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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 06/10/2018, n. 127
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- D.L. 14/06/2019, n. 53 (L. 08/08/2019, n. 77)
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideter |
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Capo I - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139 |
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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 1391. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 2) al comma 1: 2.1. all’alinea le parole: «Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigen |
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Capo II - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217 |
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Art. 2. - Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 2171. Il Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente: «Titolo I (Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Capo I (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative). Sezione I (Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori antincendi). Art. 1 (Istituzione dei ruoli). — 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: “Corpo nazionale”, che espleta funzioni operative: a) ruolo dei vigili del fuoco; b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; c) ruolo degli ispettori antincendi. 2. Fatto salvo quanto specificato nel presente capo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell’espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto. 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco. 4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto. Art. 2 (Funzioni di polizia giudiziaria). — 1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all’articolo 1, nell’assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all’esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. 2. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all’esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 3. Il personale appartenente ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all’esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Sezione II (Ruolo dei vigili del fuoco). — Art. 3 (Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco). — 1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vigile del fuoco; b) vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco coordinatore. Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco). — 1. Ferme restando l’unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa, il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell’ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l’utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione; conduce automezzi e mezzi; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell’accesso al ruolo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali è abilitato e ha competenza specifica. 2. Al vigile del fuoco coordinatore possono essere, altresì, conferiti incarichi di coordinamento di più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell’attività operativa, in assenza di personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, assume la funzione di capo partenza, ai sensi del regolamento di servizio di cui all’articolo 240. Art. 5 (Accesso al ruolo dei vigili del fuoco). — 1. L’accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) qualità morali e di condotta previste dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. La riserva di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, è elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all’articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1. 4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all’articolo 6. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell’ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all’articolo 6, il coniuge e i figli superstiti nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 6. Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell’eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonché i criteri di formazione della graduatoria finale. Art. 6 (Corso di formazione per allievi vigili del fuoco). — 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica. 2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e sono sottoposti a selezione attitudinale per la futura assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato “Dipartimento”, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l’esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all’espletamento del periodo di applicazione pratica. 3. L’applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine della stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di idoneità formulato dal dirigente del comando o dell’ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a cinque anni. 4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del dirigente del comando o dell’ufficio presso cui hanno prestato servizio. 5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione ovvero se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell’esame teorico-pratico. Art. 7 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). — 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all’articolo 6: a) gli allievi che non superino l’esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione; b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo; c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso; d) gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4; e) gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l’assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell’idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall’amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; g) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l’assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli allievi sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. 2. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l’espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l’amministrazione. Art. 8 (Promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale). — 1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. 2. Il servizio prestato durante il corso di formazione di cui all’articolo 6 è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco. 3. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco esperto che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l’attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Art. 9 (Promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale). — 1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. 2. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l’attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Sezione III (Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto) Art. 10 (Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto) 1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) capo squadra; b) capo squadra esperto; c) capo reparto. Art. 11 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). — 1. Ferme restando l’unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, il personale con le qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto provvede agli interventi preliminari ed esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso e li controlla; svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l’utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, assicurandone la verifica e la manutenzione; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell’immissione in ruolo; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti nonché l’impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell’ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all’attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell’ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l’attività di addestramento; partecipa alle attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; assicura lo svolgimento di attività per le quali abbia conseguito specifiche abilitazioni. 2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell’attività operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto. 3. Nell’espletamento dei compiti di istituto, i capo reparto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli che espletano funzioni operative; assicurano l’intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, l’impiego di risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all’efficienza di materiali e di mezzi in dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell’ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all’attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell’ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano all’attività di addestramento e la coordinano; partecipano all’attività di formazione e di vigilanza; assicurano lo svolgimento di attività per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio e telecomunicazioni, e sovrintendono alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell’ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l’attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. Agli stessi può essere, altresì, conferito l’incarico di responsabile di distaccamento. Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). — 1. L’accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l’ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell’ordine, l’anzianità di qualifica, l’anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l’esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell’ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 5. L’assegnazione dei capi squadra alle sedi di servizio è effettuata in relazione alle esigenze operative del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli interessati, nell’ambito delle sedi indicate dall’amministrazione in proporzione alle carenze presenti negli organici. 6. Qualora, all’esito della procedura concorsuale di cui al presente articolo, permangano rilevanti carenze di organico nella qualifica di capo squadra tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso straordinario, anche su base provinciale, per l’accesso alla predetta qualifica cui è ammesso a partecipare il personale che abbia maturato complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco. 7. Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell’esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale. Art. 13 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale). — 1. È dimesso dal corso di formazione professionale di cui all’articolo 12, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell’ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. 2. Il personale che sia stato assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, se l’assenza è stata determinata da maternità è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto. Art. 14 (Promozione alla qualifica di capo squadra esperto). — 1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Art. 15 (Promozione alla qualifica di capo reparto). — 1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, ai capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento. Art. 16 (Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto). — 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di capo reparto che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l’attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di “esperto”. Sezione IV (Ruolo degli ispettori antincendi) Art. 17 (Articolazione del ruolo degli ispettori antincendi). — 1. Il ruolo degli ispettori antincendi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) ispettore antincendi; b) ispettore antincendi esperto; c) ispettore antincendi coordinatore. Art. 18 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi). — 1. Nell’espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori antincendi collabora all’organizzazione dei servizi di soccorso e partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalità superiori all’attività di organizzazione e partecipa a quella di gestione generale della struttura cui è assegnato; in relazione alla professionalità posseduta e all’esperienza acquisita, collabora alla formazione dei piani di intervento e redige progetti particolareggiati, curandone l’attuazione; partecipa alle attività ed ai procedimenti di prevenzione incendi, con grado di complessità commisurato al livello di competenza tecnica posseduta; sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori di organi collegiali e di commissioni; in relazione alle competenze possedute, partecipa all’attività di coordinamento, monitoraggio e verifica dell’attuazione di progetti e piani organizzativi e svolge, ove previsto, attività tecnico-ispettive; partecipa alla redazione degli atti dell’ufficio cui è assegnato e redige quelli di diretta competenza, connessi al servizio espletato; collabora all’espletamento delle procedure contrattuali per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, ricerca di mercato e collaudo; partecipa al coordinamento delle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; collabora e partecipa alla gestione e all’attuazione dell’attività di formazione del personale del Corpo nazionale e, sulla base delle competenze specifiche possedute, partecipa in qualità di componente alle commissioni d’esame; in caso di contingente necessità, attua direttamente i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, può esercitare, per contingenti esigenze operative, attività che richiedono specifiche competenze professionali di cui sia in possesso. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi può essere, altresì, preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell’ufficio dirigenziale cui è assegnato e può espletare l’incarico di responsabile di distaccamento di particolare rilevanza. 2. Ferme restando l’unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, gli ispettori antincendi coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l’esperienza di servizio; seguono l’attuazione di progetti attinenti alle competenze specialistiche possedute e, ove previsto, svolgono compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attività; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Agli ispettori antincendi coordinatori, in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso, di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente. Art. 19 (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi). — 1. L’accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto. 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall’articolo 20. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l’ordine della graduatoria di merito. 3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell’ordine, la qualifica, l’anzianità di qualifica, l’anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori antincendi in prova, nell’ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all’articolo 21, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 20, comma 2. 7. Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell’eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi di formazione di cui agli articoli 21 e 23, conserva la qualifica rivestita all’atto dell’ammissione. 9. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, vincitore dei concorsi di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di ispettore e di ispettore esperto. Art. 20 (Concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi). — 1. L’accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell’ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell’ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d); f) qualità morali e di condotta previste dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. A parità di merito, l’appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall’ordinamento vigente. Art. 21 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore antincendi). — 1. I vincitori del concorso pubblico di cui all’articolo 20 sono nominati ispettori antincendi in prova. Il periodo di prova ha la durata di nove mesi, di cui sei mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l’Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l’assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 2. Al termine dei sei mesi del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche previste ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l’ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori antincendi in prova riconosciuti idonei sono avviati all’espletamento del tirocinio tecnico-operativo. 3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, gli ispettori antincendi in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori antincendi. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2. 4. Gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il tirocinio medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 5. Gli ispettori antincendi durante i primi sei mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo al fine di addestramento o per eccezionali esigenze di servizio. In tali casi rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell’esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 7. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 8. L’assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell’ambito delle sedi indicate dall’amministrazione. Art. 22 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). — 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all’articolo 21 gli ispettori antincendi in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall’articolo 21, comma 4; e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psicofisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l’assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l’espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l’amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. Art. 23 (Concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi). — 1. L’accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-professionale, da individuarsi con decreto del Ministro dell’interno. 