L. 10/12/2012, n. 219 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 10/12/2012, n. 219

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
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Art. 1 - Disposizioni in materia di filiazione

1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».

2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;

b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;

c) al

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Art. 2 - Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare:

1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»;

2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternità»;

3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I;

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Art. 3 - Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento

1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: «Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli

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Art. 4 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presen

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Art. 5 - Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile

1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

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Art. 6 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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