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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 15/01/2018, n. 15
D. P.R. 15/01/2018, n. 15
D. P.R. 15/01/2018, n. 15
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; Vista la Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata e resa esecutiva con la legge 21 febbraio 1989, n. 98; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'articolo 57, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, siano individuate le modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia di cui all'articolo 53, dal centro elaborazione dati e da organi, uffici o comandi |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 4 del Codice, con le parole: «autorità competen |
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Art. 3. - Finalità dei trattamenti1. I trattamenti di dati personali si intendono effettuati per le finalità di polizia, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, quando sono direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzio |
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Art. 4. - Qualità dei dati trattati1. Ai sensi dell'articolo 11 del Codice, i dati personali oggetto di trattamento sono esatti e, se necessario, aggiornati, per |
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Art. 5. - Configurazione dei sistemi informativi e dei programmi informatici1. Ai sensi dell'articolo 3 del Codice, in relazione ai trattamenti automatizzati, i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati in modo |
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Art. 6. - Trattamenti che presentano rischi specifici1. I trattamenti dei dati personali che implicano maggiori rischi di un danno alla persona interessata, con particolare riguardo alle banche di dati genetici o biometrici, alle tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, alle banche d |
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Art. 7. - Uso di particolari tecniche di elaborazione delle informazioni1. L'uso, anche per finalità di analisi, di particolari tecniche di elaborazione delle informazioni, ivi inclusi i sistemi di indice, è consentito ai soli operator |
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Art. 8. - Trattamento di dati per esigenze temporanee1. E' consentito il trattamento dei dati personali per esigenze temporanee o in relazione a situazioni particolari che sono direttamente correlate all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché |
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Art. 9. - Collegamenti con altre banche dati1. Per l'acquisizione di dati, informazioni, atti e documenti, è consentita l'attivazione di collegamenti telematici con banche dati di pubbliche amministrazioni o di privati, in conformit&agr |
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Capo II - Termini di conservazione dei dati |
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Art. 10. - Termini di conservazione dei dati1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di polizia di cui all'articolo 3. 2. I dati personali soggetti a trattamento automatizzato, trascorsa la metà del tempo massimo di conservazione di cui al comma 3, se uguale o superiore a quindici anni, sono accessibili ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto e in relazione a specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria. 3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, i dati personali non possono essere conservati oltre il termine massimo fissato come segue: a) dati relativi a provvedimenti di natura interdittiva, di sicurezza e cautelare, nonché a misure restrittive della libertà personale conseguenti ad una sentenza di condanna - 20 anni dalla cessazione della loro efficacia; b) dati relativi a misure di prevenzione di carattere personale e patrimoniale - 25 anni dalla cessazione della loro efficacia; c) dati relativi a procedimenti, mi |
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Capo III - Raccolta, comunicazione e diffusione dei dati |
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Art. 11. - Limitazioni alla raccolta dei dati1. È vietata la raccolta e il trattamento dei dati sulle persone, inclusi quelli genetici e biometrici, per il solo fatto della loro origine razziale o etnica, fede religiosa, opinione |
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Art. 13. - Comunicazione dei dati a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati1. La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno s |
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Art. 15. - Condizioni della comunicazione e della diffusione dei dati1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali nei casi previsti dagli articoli 12, 13 e 14 sono effettuate previa verifica della loro esattezza, aggiornamento e completezza. |
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Capo IV - Trattamento dei dati nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale di polizia |
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Art. 16. - Scambio di dati con autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con organismi dell'Unione europea1. Lo scambio di dati e informazioni personali con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con gli organismi dell'Unione europea è consentito, n |
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Art. 17. - Comunicazione di dati alle autorità competenti degli Stati terzi o ad organismi internazionali1. La comunicazione di dati personali alle autorità competenti degli Stati terzi o ad organismi ed organizzazioni internazionali è consentita, nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale di polizia, in conformità agli accordi o alle intese sottoscritti e resi esecutivi con tali Stati o con organismi e organizzazioni internazionali, qualora no |
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Art. 18. - Verifica della qualità dei dati comunicati alle autorità competenti degli Stati terzi o ad organismi internazionali e di quelli trasmessi dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali1. La comunicazione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 17 è effettuata previa verifica della loro esattezza, aggiornamento e completezza. 2. L'organo, ufficio o comando di polizia, nel caso in cui verifica che i dati personali trasmessi ad un'autorità competente di uno Stato terzo o ad un organismo o organizzazione internazionale sono inesatti o non aggiornati o incompleti, provvede ad informare senza ritardo il destinatario della comunicazione. I dati personali sono |
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Art. 19. - Trattamento dei dati personali trasmessi dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali1. I dati personali trasmessi dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi o organizzazioni internazionali sono trattati esclusi |
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Art. 20. - Trasferimento dei dati ad autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati terzi o ad organismi dell'Unione europea o altri organismi internazionali1. Il trasferimento dei dati personali trasmessi dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi e organ |
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Art. 21. - Trasmissione dei dati ricevuti dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali a privati1. La trasmissione di dati personali ricevuti dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi e organizz |
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Capo V - Trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video |
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Art. 22. - Sistemi di videosorveglianza1. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è consentito ove necessario per le finalità di polizia di cui |
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Art. 23. - Sistemi di ripresa fotografica, video e audio1. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio per le finalità di polizia di cui all'articolo 3, è consentito ove necessario per documentare: una specifica attività preventiva o repressiva di fatti di reato, situazioni dalle q |
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Art. 24. - Speciali misure di sicurezza relative al trattamento di dati attraverso sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video1. I sistemi informativi e i programmi informatici destinati alla registrazione e alla conservazione dei dati personali raccolti attraverso sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video, sono configurati, in conformità al criterio di necessità del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5, in modo da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati relativi a persone identificabili. |
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Capo VI - Sicurezza dei dati e dei sistemi |
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Art. 25. - Obblighi di sicurezza1. Il titolare o il responsabile del trattamento dei dati personali assicurano l'adozione di misure di sicurezza preventive, individuate anche in relazion |
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Capo VII - Diritti della persona interessata e controllo sui trattamenti |
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Art. 26. - Accesso ai dati personali1. La persona interessata può chiedere all'organo, ufficio o comando di polizia titolare del trattamento la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati sono trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il loro aggiornamento, rettifica, cancellazione, blocco o trasformazion |
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Art. 27. - Accertamenti dell'autorità giudiziaria1. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati da organi, uffici o comandi di polizia in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, |
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Art. 28. - Trattamento dei dati relativi a procedimenti penali, sanzionatori e di prevenzione1. Le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 non si applicano ai dati personali comunicati all'autorità giudizia |
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Art. 29. - Controlli1. I controlli sui trattamenti di dati personali effettuati degli organi, uffici e comandi di polizia sono effettuati dal |
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Capo VIII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 30. - Disposizioni transitorie1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, primo periodo, gli organi, uffici e comandi di polizia che alla data di entrata in vigore del presente regolamento dispongono di sistemi informativi e programmi informatici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono, in tutto o in parte, l'immediata applicazione, con modalità automatizzate, della misura della cancellazione o dell'anonimizzazione dei dati personali oggetto di trattamento allo scadere dei termini di conservazione di cui all'articolo 10, commi 1, 3, 4, 5 e 7, o non consentono la segnalazion |
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Art. 31. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni provve |
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