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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 30/06/2003, n. 196
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- L. 06/08/2008, n. 133
- D. Leg.vo 30/05/2008, n. 109
- L. 18/03/2008, n. 48
- L. 27/02/2008, n. 31
- L. 26/02/2007, n. 17
- L. 12/07/2006, n. 228
- L. 23/02/2006, n. 51
- L. 27/01/2006, n. 21
- D. Leg.vo 07/09/2005, n. 209
- L. 31/07/2005, n. 155
- L. 01/03/2005, n. 26
- L. 27/12/2004, n. 306
- L. 27/07/2004, n. 188
- Provv. Aut. Garante Privacy 16/06/2004, n. 2
- L. 26/05/2004, n. 138
- D.L. 24/12/2003, n. 354 (L. 26/02/2004, n. 45)
- D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali; |
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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - Oggetto, finalità e Autorità di controllo |
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Art. 1 - Oggetto |
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Art. 2. - Finalità |
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Art. 2-bis. - Autorità di controllo |
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Capo II - Principi |
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Art. 2-ter. - Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali. N141 1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decr |
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Art. 2-quater. - Regole deontologiche1. Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle racc |
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Art. 2-quinquies. - Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione1. In attuazione d |
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Art. 2-sexies. - Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. N142 1-bis. I dati personali relativi alla salute, pseudonimizzati, sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. N143 1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o più decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonimizzati, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al |
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Art. 2-septies. - Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto: |
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Art. 2-octies. - Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. 2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. |
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Art. 2-novies. - Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale |
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Art. 2-decies. - Inutilizzabilità dei dati |
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Capo III (Disposizioni in materia di diritti dell'interessato) |
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Art. 2-undecies. - Limitazioni ai diritti dell'interessato1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; |
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Art. 2-duodecies. - Limitazioni per ragioni di giustizia1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consi |
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Art. 2-terdecies. - Diritti riguardanti le persone decedute1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitat |
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Capo IV (Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento) |
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Art. 2-quaterdecies. - Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati |
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Art. 2-quinquiesdecies. - Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico |
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Art. 2-sexiesdecies. - Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni |
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Art. 2-septiesdecies. - Organismo nazionale di accreditamento |
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Art. 3. - Principio di necessità nel trattamento dei dati |
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Art. 4. - Definizioni |
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Art. 5. - Art. 6. |
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TITOLO II - DIRITTI DELL’INTERESSATO |
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TITOLO III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI |
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TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO |
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TITOLO V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI |
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TITOLO VI - ADEMPIMENTI |
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TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO |
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PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TRATTAMENTI NECESSARI PER ADEMPIERE AD UN OBBLIGO LEGALE O PER L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI NONCHÉ DISPOSIZIONI PER I TRATTAMENTI DI CUI AL CAPO IX DEL REGOLAMENTO |
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TITOLO 0.I - DISPOSIZIONI SULLA BASE GIURIDICA |
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Art. 45-bis. - Base giuridica |
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TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO |
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Capo I - Profili generali |
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Capo II - Minori |
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Art. 50. - Notizie o immagini relative a minori1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divul |
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Capo III - Informatica giuridica |
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Art. 51. Principi generali1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti |
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Art. 52. Dati identificativi degli interessati1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, N86 l'indicazione delle generalità e di al |
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Titolo II - Trattamenti da parte di forze di polizia |
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Capo I - Profili generali |
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Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti |
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Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati |
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Art. 55. Particolari tecnologie |
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Art. 56. Tutela dell'interessato |
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Art. 57. Disposizioni di attuazione |
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TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO |
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Capo I - Profili generali |
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Art. 58. - Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o regolamento o previste da atti amministrativi generali, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si appli |
|
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO |
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Capo I - Accesso a documenti amministrativi |
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Art. 59. - Accesso a documenti amministrativi e accesso civico1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per |
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Art. 60. - Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale |
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Capo II - Registri pubblici e albi professionali |
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Art. 61. - Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando |
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Capo III - Stato civile, anagrafi e liste elettorali |
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Capo IV - Finalità di rilevante interesse pubblico |
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Capo V - Particolari contrassegni |
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TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO |
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Capo I - Principi generali |
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Art. 76. - Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici |
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Capo II - Modalità particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali |
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Art. 77 - Modalità particolari1. Le disposizioni |
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Art. 78. - Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati “negli articoli 13 e 14 del Regolamento”N87. |
