Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 08/06/2001, n. 231
D. Leg.vo 08/06/2001, n. 231
D. Leg.vo 08/06/2001, n. 231
D. Leg.vo 08/06/2001, n. 231
D. Leg.vo 08/06/2001, n. 231
- D. Leg.vo 26/09/2024, n. 141
- D.L. 04/07/2024, n. 92 (L. 08/08/2024, n. 112)
- L. 28/06/2024, n. 90
- D. Leg.vo 19/03/2024, n. 31
- D.L. 10/08/2023, n. 105 (L. 09/10/2023, n. 137)
- D.L. 13/06/2023, n. 69 (L. 10/08/2023, n. 103)
- D. Leg.vo 10/03/2023, n. 24
- D. Leg.vo 02/03/2023, n. 19
- D.L. 05/01/2023, n. 2 (L. 03/03/2023, n. 17)
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 150
- D. Leg.vo 04/10/2022, n. 156
- L. 09/03/2022, n. 22
- D. Leg.vo 08/11/2021, n. 184
- D. Leg.vo 14/07/2020, n. 75
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
- D.L. 21/09/2019, n. 105 (L. 18/11/2019, n. 133)
- L. 03/05/2019, n. 39
- L. 09/01/2019, n. 3
- L. 30/11/2017, n. 179
- L. 20/11/2017, n. 167
- L. 17/10/2017, n. 161
- D. Leg.vo 15/03/2017, n. 38
- L. 29/10/2016, n. 199
- L. 27/05/2015, n. 69
- L. 22/05/2015, n. 68
- L. 15/12/2014, n. 186
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 39
- D.L. 31/08/2013, n. 101 (L. 30/10/2013, n. 125)
- L. 06/11/2012, n. 190
- D. Leg.vo 16/07/2012, n. 109
- L. 12/11/2011, n. 183
- D. Leg.vo 07/07/2011, n. 121
- L. 23/12/2009, n. 191
- L. 03/08/2009, n. 116
- L. 23/07/2009, n. 99
- L. 15/07/2009, n. 94
- D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81
- L. 18/03/2008, n. 48
- D. Leg.vo 21/11/2007, n. 231
- L. 03/08/2007, n. 123
- L. 06/02/2006, n. 38
- L. 09/01/2006, n. 7
- L. 28/12/2005, n. 262
- L. 18/04/2005, n. 62
- L. 11/08/2003, n. 228
- D. Min. Giustizia 26/06/2003, n. 201
- L. 14/01/2003, n. 7
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313
- D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- D. Leg.vo 11/04/2002, n. 61
- D.L. 25/09/2001, n. 350 (L. 23/11/2001, n. 409)
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Premessa |
|
Capo I - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE SEZIONE I - Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa |
|
Art. 1. - Soggetti1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeci |
|
Art. 2. - Principio di legalità1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua r |
|
Art. 3. - Successione di leggi1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituis |
|
Art. 5. - Responsabilità dell'ente1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: |
|
Art. 6. - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; |
|
Art. 7. - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. |
|
Art. 8. - Autonomia delle responsabilità dell'ente1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: |
|
SEZIONE II - Sanzioni in generale |
|
Art. 9. - Sanzioni amministrative1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; |
|
Art. 10. - Sanzione amministrativa pecuniaria1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecunia |
|
Art. 11. - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo co |
|
Art. 12. - Casi di riduzione della sanzione pecuniaria1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse pr |
|
Art. 13. - Sanzioni interdittive1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: |
|
Art. 14. - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indica |
|
Art. 15. - Commissario giudiziale1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione |
|
Art. 16. - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condann |
|
Art. 17. - Riparazione delle conseguenze del reato1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ov |
|
Art. 18. - Pubblicazione della sentenza di condanna1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione in |
|
Art. 19. - Confisca1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. |
|
Art. 20. - Reiterazione1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta pe |
|
Art. 21. - Pluralità di illeciti1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omi |
|
Art. 22. - Prescrizione1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. |
|
Art. 23. - Inosservanza delle sanzioni interdittive1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdit |
|
SEZIONE III - Responsabilità amministrativa da reato |
|
Art. 24. - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, |
|
Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote |
|
Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli |
|
Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale. N56 |
|
Art. 25-bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento |
|
Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio |
|
Art. 25-ter - Reati societari1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; N37 a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; N38 b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; N37 c) N39 d) N11 per la contravvenzione di falso |
|
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine d |
|
Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili |
|
Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: |
|
Art. 25-sexies - Abusi di mercato |
|
Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro |
|
Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori |
|
Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore |
|
Art. 25-undecies - Reati ambientali1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; N33 b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; N33 c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; N35 d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; N35 e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; N35 f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; N35 |
|
Art. 25-duodecies. - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare1. In relazione alla comm |
|
Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia1. In relazion |
|
Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati |
|
Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta med |
|
Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legis |
|
Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall’articolo 518-n |
|
Art. 25-duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici |
|
Art. 26. - Delitti tentati1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione |
|
Capo II - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE SEZIONE I - Responsabilità patrimoniale dell'ente |
|
Art. 27. - Responsabilità patrimoniale dell'ente1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente c |
|
SEZIONE II - Vicende modificative dell'ente |
|
Art. 28. - Trasformazione dell'ente1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commes |
|
Art. 29. - Fusione dell'ente1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati |
|
Art. 30. - Scissione dell'ente1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, sa |
|
