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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 09/04/2003, n. 70
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[Premessa]Il Presidente della repubblica |
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Art. 1 - Finalità1. Il presente decreto è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico. 2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: a) i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l'applicazione, anche tramite concessio |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «servizi della società dell'informazione»: le attività economiche svolte in linea - on line -, nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1996, n. 317, e successive modificazioni; b) «prestatore»: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione; c) «prestatore stabilito»: il prestatore che esercita effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore; |
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Art. 3 - Mercato Interno1. I servizi della società dell'informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano sì conformano alle dispos |
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Art. 4 - Deroghe all'articolo 31. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, non si applicano nei seguenti casi: a) diritti d'autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, nonché diritti di proprietà industriale; |
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Art. 5 - Deroghe1. La libera circolazione di un determinato servizio della società dell'informazione proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, con provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore, per motivi di: a) ordine pubblico, per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio r |
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Art. 6 - Assenza di autorizzazione preventiva1. L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazio |
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Art. 7 - Informazioni generali obbligatorieIl prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale; b) il domicilio o la sede legale; c) gli estremi che permettono dì |
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Art. 8 - Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazi |
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Art. 9 - Comunicazione commerciale non sollecitata1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legi |
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Art. 10 - Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate1. L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'inf |
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Art. 11 - Esclusioni1. Il presente decreto non si applica a: |
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Art. 12 - Informazioni dirette alla conclusione del contratto1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguen |
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Art. 13 - Inoltro dell'ordine1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società del l'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica. |
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Art. 14 - Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit1. Nella prestazione di un servizio della società, dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è re |
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Art. 15 - Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario dei servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inolt |
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Art. 16 - Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatar |
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Art. 17 - Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza |
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Art. 18 - Codici di condona1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l'adozione di codici di co |
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Art. 19 - Composizione delle controversie1. In caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione possono aderire, anche organi di composizione |
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Art. 20 - Cooperazione1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto è accessibile an |
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Art. 21 - Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 95 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro. |
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Art. 22 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella |
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