In vigore dal 12.5.2005. Stralcio. Con le modifiche introdotte dalle LL. del 25/01/2006 n.29, del 06/02/2007 n.13, del 06/08/2008 n.133 e dai D.Leg.vi del 03/04/2006 n. 152,del 12/04/2006 n. 163.
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59539833695
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
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59539833696
Art. 1. - (Delega al Governo
per l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deput
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59539833697
Art. 2. - (Principi e criteri
direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disp
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59539833698
Art. 3. - (Delega al Governo
per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o a
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59539833699
Art. 4. - (Oneri relativi a
prestazioni e controlli)
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie so
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59539833700
Art. 5. - (Delega al Governo
per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della norma
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59539833701
Capo II - DISPOSIZIONI
PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
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59539833702
Art. 6. - (Abrogazione della
legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico)
1. La legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico, è abrogata, in esecuzione della sen
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59539833703
Art. 7. - (Modifica
dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n.
342, in materia di ordinamento della professione di consulente in
proprietà industriale)
1. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 febbraio 2003 nella causa C131/01, l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
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59539833704
Art. 8. - (Modifiche
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, in
materia di distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano)
Omissis
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Art. 9. - (Recepimento della
direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive
della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e
2004/72/CE)
Omissis
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59539833706
"Art. 9-bis. - (Attuazione
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la
direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della
direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE).
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59539833707
Art. 10. - (Delega al Governo
per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di
indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari)
Omissis
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59539833708
Art. 11. - (Modifica
all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di
accesso alla professione notarile)
Omissis
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59539833709
Art. 12. - (Delega al Governo
per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del
15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari)
Omissis
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59539833710
Art. 13. - (Delega al Governo
per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)
Omissis
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59539833711
Art. 14. - (Disposizioni per
l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, sec
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59539833712
Art. 15. - (Disposizioni per
l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE)
1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione e dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si attui secondo i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in condizioni di trasparenza e di reciprocità, promuovendo idonee misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura
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59539833713
Art. 16. - (Disposizioni per
l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE)
1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la
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59539833714
Art. 17. - (Disposizioni per
l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile
2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale)
1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
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59539833715
Art. 18. - (Obblighi a carico
dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e
policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui
all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 216, soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a
carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini
del loro smaltimento)
1. Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, di seguito denominati: «PCB», soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e dei PCB in essi contenuti è effettuato nel rispetto del seguente programma temporale:
a) la dismis
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Art. 19. - (Delega al Governo
per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione
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59539833717
Art. 20. - (Delega al Governo
per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata
dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Governo è delegato ad adottar
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59539833718
Art. 21. - (Disposizioni per
l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE)
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbrai
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59539833719
Art. 22. - (Delega al Governo
per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti
di misura)
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, di tutti i dispositivi e sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici MI-001, MI-002, MI-003, MI-004, M1-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010;
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59539833720
Art. 23. - (Disposizioni in
materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per
la fornitura di beni e servizi)
1. L'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è soppres
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59539833721
Art. 24. - (Modificazioni alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di
lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi, al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge
n. 109 del 1994 e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in
materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di
interesse nazionale)
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59539833722
Art. 25. - (Delega al Governo
per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e crit
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59539833723
Art. 26. - (Modificazioni
all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
1. All'articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
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59539833724
Art. 27. - (Procedura per il
recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione
2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002)
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59539833725
Art. 28. - (Modifica
all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di
bilanci delle società sportive)
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59539833726
Art. 29. - (Modifiche al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di
sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella
causa C-65/01)
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, R sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che gara
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59539833727
"Art. 29-bis. -
(Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali)
N11. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE è informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l'esercizio dell'attività e a
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59539833728
Art. 30. - (Recepimento
dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto
ambientale)
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59539833729
Allegato A - (Articolo 1, commi
1 e 3)
(Omissis)
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59539833730
Allegato B - (Articolo 1, commi
1 e 3)
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
(Omissis)
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'
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