Lettera abrogata dal D. Leg.vo 02/01/2018, n. 1.

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 107 così recitava:

“a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;”

Dalla redazione