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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 31/03/1998, n. 112
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- D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42
- L. 24/12/2003, n. 350
- C. Cost. 06/06/2001, n. 206
- L. 16/03/2001, n. 88
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 24/11/2000, n. 340
- D. Leg.vo 29/10/1999, n. 443 (riportate in carattere corsivo)
- D. Leg.vo 27/07/1999, n. 279
- D. Leg.vo 11/05/1999, n. 141
- L. 08/03/1999, n. 50
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TITOLO 1 - Disposizioni generali |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Oggetto1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressami previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal |
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Art. 2. - Rapporti internazionali e con l'Unione europea1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spet |
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Art. 3. - Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. |
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Art. 4. - Indirizzo e coordinamento1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conser |
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Art. 5. - Poteri sostitutivi1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su |
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Art. 6. - Coordinamento delle informazioni1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici |
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Art. 7. - Attribuzione delle risorse1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo. 2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri: a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000; b) la devoluzione alle regioni e agli enti loca una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai med |
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Art. 8. - Regime fiscale del trasferimento dei beni1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Mini |
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Art. 9. - Riordino di strutture1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i c |
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Art. 10. - Regioni a statuto speciale1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonom |
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TITOLO II - Sviluppo economico e attività produttive |
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 11. - Ambito di applicazione1. In attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il |
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Capo II - Artigianato |
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Art. 13. - Funzioni e compiti conservati allo Stato1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti: |
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Art. 14. - Conferimento di funzioni alle regioni1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell' |
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Art. 15. - Agevolazioni alle imprese artigiane1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano al |
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Art. 16. - Abrogazioni1. All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: «i cesellatori, gli orafi, gli incastra |
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Capo III - Industria |
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Art. 17. - Definizioni1. Le funzioni amministrative relative alla materia «industria» comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformaz |
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Art. 18. - Funzioni e compiti conservati allo Stato1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti: a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20 del presente decreto legislativo; b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675; c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti; e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale; f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra; h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la ven |
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Art. 19. - Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18. 2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazion |
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Art. 20. - Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura1. Sono attribuite alle camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provin |
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Art. 21. - Semplificazioni e liberalizzazioni1. Sono soppresse le seguenti funzioni: a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e |
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Art. 22. - Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di, commercio, industria, artigianato e agricoltura.1. E soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. 2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato: |
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Capo IV - Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive |
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Art. 23. - Conferimento di funzioni ai comuni1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. |
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Art. 24. - Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. 2. |
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Art. 25. - Procedimento1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza. 2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi: a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento; |
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Art. 26. - Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicu |
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Art. 27. - Esclusioni1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali |
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Art. 27-bis. - (Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese) |
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Capo V - Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia |
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Art. 28. - Definizioni1. Le funzioni amministrative relative alla materia «energia» concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribu |
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Art. 29. - Funzioni e compiti conservati allo Stato1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale. 2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti: a) la ricerca scientifica in campo energetico; b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento; c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le no |
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Art. 30. - Conferimento di funzioni alle regioni1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31. 2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 del a legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusi |
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Art. 31. - Conferimento di funzioni agli enti locali1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l |
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Capo VI - Miniere e risorse geotermiche |
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Art. 32. - Definizioni1. Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e risorse geotermiche" concernono le attività di ricerca e di coltivaz |
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Art. 33. - Funzioni e compiti riservati allo Stato1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti: a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare; b) l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale; c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti |
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Art. 34. - Conferimento di funzioni alle regioni1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca. 2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni |
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Art. 35. - Valutazione di impatto ambientale1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'artic |
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Art. 36. - Abrogazioni1. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 |
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Capo VII - Ordinamento delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura |
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Art. 37. - Vigilanza sulle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estere e le unioni interregional |
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Art. 38. - Funzioni e compiti conservati allo Stato1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti: a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) la vigilanza sull'attività dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo |
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Capo VIII - Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio |
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Art. 39. - Definizioni1. Le funzioni amministrative relative materia «fiere e mercati» ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il comm |
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Art. 40. - Funzioni e compiti conservati allo Stato1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti: a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio; |
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Art. 41. - Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40. 2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti: a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito i |
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Art. 42. - Abrogazioni1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, dell' |
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Capo IX - Turismo |
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Art. 44. - Funzioni e compiti conservati allo StatoSono conservate allo Stato: a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un docum |
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Art. 45. - Conferimento di funzioni alle regioni1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'artic |
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Art. 46. - Abrogazioni1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 2. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso il secondo periodo. |
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Capo X - Disposizioni comuni |
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Art. 47. - Funzioni e compiti conservati allo Stato1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli in |
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Art. 48. - Conferimento di funzioni alle regioni1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative: a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, |
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Art. 49. - Agevolazioni di credito1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina |
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Capo XI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 50. - Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle |
