La legge disciplina le professioni non regolamentate e che si rivolge, in generale, alle attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, escluse le professioni organizzate in ordini o collegi, le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Tra le varie figure interessate vi sono anche gli amministratori di condominio.
I professionisti coinvolti possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, su base volontaria, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire la trasparenza e l’osservanza di principi deontologici, nonché l’adozione di un codice di condotta ex art. 27-bis del Codice del Consumo. Inoltre, tali associazioni, promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello per il cittadino consumatore, necessario per ottenere informazioni sugli iscritti o in caso di contenzioso con professionisti.
Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni, previe necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, potranno rilasciare agli iscritti attestazioni su molteplici aspetti ed inoltre promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità a norme tecniche UNI.
L’elenco delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, cui sono demandati compiti di vigilanza sulla corretta attuazione della legge in esame.