Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D. Leg.vo 31/10/2024, n. 164 in deroga al presente comma, le disposizioni di cui agli artt. 183-ter e 183-quater e quelle di cui all’art. 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo e dal D. Leg.vo 31/10/2024, n. 164, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28/02/2023.

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