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TITOLO III - Territorio ambiente e infrastrutture |
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Capo I - Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture |
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Art. 51. - Oggetto1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di «t |
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Capo II - Territorio e urbanistica |
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Sezione I - Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale |
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Art. 52. - Compiti di rilievo nazionale1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell' |
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Sezione II - Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali |
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Art. 54. - Funzioni mantenute allo Stato1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative: a) all'osservatorio e |
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Art. 55. - Localizzazione di opere di interesse statale1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali so |
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Art. 58. - Riordino e soppressione di strutture1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la direzione generale del coordinamento territoria |
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Sezione III - Edilizia residenziale pubblica |
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Art. 59. - Funzioni mantenute allo Stato1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi: a) alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in |
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Art. 60. - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative: |
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Art. 61. - Disposizioni finanziarie1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati: b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 62. - Riordino e soppressione di strutture1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e |
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Art. 64. - Patrimonio edilizio1. Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo |
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Sezione IV - Catasto, servizi GEOTOPOGRAFICI e conservazione dei registri immobiliari |
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Art. 65. - Funzioni mantenute allo Stato1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative: a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane; b) alla predisposizione di procedure innovativi per la determinazione dei |
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Art. 66. - Funzioni conferite agli enti locali1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative: |
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Art. 67. - Organismo tecnico1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituz |
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Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti |
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Sezione I - Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della flora |
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Art. 68. - Funzioni1. É soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente. |
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Art. 69. - Compiti di rilievo nazionale1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi: a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale; b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria; |
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Art. 70. - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: |
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Art. 71. - Valutazione di impatto ambientale1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato: a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni; |
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Art. 72. - Attività a rischio di incidente rilevante1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adoz |
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Art. 73. - Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 le seguenti funzioni: a) |
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Art. 74. - Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato. 2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano |
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Art. 75. - Riordino di strutture1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare: |
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Sezione II - Parchi e riserve naturali |
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Art. 76. - Funzioni soppresse1. É soppresso il programma triennale per le aree naturali protette. |
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Art. 78. - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'articolo 77 sono conferite alle regioni e |
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Sezione III - Inquinamento delle acque |
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Art. 79. - Funzioni soppresse1. Sono soppressi i seguenti piani: |
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Art. 80. - Compiti di rilievo nazionale1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti: a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina dall'inquinamento; b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in mare; c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici; d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze perico |
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Art. 81. - Funzioni conferite alle regioni e agli enti localiSono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare: |
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Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico |
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Art. 82. - Funzioni soppresse1. É soppresso il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria. |
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Art. 83. - Compiti di rilievo nazionale1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi: a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati; b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria; |
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Art. 84. - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra q |
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Sezione V - Gestione dei rifiuti |
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Capo IV - Risorse idriche e difesa del suolo |
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Art. 86. - Gestione del demanio idrico1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio. |
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Art. 88. - Compiti di rilievo nazionale1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi: a) al censimento nazionale dei corpi idrici; b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo; c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo; d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento; |
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Art. 89. - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative: a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura; b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1; c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al |
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Art. 90. - Attività private sostitutive di funzioni amministrative1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta |
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Art. 91. - Registro italiano dighe - RID1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, |
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Art. 92. - Riordino di strutture1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in particolare: a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo; |
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Capo V - Opere pubbliche |
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Art. 93. - Funzioni mantenute allo Stato1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative: a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi; b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione |
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Art. 94. - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato a |
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Art. 95. - Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 e dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 93, la realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 94 dichiarate di interesse nazionale e finanziate con le |
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Art. 96. - Riordino di strutture1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare: |
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Capo VI - Viabilità |
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Art. 97. - Funzioni soppresse1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative: a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531; b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge n. 531 del 1982; c) alla definizione dei piani di priorità di intervento nell'ambito del piano decennale prevista dall'articolo 4 della legge n. 531 del 1982; |
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Art. 98. - Funzioni mantenute allo Stato1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative: a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi; b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade; c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale. d) alla de |
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Art. 99. - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli a |
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Art. 100. - Riordino di strutture1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo è ricompreso, in particolare, l'ANAS. |
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Art. 101. - Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale1. Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostrad |
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Capo VII - Trasporti |
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Art. 102. - Funzioni soppresse1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative: a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione; |
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Art. 103. - Funzioni affidate a soggetti privati1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative: |
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Art. 104. - Funzioni mantenute allo Stato1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative: a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti; b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 dei decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; c) alle competenze di cui all'articolo 4 dei decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti; e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera b), dei decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale; |
