N122 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 18/09/2024, n. 139.

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D. Leg.vo 18/09/2024, n. 139 la disposizione ha effetto a partire dal 01/01/2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

Il comma così recitava:

“1. Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere all’ufficio del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l’elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l’indicazione dell’indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna.”

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