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L. 30/03/2001, n. 152

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
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[Premessa]

 

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Art. 1. - Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato

1. In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 de

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Art. 2. - Soggetti promotori

1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:

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Art. 3. - Costituzione e riconoscimento

1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Restano altresì fermi le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalità giuridica attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti.

2. Alla domanda deve es

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Art. 4. - Atto costitutivo e statuto

1. Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare:

a) l'organizzazione promotrice;

b) la denominazione dell'istituto;

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Art. 5. - Convenzioni

1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di

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Art. 6. - Operatori

1. Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autor

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Art. 7. - Funzioni

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e aut

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Art. 8. - Attività di consulenza, di assistenza e di tutela

1. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano:

a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle

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Art. 9. - Attività di assistenza in sede giudiziaria

1. Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.

2. Gli istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale pro

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Art. 10. - Attività diverse

N8

1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13:

a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le modalità di eserciz

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Art. 11. - Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di appos

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Art. 12. - Accesso alle banche dati

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Art. 13. - Finanziamento

1. N7 N16 Per il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo.

2. Il prelevamento di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

a) 89,90 per cento all'attività;

b)

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Art. 14. - Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:

a) tengono regolare registrazione di t

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Art. 15. - Vigilanza

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e

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Art. 16. - Commissariamento e scioglimento

1. In caso di gravi irregolarità amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui all'articolo 8.

2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nomin

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Art. 17. - Divieti e sanzioni

1. È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operato

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Art. 18. - Trattamento fiscale

1. I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

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Art. 19. - Relazione al Parlamento

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento entro il mese

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Art. 20. - Disposizioni transitorie

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla medesima data, domanda di convalida del riconoscimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.

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Art. 21. - Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;

b) la legge 27 marzo 1980, n. 112;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.

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