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Art. 105. - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative: a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza; b) al rifornimento idrico delle isole; c) all'estimo navale; d) alla disciplina della navigazione interna; e) alla programmazione, piani |
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Art. 106. - Riordino e soppressione di strutture1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in part |
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Capo VIII - Protezione civile |
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Art. 107. - Funzioni mantenute allo Stato1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi: a) N27 |
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Art. 108. - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali |
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Art. 109. - Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare: a) il Consiglio nazionale p |
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Capo IX - Disposizioni finali |
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Art. 110. - Riordino dell'ANPA1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo |
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Art. 111. - Servizio meteorologico nazionale distribuito |
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TITOLO IV - Servizi alla persona e alla comunità |
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Capo I - Tutela della salute |
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Art. 112. - Oggetto1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di «salute umana» e di «sanità veterinaria». 2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato. |
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Art. 113. - Definizioni1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. |
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Art. 114. - Conferimenti alle regioni1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i com |
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Art. 115. - Ripartizione delle competenze1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative: a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, dei piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti; c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti |
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Art. 116. - Pianificazione1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore adottati dalle regioni è operata con atti di i |
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Art. 117. - Interventi d'urgenza1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono ad |
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Art. 118. - Attività di informazione1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti: a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l'organizzazione mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari; |
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Art. 119. - Autorizzazioni1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti: a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivo medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46; b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari; |
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Art. 120. - Prestazioni e tariffe1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti: a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e all'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; |
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Art. 121. - Vigilanza su enti1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati. |
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Art. 123. - Contenzioso1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazio |
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Art. 124. - Professioni sanitarie1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative: a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 23 dic |
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Art. 125. - Ricerca scientifica1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, letter |
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Art. 127. - Riordino di strutture1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge |
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Capo II - Servizi sociali |
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Art. 128. - Oggetto e definizioni1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei «servizi sociali». |
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Art. 129. - Competenze dello Stato1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni: a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale; b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale; c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati |
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Art. 130. - Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza |
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Art. 131. - Conferimenti alle regioni e agli enti locali1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei «servizi sociali» |
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Art. 132. - Trasferimento alle regioni1. Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agl |
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Art. 133. - Fondo nazionale per le politiche sociali1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è denominato «Fondo nazionale per le politiche sociali». |
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Art. 134. - Soppressione delle strutture ministeriali1. Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno è soppresso il servizio assistenza economica alle cat |
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Capo III - Istruzione scolastica |
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Art. 135. - Oggetto1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferim |
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Art. 136. - Definizioni1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione. |
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Art. 137. - Competenze dello Stato1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i |
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Art. 138. - Deleghe alle regioni1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; |
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Art. 139. - Trasferimenti alle province ed ai comuni1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; |
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Capo IV - Formazione professionale |
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Art. 140. - Oggetto1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di «formazione professionale», ad esclusione |
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Art. 141. - Definizioni1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per «formazione professionale» si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attivit� |
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Art. 142. - Competenze dello Stato1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a: a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunità; b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'articolo Il del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; c) l'ind |
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Art. 143. - Conferimenti alle regioni1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrat |
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Art. 144. - Trasferimenti alle regioni1. Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione: a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di |
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Art. 145. - Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ' lettere b) ed e), e dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazio |
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Art. 147. - Abrogazione di disposizioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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Capo V - Beni e attività culturali |
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Art. 148. - Definizioni |
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Art. 149. - Funzioni riservate allo Stato1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge lo giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni. 2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali. 3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti: a) opposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati; b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di na |
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Art. 150. - La gestione |
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Art. 151. - Biblioteche pubbliche statali universitarie1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimen |
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Art. 152. - La valorizzazione |
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Art. 153. - La promozione |
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Art. 154. - Commissione per i beni e le attività culturali |
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Art. 155. - Funzioni della commissione |
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Capo VI - Spettacolo |
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Art. 156. - Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo1. Lo Stato svolge i seguenti compiti: a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio; b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni; c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale |
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Capo VII - Sport |
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Art. 157. - Competenze in materia di sport1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla |
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TITOLO V - Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio |
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Capo I - Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio |
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Art. 158. - Oggetto1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia «polizia amministrativa regional |
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Art. 159. - Definizioni1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti |
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Art. 160. - Competenze dello Stato1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1. |
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Art. 161. - Conferimenti alle regioni e agli enti locali1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni e |
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Art. 162. - Trasferimenti alle regioni1. É trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveico |
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Art. 163. - Trasferimenti agli enti locali1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo. 2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; |
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Art. 164. - Abrogazione di norme1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300; b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di in |
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