Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 22/01/2004 n.42. L'articolo 150 così recitava: "1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell'articolo 17, comma 131, della legge 15.5.97, n. 127, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o ai comuni. --2. La commissione è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1. --- 3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all' articolo 154 esprimono parere. -- 4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'autonomo esercizio delle attività concernenti: ---a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;--b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;---c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.--- 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzativi da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni, province e comuni. -- 6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da trasferire. --7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo. -- 8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al comma 2, la commissione paritetica può essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione."

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