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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Coesione Terr. e Mezzogiorno 09/11/2017, n. 174
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- D.P.C.M. 05/08/2019, n. 134
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[Premessa]IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n.123, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto i |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni: a) “Banca finanziatrice”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, aderente alla Convenzione di cui al comma 14, articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91; b) “Capo Dipartimento”: Capo Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; c) “Codice dell’Amministrazione digitale”: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni; d) “Contributo a fondo perduto”: contributo erogato dal Soggetto gestore pari al trentacinque per cento del Finanziamento; e) “Contributo in conto interessi”: contributo concesso in misura pari agli in |
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Art. 2. - Oggetto e finalità1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 91/2017, attua la misura incentivante “Resto al Sud”, individua i criteri di dettaglio per l’ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa, le |
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Art. 3 - Requisiti soggettivi1. I soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purché risultino già costituiti, al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all’estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell’istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative e le società tra professionisti. 2. Il soggetto beneficiario, anche nel caso in cui l’am |
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Art. 4. - Avvio progetti imprenditorialiI progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero a |
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Art. 5. - Procedura di accesso alle agevolazioni1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi pubblicati con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2 del presente regolamento, e pubblicati dal Soggetto gestore in un’apposita sezione del suo sito. Le domande possono essere presentate a partire dalla data indicata dal provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2. Le domande devono essere firmate digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica in caso di PMI costituenda, e devono essere corredate dal progetto imprenditoriale |
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Art. 6. - Spese ammissibili1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese, di cui all’articolo 4, necessarie alle finalità del programma di spesa, sostenute dal soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie: a) opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa all’attività del soggetto beneficiario nel limite massimo del trenta per cento del programma di spesa; |
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Art. 7. - Agevolazioni concedibili1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse tenuto conto di quanto disciplinato dal decreto-legge n. 91/2017 e, con riferimento agli specifici settori in cui operano i soggetti beneficiari, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dai Regolamenti de minimis. La verifica del rispetto dei massimali de minimis tiene conto anche dell’agevolazione, in termini di ESL, derivante dalla concessione della garanzia. 2. Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti richiedenti, già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l’importo massimo del finanziamento è pari a 50.000 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.0 |
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Art. 8. - Cumulo delle agevolazioniLe agevolazioni di cui al presente regolamento sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse all’impresa a titolo di de minimis, nei limiti |
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Art. 9. - Valutazione istruttoria1. Le richieste di agevolazione, corredate dalla documentazione di cui all’articolo 5, comma 2, sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione di cui all’articolo 5 comma 1. Il Soggetto gestore termina l’istruttoria entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi del comma 7, da parte del Soggetto gestore, sono sospesi i termini di cui al periodo precedente, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi di comunicazione dei motivi ostativi di cui all’articolo 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il procedimento di valutazione comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3, e l’esame di merito, regolato dal seguente comma 4. 3. La verifica dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento relativamente alle caratteristiche dei soggetti richiedenti e alle c |
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Art. 10. - Provvedimento di concessione1. Il provvedimento di concessione individua l’iniziativa ammessa e l’ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l’attuazione dell&rs |
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Art. 11. - Erogazione delle agevolazioni1. L’erogazione del contributo a fondo perduto avviene su richiesta del soggetto beneficiario firmata digitalmente dal legale rappresentante, mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a due. Le richieste dovranno essere inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi pubblicati con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2; tali schemi sono, inoltre, resi disponibili dal Soggetto gestore, in un’apposita sezione del suo sito. Il mancato utilizzo dei predetti schemi nonché l’invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta. 2. La prima richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto può avvenire soltanto successivamente all’avvenuta erogazione del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice. La richiesta, inoltre, deve riguardare almeno il cinquanta per cento del programma di spesa, ed avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione att |
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Art. 12. - Variazioni1. Non sono consentite variazioni relative alla localizzazione dell’unità produttiva ed all’attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto |
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Art. 13. - Revoche1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora: a) sia verificata l’assenza di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto beneficiario e non sanabili; b) I soggetti di cui “all’articolo 3, commi 1 e 3,” N3, successivamente all’ottenimento del provvedimento di concessione risultino titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto prima della completa restituzione del finanziamento bancario; |
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Art. 14. - Vigilanza, controlli e ispezioni1. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore, può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di |
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Art. 15. - Attività di monitoraggio della misura1. L’Agenzia per la Coesione territoriale, nell’ambito delle proprie competenze, garantisce il monitoraggio delle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari, sulla base dei dati forniti dal Soggetto gestore della misura, in modo che sia assicurata comunq |
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Art. 16. - Entrata in vigoreIl presente regolamento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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