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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 08/10/2021, n. 139
D.L. 08/10/2021, n. 139
D.L. 08/10/2021, n. 139
D.L. 08/10/2021, n. 139
In vigore dal 09/10/2021.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 10/05/2023, n. 51 (L. 03/07/2023, n. 87)
- L. 03/12/2021, n. 205 (legge di conversione), in vigore dall’08/12/2021.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto i |
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Capo I - DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ACCESSO ALLE ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE |
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Art. 1. - Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati |
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Art. 1-bis. - Art. 2. Omissis
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Art. 2-bis - Disposizioni urgenti per l’accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente |
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Art. 3. - Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 3-bis - Interventi connessi con l’emergenza sanitaria1. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla |
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Capo II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO |
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Art. 4. - Riorganizzazione del Ministero della salute1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e d |
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Art. 4-bis. - Art. 5. Omissis
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Art. 6. - Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-191. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l’anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d’esame per il 2021 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l’espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all’accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto d |
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Capo III - Omissis
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Capo IV - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |
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Art. 9 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2-ter: 1) al comma 1, le parole: “esclusivamente” e: “, nei casi previsti dalla legge,” sono soppresse e dopo le parole: “di regolamento” sono aggiunte le seguenti: “o da atti amministrativi generali”; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all’articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell’articolo 6 del Regolamento”; 3) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: “ai sensi del comma 1” sono aggiunte le seguenti: “o se necessaria ai sensi del comma 1-bis” e il secondo periodo è soppresso; 4) al comma 3, dopo le parole: “ai sensi del comma 1” sono aggiunte le seguenti: “o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell’inizio della comunicazione o diffusione”; b) all’articolo 2-sexies: 1) al comma 1, le parole: “, nei casi previsti dalla legge,” sono soppresse e dopo le parole: “di regolamento” sono inserite le seguenti: “o da atti amministrativi generali”; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanità, dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall’Agenzia italiana del farmaco, dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni anche mediante l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale in materia di interoperabilità”; c) l’articolo 2-quinquiesdecies è abrogato; d) all’articolo 58: |
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Art. 9-bis - Clausola di salvaguardia |
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Art. 10. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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