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Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Entrate 31/07/2014, n. 24/E
Circ. Ag. Entrate 31/07/2014, n. 24/E
Circ. Ag. Entrate 31/07/2014, n. 24/E
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PremessaIl decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83R, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto tra l’altro, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del pat |
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1. Ambito oggettivoL’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014R, stabilisce che “Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, ... spetta un credito d'imposta, nella misura del: |
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3. Misura del credito di impostaAi sensi del comma 1 dell’articolo in commento il credito d'imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 e del 50 per cento per quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta nonché modalità di fruizione differenziate. Relativamente ai limiti, il comma 2 – sul modello francese che si è dimostrato efficace nel favorire il mecenatismo sia individuale sia d’impresa – distingue tra persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale, da un l |
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4. Utilizzo del credito di impostaIl credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1 in commento. In merito alle modalità di fruizione, il comma 3 prevede che “ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito di impresa, il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241R, e successive modificazioni”. Atteso che il citato comma 3 consente l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 solo ai titolari di reddito di impresa, le persone fisiche e |
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5. Rilevanza del credito di impostaAi sensi del comma 3, il credito in esame “non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”. |
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6. AdempimentiPer quanto concerne le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro si richiamano le indicazioni fornite con la risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007. Le erogazioni liberali, pertanto, devono essere effettuate |
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