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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 07/07/2011, n. 121
D. Leg.vo 07/07/2011, n. 121
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D. Leg.vo 07/07/2011, n. 121
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Premessa |
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Art. 1 - Modifiche al codice penale1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 727, è inserito il seguente: «Art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai |
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Art. 2 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 2311. L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è sostituito dal seguente: 1. Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale N1, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."». 2. Dopo l'articolo 25-decies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 25-undecies (Reati ambientali) 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell' |
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Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1521. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla line |
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Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 2051. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo 188-ter» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis,»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art |
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Art. 5 - Clausola di invarianza1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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