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Art. 79. - Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche d |
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Art. 80 - Informazioni da parte di altri soggetti1. Nel fornire le info |
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Art. 81. - Prestazione del consenso |
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Art. 82. - Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica1. “Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese”N87 e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell' |
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Art. 83. - Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati |
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Art. 84. - Comunicazione di dati all'interessato |
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Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico |
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Capo IV - Prescrizioni mediche |
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Art. 87. - Art. 89. |
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Art. 89-bis. - Prescrizioni di medicinali |
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Capo V - Dati genetici |
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Capo VI - Disposizioni varie |
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Art. 91. - Dati trattati mediante carte |
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Art. 92. - Cartelle cliniche1. Nei casi in cui “strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie”N87 redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità d |
|
Art. 93. - Certificato di assistenza al parto1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si o |
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Art. 94. - Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario |
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TITOLO VI - ISTRUZIONE |
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Capo I - Profili generali |
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Art. 95. - Dati sensibili e giudiziari |
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Art. 96. - Trattamento di dati relativi a studenti1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche |
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TITOLO VII - TRATTAMENTI A FINI DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE, DI RICERCA SCIENTIFICA O STORICA O A FINI STATISTICI |
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Capo I - Profili generali |
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Art. 97. - Ambito applicativo |
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Art. 98. - Finalità di rilevante interesse pubblico |
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Art. 99. - Durata del trattamento |
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Art. 100. - Dati relativi ad attività di studio e ricerca1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività d |
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Capo II - Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica |
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Art. 101. - Modalità di trattamento1. I dati personali raccolti “a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica”N87 non possono essere |
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Art. 102. - Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o d |
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Art. 103. - Consultazione di documenti conservati in archivi |
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Capo III - Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica |
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Art. 104. - Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientifica |
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Art. 105. - Modalità di trattamento1. I dati personali trattati “a fini statistici o di ricerca scientifica”N87 non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura. 2. “I fini statistici e di ricerca scientif |
|
Art. 106. - Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in conformità all'articolo 89 del Regolamento. 2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 |
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Art. 107. - Trattamento di categorie particolari di dati personali |
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Art. 108. - Sistema statistico nazionale |
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Art. 109. - Dati statistici relativi all'evento della nascita1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni |
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Art. 110. - Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in |
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Art. 110-bis. - Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici1. Il Garante può autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, info |
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TITOLO VIII - TRATTAMENTI NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO |
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Capo I - Profili generali |
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Art. 111. - Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro |
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Art. 111-bis. - Informazioni in caso di ricezione di curriculum |
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Art. 112. - Finalità di rilevante interesse pubblico |
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Capo II - Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro |
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Art. 113. - Raccolta di dati e pertinenza1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 del |
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Capo III - Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro |
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Art. 114. - Garanzie in materia di controllo a distanza |
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Art. 115. - Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico |
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Capo IV - Istituti di patronato e di assistenza sociale |
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Art. 116. - Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito d |
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TITOLO IX - ALTRI TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO O DI INTERESSE PUBBLICO |
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Capo I - Assicurazioni |
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Art. 117. - Art. 119. |
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Art. 120. - Sinistri1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni N99 definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca d |
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TITOLO X - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE |
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Capo I - Servizi di comunicazione elettronica |
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Art. 121. - Servizi interessati e definizioni1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni “, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione.” N56 1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per: a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite |
|
Art. 122. - Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente |
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Art. 123. - Dati relativi al traffico1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5. 2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'“contraente” N57, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al |
|
Art. 124. - Fatturazione dettagliata1. Il “contraente” N57 ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località |
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Art. 125. - Identificazione della linea1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il “contraente” N57 chiamante deve avere tale possibilità linea per linea. “Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del |
|
Art. 126. - Dati relativi all'ubicazione1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o il “contraente” N57 ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misu |
|
Art. 127. - Chiamate di disturbo e di emergenza1. Il “contraente” N57 che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenie |
|
Art. 128. - Trasferimento automatico della chiamata1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a cia |
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Art. 129 - Elenchi dei contraenti1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in |
