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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 04/03/2010, n. 28
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- D. Leg.vo 06/08/2015, n. 130
- D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98)
- Sent. Corte Cost. 06/12/2012, n. 272
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- D.L. 29/12/2010, n. 225 (L. 26/02/2011, n. 10)
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più sogg |
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Art. 2 - Controversie oggetto di mediazione1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale verten |
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Capo II - DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE |
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Art. 4 - Accesso alla mediazione1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La co |
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Art. 5 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. 2. Nelle controversie di cui al comma 1 l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. |
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Art. 5-bis - Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo |
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Art. 5-ter - Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio |
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Art. 5-quater - Mediazione demandata dal giudice1. Il giudice, |
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Art. 5-quinquies - Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la f |
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Art. 5-sexies - Mediazione su clausola contrattuale o statutaria |
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Art. 6 - Durata1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaura |
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Art. 7 - Effetti sulla ragionevole durata del processo1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, |
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Art. 8 - Procedimento1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono speci |
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Art. 8-bis - (Mediazione in modalità telematica)1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del |
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Art. 8-ter - Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. |
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Art. 9 - Dovere di riservatezza1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al |
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Art. 10 - Inutilizzabilità e segreto professionale1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, ria |
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Art. 11 - Conclusione del procedimento1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13. 2. La |
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Art. 11-bis - (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche) |
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Art. 12 - Efficacia esecutiva ed esecuzione1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all’articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo di cui al presente comma |
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Art. 12-bis - (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione)1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell� |
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Art. 14 - Obblighi del mediatore1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. |
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Capo II-bis - DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE |
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Art. 15-bis - Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità1. È assicurato, alle |
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Art. 15-ter - Condizioni reddituali per l’ammissione |
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Art. 15-quater - Istanza per l’ammissione anticipata1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al p |
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Art. 15-quinquies - Organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata e nomina dell’avvocato1. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del l |
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Art. 15-sexies - Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata |
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Art. 15-septies - Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione. 2. Le indennità di cui all’articolo 17, |
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Art. 15-octies - Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato |
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Art. 15-novies - Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da |
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Art. 15-decies - (Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza) |
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Art. 15-undecies - (Disposizioni finanziarie) |
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Capo III - ORGANISMI DI MEDIAZIONE ED ENTI DI FORMAZIONE |
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Art. 16 - Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all’articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 1-bis. Ai fini dell’abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà: a) l’onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi; b) la previsione, per gli organismi costituiti da enti privati, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti; N76 b-bis) per gli organi |
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Art. 16-bis - Enti di formazione1. Sono abilitati a iscriversi nell’elenco degli enti di formazione in materia di medi |
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Art. 17 - Risorse, regime tributario e indennità1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 2. Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. N71 3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spe |
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Art. 18 - Organismi presso i tribunali1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di |
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Art. 19 - Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, pre |
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Capo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA |
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Art. 20 - Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai paramet |
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Art. 21 - Informazioni al pubblico1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Pre |
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Capo V - ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Art. 23 - Abrogazioni1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 |
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Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali |
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30/01/2025
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