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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 21/01/1994, n. 53
L. 21/01/1994, n. 53
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 31/10/2024, n. 164
- D.L. 10/05/2023, n. 51 (L. 03/07/2023, n. 87)
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132)
- D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114)
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- L. 12/11/2011, n. 183
- L. 28/12/2005, n. 263
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Art. 2.1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza |
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Art. 3.1. Il notificante che procede a norma dell'articolo 2 deve: a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento; |
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Art. 3-bis.1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’ |
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Art. 3-ter.1. L’avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario: a) è un soggetto per il quale la legge |
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Art. 4.1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, |
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Art. 5.1. N9 2. Quando |
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Art. 6.1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bi |
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Art. 7.1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzion |
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Art. 8.1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consig |
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Art. 9.1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazio |
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Art. 10.1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito ne |
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Art. 11.1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i |
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Art. 12.1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorn |
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Art. 13.1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.
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