Articolo prima aggiunto dal D.Leg.vo 30/0/2008, n. 109  e poi abrogato dal D. Leg.vo 10/08/2018, n. 101, così recitava:

“Art. 162-bis. Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.”

 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 22 del D. Leg.vo 10/08/2018, n. 101, dal 19/09/2018 (data di entrata in vigore del D. Leg.vo 10/08/2018, n. 101), i rinvii alle disposizioni del presente codice, abrogate dal D. Leg.vo 101/2018, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal D. Leg.vo 10/08/2018, n. 101, in quanto compatibili.

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