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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 12/08/1982, n. 531
L. 12/08/1982, n. 531
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- L. 23/12/2000, n. 388
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- L. 23/12/1992, n. 498
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- D.L. 29/12/1983, n. 747 (L. 27/02/1984, n. 18)
- L. 27/12/1983, n. 730
- D.L. 12/09/1983, n. 463 (L. 11/11/1983, n. 638)
- L. 26/04/1983, n. 130
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TITOLO I - Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione |
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Art. 1.Il sistema viario di grande comunicazione è composto: a) dalle autostrade, dai trafori alpini, dai raccordi autostradali; |
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Art. 2Al fine di consentire la programmazione degli interventi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, sentite le regioni e il consiglio di amministrazione dell'ANAS, elabora il piano decennale della viabilità di grande comunicazione, tenendo conto del decreto di classificazione previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 1. |
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Art. 3.In deroga a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è autorizzato per gli anni finanziari 1982- |
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TITOLO II - Programma stralcio |
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Art. 4.Per gli anni finanziari 1982-87 è stanziata la somma di lire 800 miliardi da iscrivere in quote annuali nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnate all'ANAS. Con tali fondi, da impiegare secondo i criteri e le modalità di cui al precedente articolo 2, l'ANAS, deve provvedere con priorità alla realizzazione delle seguenti opere: a) compl |
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Art. 5.L'ANAS è autorizzata, nel quadro di tutte le somme a sua disposizione, ad adeguare la viabilità di adduzione ai trafori alpini esis |
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Art. 6.Per l'attuazione degli impegni assunti con la convenzione stipulata a Parigi il 23 febbraio 1973 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, relativa al traforo del Fréjus e ratificata in data 8 marzo 1973, giusta la legge di autorizzazione 18 dicembre 1972, n. 878, l'ANAS provvede a realizzare il collegamento tra Bardonecchia e Rivoli e concorre ad assicurare i fondi necessari per far fronte ai maggiori oneri di costruzione del traforo rispetto a quelli originariamente previsti. A tali fini l'ANAS è autorizzata: |
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Art. 7.In deroga alla disposizione di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492, il consorzio per l'autostrada Messina-Pal |
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Art. 8.In deroga alla disposizione di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla |
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Art. 9. |
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Art. 10.L'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385, è sostituito dal seguente: "La società concessionaria avrà per scopo sociale: |
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Art. 11.Gli azionisti della società Autostrada Torino-Savona S.p.a. possono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, cedere alla società Autostrade S.p.a. la proprietà del pacchetto azionario da ciascuno di essi detenuto, contro pagamento di un prezzo pari al 50 per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte e versate, quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 1980. Quando, a seguito di tali operazioni, il pacchetto azio |
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Art. 12. |
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Art. 13.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la proprietà dei pacchetti azionari delle società Tangenziale di Napoli S.p.a. e Traforo del Monte Bianco S.p.a. detenuta da società del gruppo IRI è tr |
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Art. 15.In attesa della legge di riordino del settore autostradale ed in pendenza del perfezionamento degli atti aggiuntivi di cui al successivo terzo comma, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per tale intervento è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per gli esercizi 1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per far fronte inoltre all'ulteriore accertato fabbisogno di lire 80 miliardi connesso all'applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, è assegnata all'ANAS per l'anno finanziario 1982 una somma di pari importo. All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede: a) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del tesoro; b) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del tesoro; c) per lire 120 miliardi, a valere sulle disponibilità esistenti ed in formaz |
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Art. 16.Il Ministro dei lavori pubblici, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a ricercare intese con la regione siciliana per la costituzione di un consorzio unico di enti pubblici cui trasferire le concessioni relative alle autostrade assentite ai consorzi per l'autostrada Messina-Cata |
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Art. 17.Sono da ritenersi corrisposte a titolo di contributo a carico dello Stato le somme già pagate e da pagarsi per conto dei consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela: |
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Art. 18.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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