Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 24/03/2006 n.156. L'articolo 154 così recitava: "1. É istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;

c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;

d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;

e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati."

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