Articolo prima inserito dalla L. 27/02/2009, n. 14 e poi abrogato dal D. Leg.vo 10/08/2018, n. 101, così recitava:

“Art. 164-bis. Casi di minore gravità e ipotesi aggravate

1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 162-ter, è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell’attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

2. In caso di più violazioni di un’unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.”

 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 22 del D. Leg.vo 10/08/2018, n. 101, dal 19/09/2018 (data di entrata in vigore del D. Leg.vo 10/08/2018, n. 101), i rinvii alle disposizioni del presente codice, abrogate dal D. Leg.vo 101/2018, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal D. Leg.vo 10/08/2018, n. 101, in quanto compatibili.

Dalla redazione