'attivo ereditario, salvo prova contraria: 1) i titoli di qualsiasi specie indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto; |
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Art. 11 - Beni non compresi nell'attivo ereditario1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario: 1) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando sia provato che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il disposto dell'art. 9. La prova può essere fornita soltanto mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura che abbia acquistato data certa a norma del Codice civile; 2) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione, quando la prova della alienazione sia data con l'atto autentico o la girata autenticata di cui agli artt. 2022 e 2023 del Codice civile, salvo sempre il disposto dell'art. 9; 3) N3 4) le indennità di cui agli artt. 1751 e 2122 del Codice civile; 5) le indennità corrisposte da istituti ed enti di diritto pubblico in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie; |
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Art. 12 - Passività deducibili1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti esistenti alla data di apertura della successione e dalle spe |
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Art. 13 - Debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti giurisdizionali e da titoli di credito1. Si considerano esistenti alla data di apertura della successione i debiti risultanti da atti scritti che abbiano data certa anteriore a quella di apertura della successione e quelli la cui esistenza per causa anteriore alla data stessa risulti da provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi. |
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Art. 14 - Norme relative a particolari categorie di debiti1. I debiti inerenti all'esercizio di imprese “o di attività professionale” N8, ove non risultino ne |
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Art. 15 - Limiti alla deducibilità dei debiti1. Non sono ammessi in deduzione i debiti contratti per l'acquisto di beni non compresi nell'attivo ereditario e quelli per i quali sia stata prestata dal defunto garanzia reale su beni non compresi nell |
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Art. 16 - Dimostrazione dei debiti1. La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione: 1) del titolo, in originale o in copia autentica, per i debiti risultanti da atti scritti o da provvedimenti giurisdizionali; 2) del titolo, in originale o in copia autentica, e di un estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del debitore o del prenditore o tra |
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Art. 17 - Spese mediche e spese funerarie1. Le spese mediche relative agli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano già state considerate ai sensi |
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Art. 18 - Riduzione dell'imposta1. Se due successioni aventi per oggetto gli stessi beni si aprono a distanza di tempo non superiore a cinque anni l'imposta relativa alla seconda è ridotta in funzione inversa del tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno. 2. Se in una delle due successioni sono compresi beni non facenti parte dell'altra, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni compresi in entrambe le successioni. 3. La riduzione prevista dal presente articolo si applica anche se il precedente trasferimento è avvenuto per donazione. 4. È altresì ridotta del cinquanta per cento l'imposta relativa agli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione, sempreché l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e pr |
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Art. 19 - Detrazione di altre imposte1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono: a) l'imposta comuna |
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Capo II - Valore venale |
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Art. 20 - Beni immobili e diritti reali immobiliari1. Il valore venale dei beni immobili compresi nell'attivo ereditario è determinato avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobil |
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Art. 21 - Aziende, navi e aeromobili1. Il valore venale dell'azienda è costituito dal valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, al netto delle p |
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Art. 22 - Azioni, obbligazioni e altri titoli, quote sociali1. Il valore venale delle azioni, obbligazioni e altri titoli ammessi alla quotazione di borsa è quello che risulta, secondo i listini della borsa più vicina, dalla u |
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Art. 23 - Rendite e pensioni1. Il valore venale della rendita è costituito: a) dal ventuplo dell'annualità, se la rendita è perpetua o a tempo indeterminato; b) dal valore attuale dell'annualità calcolato al saggio leg |
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Art. 24 - Crediti1. Il valore venale dei crediti è costituito dal loro importo senza tenere conto degli interessi non ancora maturat |
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Art. 25 - Altri beni1. Per i beni e i diritti diversi da quelli contemplati negli articoli precedenti si assume come valore venale quello indi |
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Art. 26 - Accertamento di maggior valore1. L'Amministrazione finanziaria, qualora ritenga che i beni e i diritti di cui agli artt. 20, 21 e 22 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato dal contribuente, provvede alla rettifica. 2. Ai fini del comma precedente l'Amministrazione tiene conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 R. 3. L'avviso deve |
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Art. 27 - Determinazione del valore venale per adesione1. Prima che la rettifica di cui all'articolo precedente sia divenuta definitiva il valore venale dei beni e dei diritti di cui agli artt. |
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Capo III - Norme particolari per le successioni testamentarie |
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Art. 28 - Disposizioni testamentarie1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impug |
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Art. 29 - Disposizioni testamentarie sottoposte a condizione |
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Art. 30 - Disposizioni a favore di nascituri1. Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva, considerando com |
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Art. 31 - Sostituzione fedecommissaria1. Nel caso previsto dall'art. 692 del codice civile l'imposta è applicata nei confronti dell'istituito su un valore pari a quel |
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Art. 32 - Presunzione di legato1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si pres |
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Capo IV - Accertamento, liquidazione e riscossione |
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Art. 33 - Applicazione e liquidazione dell'imposta1. L'imposta è applicata e liquidata dalla amministrazione finanziaria in base alle dichiarazioni presentate a norma dell'art. 36. 2. L'amministrazione procede successivamente al controllo delle dichiarazi |
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Art. 34 - Decadenza dell'azione della finanza1. Se la dichiarazione è stata presentata l'imposta deve essere liquidata con avviso notificato, a pena di decadenz |
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Art. 35 - Ufficio competente1. Competente a ricevere la dichiarazione ed a procedere all'accertamento ed alla liquidazione e riscossione dell'imposta |