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Art. 130. - Comunicazioni indesiderate1. “Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati” N51 “di chiamata o di comunicazione” N56 di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso “del contraente o utente” N51. “Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.”N85 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo. |
|
Art. 131. - Informazioni a contraenti e utenti1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica acc |
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Art. 132. - Conservazione di dati di traffico per altre finalità1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per “dodici mesi dalla data della comunicazione. N125 1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. N7 2. N126 3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusion |
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Art. 132-bis. - Procedure istituite dai fornitori |
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Art. 132-ter - Sicurezza del trattamento1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo. |
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Art. 132-quater - Informazioni sui rischi |
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Capo II - Internet e reti telematiche |
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Capo III - Videosorveglianza |
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TITOLO XI - LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA |
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TITOLO XII - GIORNALISMO, LIBERTÀ DI INFORMAZIONE E DI ESPRESSIONE |
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Capo I - Profili generali |
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Art. 136. - Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero1. Le disposizioni del presente titolo si applicano “, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,”N98 al trattamento: |
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Art. 137. - Disposizioni applicabili1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del |
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Art. 138. - Segreto professionale1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi “dell'articolo 15, paragrafo 1, letter |
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Capo II - Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero |
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Art. 139 - Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento |
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TITOLO XIII - MARKETING DIRETTO |
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PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI |
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Capo 0.I - Alternatività delle forme di tutela |
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Art. 140-bis. - Forme alternative di tutela |
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TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE |
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Capo I - Tutela dinnanzi al Garante |
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Art. 141. Reclamo al Garante |
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Art. 142. - Proposizione del reclamo1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono |
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Art. 143. - Decisione del reclamo1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e suss |
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Art. 144. - Segnalazioni |
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Art. 144-bis - Revenge porn1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazion |
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Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale |
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Capo II - Tutela giurisdizionale |
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Art. 152. - Autorità giudiziaria ordinaria1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazion |
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TITOLO II - AUTORITÀ DI CONTROLLO INDIPENDENTE |
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Capo I - Il Garante per la protezione dei dati personali |
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Art. 153. - Garante per la protezione dei dati personali1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati neg |
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Art. 154. - Compiti1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformità alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ha il compito di: a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalità specifiche per la trattazione, nonché fissando annualmente le priorità delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento; c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater; d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni; e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce; |
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Art. 154-bis. - Poteri1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di: |
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Art. 154-ter. - Potere di agire e rappresentanza in giudizio |
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Capo II - L'Ufficio del Garante |
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Art. 155. - Ufficio del Garante1. All'Ufficio |
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Art. 156. - Ruolo organico e personale1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonché i dirigenti di prima fascia dello Stato. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento unità. Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché di favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante può riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui all'articolo 30 del |
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Capo III - Accertamenti e controlli |
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Art. 157. - Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti |
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Art. 158. - Accertamenti1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del |
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Art. 159. - Modalità1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto “su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete”N87. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale |
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Art. 160 - Particolari accertamenti1. Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante. |
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Art. 160-bis. - Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento) |
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Titolo III - Sanzioni |
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Capo I - Violazioni amministrative |
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Art. 161. - Art. 162. |
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Art. 162-bis. - Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico |
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Art. 162-ter. - Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico |
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Art. 163. - Art. 164. |
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Art. 164-bis. - Casi di minore gravità e ipotesi aggravate |
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Art. 165. - Pubblicazione del provvedimento del Garante |
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Art. 166. - Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa è soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma. N139 2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157 |
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Capo II - Illeciti penali |
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Art. 167. - Trattamento illecito di dati1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclu |
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Art. 167-bis. - Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala1. Salvo che il fatto costituisca più grave reat |
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Art. 167-ter. - Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala |
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Art. 168. - Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante |
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Art. 169. - Misure di sicurezza |
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Art. 170. - Inosservanza di provvedimenti del Garante |
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Art. 171. - Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori |
