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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 27/07/2010, n. AG33/2010

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Monitoraggio sugli appalti pubblici. Collegamento Autostradale di connessione tra le città di (… omissis …). Ditta Impresa (… omissis …) Art. 38 d. lgs n. 163/2006. Sentenza passata in giudicato per il reato di corruzione. Applicabilità nei confronti del titolare non amministratore munito dei poteri di rappresentanza. Quesito.

1. In ragione della natura pubblica dei lavori da eseguire, “una volta espletata la gara per l’affidamento al Contraente Generale, gli affidamenti a valle avvengono su base privatistica, con l'unico limite del necessario possesso, da parte dei terzi affidatari, dei requisiti di qu

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Testo del provvedimento

In esito a quanto richiesto con nota n. (… omissis …) si comunica che il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 27 luglio 2010 ha approvato le seguenti considerazioni.

L’affidabilità morale delle imprese che intendono contrattare con le Pubbliche Amministrazioni e, quindi, la tutela dell’elemento fiduciario che caratterizza il contratto di appalto, è garantita dal rispetto dei requisiti soggettivi di partecipazione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006R (“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che …”)

A motivo dell’esigenza prettamente “interna” di evitare infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, a questi la legislazione italiana affianca la normativa cosiddetta “antimafia” ai sensi della quale, qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa in società o imprese, le amministrazioni non possono stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti (art. 10, comma 2, del d.P.R. 252/1998).

Nel caso di specie, come chiarito nella nota della Prefettura, la condanna per reato di corruzione subita da (… omissis …) non rientra nell’elenco dei reati ostativi al rilascio dell’informativa antimafia, tanto è vero che la stipula del contratto con l’impresa (… omissis …) è avvenuta dopo l’ottenimento della predetta informativa.

Resta quindi da valutare se l’ipotesi in esame possa assumere rilievo in quanto integrante una delle cause di esclusione dell’art. 38. In proposito, si evidenzia che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato “le norme di legge e di bando che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione che di per sé cos

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