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Art. 36 - Persone obbligate alla dichiarazione1. La dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, dai legatari, dai loro tutori e curatori, dai curatori dell'eredità e dagli esecutori testamentari, ovvero, nella ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1, da coloro che succedono in conseguenza della dichiarazione di morte presunta o conseguono il possesso tem |
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Art. 37 - Contenuto della dichiarazione1. La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o da un suo rappresentante legale o negoziale ed essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze. 2. Dalla dichiarazione devono risultare: |
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Art. 38 - Allegati alla dichiarazione1. Alla dichiarazione debbono essere allegati: 1) il certificato di morte o la copia della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta; 2) il certificato di stato di famiglia del defunto nonché degli eredi e legatari che si |
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Art. 39 - Termine per la presentazione della dichiarazione1. La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data dell'apertura della successione. 2. Il termine decorre: a) per i tutori, curatori ed esecutori testamentari, dal giorno in cui hanno avuto legale notizia della loro nomina; |
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Art. 40 - Dichiarazioni irregolari1. Se la dichiarazione manca delle indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 37 o non è corredata dalla |
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Art. 41 - Liquidazione e pagamento dell'imposta principale1. Entro due mesi dalla presentazione della dichiarazione l'ufficio comunica al contribuente l'ammontare dell'imposta dovuta, invitandolo a pagarlo entro trenta giorni. 2. Per gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e gli esecutori testamentari, che all |
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Art. 42 - Pagamento delle imposte complementari e suppletive1. Il pagamento delle imposte complementari e suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui &egra |
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Art. 42-bis - Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali1. Gli eredi e i legatari possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati negli artt. 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 R, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. 2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata al Ministero per i beni culturali e a |
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Art. 43 - Dilazione del pagamento1. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento dell'imposta, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi a rate annuali posticipate. 2. La dilazione non può tuttavia estendersi oltre il decimo anno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. |
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Art. 44 - Riscossione in pendenza del giudizio1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti: a) di i |
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Art. 45 - Riscossione coattiva e privilegio1. Per la riscossione coattiva dell'imposta, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli |
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Art. 46 - Responsabilità degli eredi1. Gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta complessivamente dovuta. |
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Art. 47 - Rimborso dell'imposta regolarmente percetta1. Deve essere rimborsata: 1) l'imposta relativa a beni per i quali si sono verificati l'evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato per causa preesistente all'apertura della successione; 2) l'imposta riscossa in conseguenza di dichiarazione |
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Art. 48 - Poteri dell'Amministrazione finanziaria1. Ai fini dell'accertamento e della riscossione l'ufficio del registro, oltre ad avvalersi delle facoltà indicate |
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Art. 49 - Divieti e obblighi a carico di terzi1. È fatto divieto agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali e ai pubblici ufficiali di compiere atti del loro ufficio relativi a trasferimenti per causa di morte quando non sia stata presentata la dichiarazione di cui all'art. 36 ovvero non sia stata dichiarata dall'interessato l'inesistenza dell'obbligo di presentarla ai sensi del quarto comma dello stesso articolo. Il divieto non opera per le citazioni e gli scritti defensionali, o comunque prodotti davanti a giudici o ad arbitri, nonché per i provvedimenti giurisdizionali e per i lodi arbitrali; tuttavia i giudici e gli arbitri devono comunicare al competente ufficio del registr |
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Capo V - Sanzioni |
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Art. 50 - Omissione o tardività della dichiarazione1. Per l'omissione o per il ritardo della presentazione della dichiarazione si applica la pena pecuniaria da una a tre vol |
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Art. 51 - Incompletezza e infedeltà della dichiarazione1. Se la dichiarazione non comprende tutti i beni e i diritti che costituiscono l'attivo ereditario si applica, qualora l'imponibile complessivo superi di oltre un quarto quello dichiarato, la pena pecuniaria da metà a due volte la maggiore imposta dovuta. |
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Art. 52 - Tardività del pagamento1. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza dei termini stabiliti si applica una soprattassa pari al venti per cento del |
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Art. 53 - Altre infrazioni1. Il contribuente che dichiari di non possedere, rifiuti di esibire o sottragga comunque all'ispezione scritture contabili obbligatorie a norma di legge, soggette ad ispezione ai sensi dell'art. 26, è punito con la pena pecuniaria da lire un milione duecentomila N13 a sei milioni |
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Art. 54 - Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse1. L'Ufficio del registro procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse mediante notifica al contribuente di avviso motivato. Se è dovuta anche l'imposta, la sanzione può essere irrogata con lo stesso av |
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TITOLO III - Imposta sulle donazioni |
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Art. 55 - Determinazione dell'imposta1. Per le donazioni l'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera a) della tariffa al val |
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Art. 56 - Registrazione dell'atto e applicazione dell'imposta1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione in termine fisso secondo le disposizioni sull'imposta di registro r |
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TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 57 - Successioni e donazioni anteriori1. Per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l |
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Art. 58 - Abrogazione di norme1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, del R.D.L. 4 |
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Art. 59 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte |
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Tariffa - Imposta sulle successioni e donazioniAliquote e percentuali per scaglioni
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Tabella - Valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie riferiti all'annualità di una lira e calcolato al saggio di interesse del 5%
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