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Art. 172. - Pene accessorie1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza “, ai sensi dell'articolo |
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Titolo IV - Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali |
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Capo I - Disposizioni di modifica |
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Art. 173. - Art. 174. |
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Art. 175. - Forze di polizia1-2. N110 3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 10 (Controlli) 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è eserci |
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Art. 176. - Art. 179 |
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Capo II - Disposizioni transitorie |
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Capo III - Abrogazioni |
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Art. 183. - Norme abrogate1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati: b) la legge 3 novembre 2000, n. 325; e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135; |
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Capo IV - Norme finali |
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Art. 184. - Art. 185. |
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Art. 186. - Entrata in vigore1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artico |
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Allegato A - Regole deontologicheA.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA N112
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, «regolamento»); Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «Codice»); Visto l'art. 85 del citato regolamento che demanda al diritto degli Stati membri il compito di conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, ivi incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, anche attraverso l'introduzione di esenzioni o deroghe ai principi dettati dal regolamento per la generalità dei trattamenti (cfr. art. 85, par. 2, del regolamento); Visto il Titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 101/2018, che, oltre a ridefinire l'ambito oggettivo del trattamento, includendovi anche quello effettuato nel contesto di attività di manifestazione del pensiero in campo accademico e letterario, prevede specificamente che il trattamento dei dati indicati dagli articoli 9, par. 1, e 10, del regolamento, ovvero dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba avvenire nel rispetto delle regole deontologiche il cui rispetto costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2-quater, comma 4, del Codice; Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 che demanda al Garante il compito di effettuare, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, una verifica della conformità al regolamento delle disposizioni contenute in alcuni codici deontologici ivi indicati, tra i quali quelle contenute nel « Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica», adottato il 29 luglio 1998, attualmente inserito nel Codice in materia di protezione come allegato A.1 ed applicabile sino al completamento della menzionata procedura; Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, al termine della suddetta procedura di verifica, le «disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del Codice»; Ritenuto che la valutazione di compatibilità di dette disposizioni con il regolamento non possa prescindere da una loro lettura che tenga integralmente conto del mutato quadro normativo di riferimento; Ritenuto, per tale ragione, che: i richiami alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed alla direttiva 95/46/CE contenuti in alcune disposizioni del codice deontologico debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento e del Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018; eventuali modifiche normative rilevanti nella disciplina di specie - quali l'inclusione dei dati genetici e dei dati biometrici fra le categorie di dati particolari - debbano essere prese in considerazione per determinare la compatibilità delle disposizioni esistenti con il quadro normativo attuale; Ritenuto che tali elementi, relativi all'aggiornamento della disciplina in materia, debbano essere recepiti nelle «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nelĺ esercizio dell’attività giornalistica» in ragione di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018; Ritenuto, all'esito della verifica della conformità al regolamento delle disposizioni previste nel «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica», che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, debbano essere pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 come «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica»; Considerato che le predette «Regole deontologiche» sono volte a disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli articoli 2-quater e 136 del Codice; Ritenuto di disporre la trasmissione delle suddette «Regole deontologiche» all’ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché al Ministero della giustizia per essere riportato nell’ allegato A) al Codice; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Antonello Soro;
tutto ciò premesso il Garante
ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, verificata la conformità al regolamento delle disposizioni del «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica», dispone che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, siano pubblicate come «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica» e ne dispone, altresì, la trasmissione all’ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché al Ministero della giustizia per essere riportato nell’ allegato A) al Codice.
REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ GIORNALISTICA
Art. 1. - Principi generali 1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa. 2. In forza dell’art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dal considerando 153 e dall'art. 85 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito «regolamento») e dal decreto legislativo 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito «Codice»), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Art. 2. - Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti 1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento. 2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell’archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal regolamento. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal regolamento. 3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 14, par. 5, lett. d), del regolamento, nonché dell'art. 138 del Codice. 4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.
Art. 3. - Tutela del domicilio 1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive.
Art. 4. - Rettifica 1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 5. - Diritto all’informazione e dati personali 1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. 2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6. - Essenzialità dell’informazione 1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. 2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 7. - Tutela del minore 1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. 2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. 3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».
Art. 8. - Tutela della dignità delle persone 1. Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine. 2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato. 3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Art. 9. - Tutela del diritto alla non discriminazione 1. Nell’esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
Art. 10. - Tutela della dignità delle persone malate 1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. 2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11. - Tutela della sfera sessuale della persona 1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. 2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12. - Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali 1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall’ art. 10 del regolamento, nonché dall'art. 2-octies del Codice. 2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale N119 è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.
Art. 13. - Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari 1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica. 2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.
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Allegato B - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza |
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Allegato C - Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia |
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