Articoli abrogati dal D. Leg.vo 10/08/2018, n. 101, così recitavano:

“Art. 184. Attuazione di direttive europee

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.

2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.

3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

 

Art. 185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta

1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.”

 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 22 del D. Leg.vo 10/08/2018, n. 101, dal 19/09/2018 (data di entrata in vigore del D. Leg.vo 10/08/2018, n. 101), i rinvii alle disposizioni del presente codice, abrogate dal D. Leg.vo 101/2018, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal D. Leg.vo 10/08/2018, n. 101, in quanto compatibili.

Dalla redazione