Art. 31. - Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente |
|
Art. 32. - Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scis |
|
Art. 33. - Cessione di azienda1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è s |
|
Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE |
|
SEZIONE I - Disposizioni generali |
|
Art. 34. - Disposizioni processuali applicabili1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osser |
|
Art. 35. - Estensione della disciplina relativa all'imputato1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto comp |
|
SEZIONE II - Soggetti, giurisdizione e competenza |
|
Art. 36. - Attribuzioni del giudice penale1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice p |
|
Art. 37. - Casi di improcedibilità1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione |
|
Art. 38. - Riunione e separazione dei procedimenti1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende. |
|
Art. 39. - Rappresentanza dell'ente1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. 2. L'ente che intend |
|
Art. 40. - Difensore di ufficio1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito d |
|
Art. 41. - Contumacia dell'ente1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace. |
|
Art. 42. - Vicende modificative dell'ente nel corso del processo1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente respons |
|
Art. 43. - Notificazioni all'ente1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura pe |
|
SEZIONE III - Prove |
|
Art. 44. - Incompatibilità con l'ufficio di testimone1. Non può essere assunta come testimone: |
|
SEZIONE IV - Misure cautelari |
|
Art. 45. - Applicazione delle misure cautelari1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazio |
|
Art. 46. - Criteri di scelta delle misure1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura |
|
Art. 47. - Giudice competente e procedimento di applicazione1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. S |
|
Art. 48. - Adempimenti esecutivi1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a |
|
Art. 49. - Sospensione delle misure cautelari1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogl |
|
Art. 50. - Revoca e sostituzione delle misure cautelari1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fa |
|
Art. 52. - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimen |
|
Art. 53. - Sequestro preventivo1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. 1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziend |
|
Art. 54. - Sequestro conservativo1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pa |
|
SEZIONE V - Indagini preliminari e udienza preliminare |
|
Art. 55. - Annotazione dell'illecito amministrativo1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato comme |
|
Art. 56. - Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stess |
|
Art. 57. - Informazione di garanzia1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero |
|
Art. 58. - Archiviazione1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59 |
|
Art. 59. - Contestazione dell'illecito amministrativo1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. |
|
Art. 60. - Decadenza dalla contestazione1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui di |
|
Art. 61. - Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illeci |
|
SEZIONE VI - Procedimenti speciali |
|
Art. 62. - Giudizio abbreviato1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili. |
|
Art. 64. - Procedimento per decreto1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel re |
|
SEZIONE VII - Giudizio |
|
Art. 65. - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospen |
|
Art. 66. - Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara c |
|
Art. 67. - Sentenza di non doversi procedere1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo |
|
Art. 68. - Provvedimenti sulle misure cautelari1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara l |
|
Art. 69. - Sentenza di condanna1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice appli |
|
Art. 70. - Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà |
|
SEZIONE VIII - Impugnazioni |
|
Art. 71. - Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre imp |
|
Art. 72. - Estensione delle impugnazioni1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrati |
|
Art. 73. - Revisione delle sentenze1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, |
|
SEZIONE IX - Esecuzione |
|
Art. 74. - Giudice dell'esecuzione1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale. 2. Il giudice indicato nel comm |
|
Art. 76. - Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confr |
|
Art. 77. - Esecuzione delle sanzioni interdittive1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva � |
|
Art. 78. - Conversione delle sanzioni interdittive1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria. |
|
Art. 79. - Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudi |
|
Art. 80 |
|
Art. 81 |
|
Capo IV - Disposizioni di attuazione e di coordinamento |
|
Art. 83. - Concorso di sanzioni1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente d |
|
Art. 84. - Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile d |
|
Art. 85 - Disposizioni regolamentari1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) N5 c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.
|
Dalla redazione
- Appalti e contratti pubblici
- Pubblica Amministrazione
Le misure anticorruzione nel settore degli appalti pubblici
- Davide Rosas
- Giuliana Aru
- Pubblica Amministrazione
- Procedimenti amministrativi
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
La certificazione di agibilità degli edifici
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Pubblica Amministrazione
- Appalti e contratti pubblici
Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (CAM)
- Alfonso Mancini
- Locali di pubblico spettacolo
- Procedimenti amministrativi
- Pubblica Amministrazione
- Prevenzione Incendi
La licenza di agibilità per i pubblici spettacoli ed i trattenimenti
- Alfonso Mancini
- Demanio
- Pubblica Amministrazione
- Demanio idrico
- Acque
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Concessioni demaniali marittime, canoni aggiornati, proroghe e scadenze
- Dino de Paolis
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
22/11/2024
- Ok ai contratti ante '97 da Italia Oggi
- Caldaie senza bonus e sconti alle case green: gli emendamenti restano ancora in corsa da Il Sole 24 Ore
- Pagamenti, verso il freno sugli anticipi al 90% con nuovi controlli da Il Sole 24 Ore
- «Più tempo, automatismi e cumulo Così cambia Transizione 5.0» da Il Sole 24 Ore
- Salva Milano, per il Comune ripartono cantieri e investimenti da Il Sole 24 Ore
- Pompe di calore, investimenti fermi Ddl Bilancio non aiuta da Il Sole 24 Ore