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l’Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l’assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato l’esame finale ricevono il giudizio di idoneità al servizio d’istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, e conseguono la nomina a ispettori antincendi. Gli esiti dell’esame determinano l’ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame finale, nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità. 5. L’assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell’ambito delle sedi indicate dall’amministrazione. Art. 24 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). — 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all’articolo 23 gli ispettori antincendi in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione; c) dichiarino di rinunciare al corso; d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f); e) siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica; f) che siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l’assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto. Art. 25 (Promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto). — 1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all’articolo 21 e del corso di formazione di cui all’articolo 23, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall’articolo 134. Art. 26 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti). — 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l’attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Art. 27 (Promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore). — 1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, agli ispettori antincendi esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall’articolo 134 e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento. Art. 28 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi coordinatori). — 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l’attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Capo II (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche). — Sezione I (Istituzione dei ruoli del personale specialista). — Art. 29 (Ruoli del personale specialista). — 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche: a) ruoli delle specialità aeronaviganti; b) ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori. 2. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale degli altri ruoli che espleta funzioni operative, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui è direttamente responsabile. 3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto. Sezione II (Ruoli delle specialità aeronaviganti). Art. 30 (Articolazione dei ruoli delle specialità aeronaviganti). — 1. Le specialità aeronaviganti sono articolate nei seguenti ruoli: a) ruolo dei piloti di aeromobile; b) ruolo degli specialisti di aeromobile; c) ruolo degli elisoccorritori. 2. Il ruolo dei piloti di aeromobile è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: |
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Art. 3. - Modifiche al titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 2171. Il titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente: «Titolo II (Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). — Capo I (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative). — Art. 141 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative). — 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative: a) ruolo dei direttivi; b) ruolo dei dirigenti. 2. Il ruolo dei direttivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vice direttore; b) direttore; c) direttore vicedirigente. 3. Il ruolo dei dirigenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) primo dirigente; b) dirigente superiore; c) dirigente generale. 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al capo del Corpo nazionale è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti dei dirigenti generali del Corpo. 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto. Art. 142 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative). — 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti cui all’articolo 141 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che rivestono l’incarico di comandante dei vigili del fuoco, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. 2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all’attività del dirigente responsabile della struttura a cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative e di distretti di particolare rilevanza, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell’ufficio cui è assegnato, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell’attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua, con piena autonomia, gli interventi nell’area di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, verificandone risultati e costi; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell’attività di istruzione e di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d’esame. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente, i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l’esercizio di funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all’articolo 201, assicura altresì le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all’assegnazione di un direttore vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa. 3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell’espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l’efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all’espletamento dei servizi di istituto nell’ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall’articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dall’articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e dall’articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle articolazioni di servizio minori, anche territoriali, poste alle loro dipendenze; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all’efficace ed efficiente espletamento degli stessi. 4. Il primo dirigente cui viene affidato l’incarico di comunicazione in emergenza, individuato nella tabella B allegata al presente decreto, dirige, coordina e sovrintende alla redazione dei piani di comunicazione in emergenza, anche attraverso l’utilizzo di reti sociali virtuali; cura a livello nazionale i rapporti con la stampa e con gli organi di informazione; svolge funzioni di raccordo delle attività di comunicazione in emergenza espletate dalle strutture territoriali del Corpo nazionale. Art. 143 (Accesso al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative). — 1. L’accesso alla qualifica di vice direttore avviene mediante concorso pubblico, per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell’ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d); f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell’amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso; g) qualità morali e di condotta previste dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione. 2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell’ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l’accesso alla qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parità di merito, l’appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall’ordinamento vigente. 5. Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell’eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. Art. 144 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore). — 1. I vincitori del concorso di cui all’articolo 143 sono nominati vice direttori in prova. Il periodo di prova ha la durata di dodici mesi, di cui nove mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l’Istituto superiore antincendi, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco. 2. Al termine dei nove mesi del corso di formazione, i vice direttori in prova sostengono un esame all’esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 145, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 3. I vice direttori in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di vice direttore, secondo l’ordine della graduatoria di fine corso. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all’atto dell’ammissione. 5. I vice direttori in prova, qualora siano impiegati nello svolgimento di servizi di istituto, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell’esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 7. I vice direttori sono assegnati ai servizi di istituto presso i comandi dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L’individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 150, comma 1. 8. L’assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria di fine corso, nell’ambito delle sedi indicate dall’amministrazione. 9. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole. Art. 145 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). — 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all’articolo 144 i vice direttori in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall’articolo 144, comma 2; e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione; f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h); g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cento giorni, anche non consecutivi, se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cento giorni, anche non consecutivi, se l’assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l’espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l’amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. Art. 146 (Promozione alla qualifica di direttore). — 1. La promozione alla qualifica di direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, ai vice direttori che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 203, comma 3. 2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all’articolo 144 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1. Art. 147 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente). — 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 203, comma 3. Art. 148 (Accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative). — 1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi. 2. L’accesso alla qualifica del primo dirigente che espleta le funzioni di cui all’articolo 142, comma 4, avviene mediante apposito scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti di cui al presente capo, nonché quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui al capo II, che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 203, comma 3. In ogni caso è ammesso allo scrutinio il personale direttivo che abbia svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi. 3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l’ammissione al corso di formazione e nell’esame finale del corso. 4. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l’Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all’esercizio delle funzioni dirigenziali. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell’esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 3. Art. 149 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore). — 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 203, comma 3. 2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche. Art. 150 (Percorso di carriera). — 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori vicedirigenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale. 2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale. Art. 151 (Nomina a dirigente generale). — 1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, nei limiti delle disponibilità di organico. 2. Con decreto del Ministro dell’interno, su designazione del consiglio di amministrazione, è costituita, con cadenza biennale, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento che la presiede, dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il medesimo decreto sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l’altro in servizio presso le strutture periferiche. 3. La commissione consultiva individua, nella misura pari a due volte il numero dei posti disponibili, con un minimo di tre unità, il personale in possesso della qualifica di dirigente superiore idoneo alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell’intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali, nonché dell’attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. 4. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso. 5. Il Ministro dell’interno individua, tra i dirigenti superiori indicati dalla commissione, quelli da proporre al Consiglio dei ministri. Art. 152 (Capo del Corpo nazionale). — 1. Il capo del Corpo nazionale, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell’articolo 141, comma 4, al capo del Corpo nazionale è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Il capo del Corpo nazionale è individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno. Capo II (Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente) Sezione I (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali) Art. 153 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali). — 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali: a) ruolo dei direttivi logistico-gestionali; b) ruolo dei dirigenti logistico-gestionali. 2. Il ruolo dei direttivi logistico-gestionali è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vice direttore logistico-gestionale; b) direttore logistico-gestionale; c) direttore vicedirigente logistico-gestionale. 3. Il ruolo dei dirigenti logistico-gestionali è costituito dalla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale. 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: primo dirigente logistico-gestionale, direttivi logistico-gestionali. 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali è fissata nella tabella A allegata al presente decreto. Art. 154 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali). — 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali di cui all’articolo 153 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni logistico-gestionali implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all’assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. 3. Il personale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all’attività del dirigente responsabile dell’ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell’ambito dell’ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; predispone l’attività istruttoria ed adotta atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza, anche aventi un elevato grado di complessità; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolge attività di studio, di ricerca e di verifica per l’applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; può svolgere le funzioni di consegnatario, economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, anche curando la predisposizione dei relativi atti, provvedendo alle attività di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell’attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni di esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, altresì, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti amministrativi di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l’esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all’articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente logistico-gestionale, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, il direttore logistico-gestionale assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente logistico-gestionale della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all’assegnazione di un direttore vicedirigente logistico-gestionale di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa. 4. I dirigenti logistico-gestionali, nell’espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalità e l’efficienza; controllano l’attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi e contabili, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l’attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all’articolo 141, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere giuridico, amministrativo e contabile. Art. 155 (Accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali). — 1. L’accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale a indirizzo giuridico ed economico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell’ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; e) qualità morali e di condotta previste dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione. 2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l’ammissione al concorso di cui al comma 1. 3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È |
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Art. 4. - Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 2171. Il Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente: «Titolo IV (Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale). — Capo I (Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l’estinzione del rapporto di impiego). — Art. 231 (Accesso al Corpo nazionale). — 1. L’accesso al Corpo nazionale avviene con le seguenti modalità: a) concorso pubblico ovvero, limitatamente all’accesso nel ruolo degli operatori e degli assistenti, mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell’elenco anagrafico presso il centro per l’impiego, con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio; b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, nei limiti previsti dagli articoli 5, 19, 71, 78, 90, 102 e 114. Ferma restando la non applicazione dell’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni di cui alla presente lettera avvengono nel limite di due punti percentuali calcolati sull’organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni operative, di cui un punto percentuale in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, e un ulteriore punto percentuale nell’ambito delle ordinarie facoltà assunzionali; c) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d’Aosta, nei limiti stabiliti dall’articolo 232. 2. È escluso l’accesso al Corpo nazionale in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare è escluso l’accesso dall’esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale, l’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l’articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all’impiego incondizionati. 3. È abrogato l’articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850. Art. 232 (Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d’Aosta). — 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d’Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente al personale dei ruoli operativi in possesso del prescritto titolo di studio. 2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all’accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati dal richiedente la mobilità, che conserva l’anzianità di servizio maturata nell’amministrazione di provenienza. 3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d’Aosta possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Art. 233 (Comando e collocamento fuori ruolo). — 1. Il personale del Corpo nazionale, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente. 2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non può avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata è raddoppiata per il personale di livello dirigenziale. 3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell’amministrazione di destinazione. |
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Art. 5. - Modifiche al Titolo VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 2171. Il Titolo VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente: «Titolo VI (Norme di inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie) Capo I (Norme di inquadramento) Art. 245 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco). — 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco. 2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto. 3. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto. 4. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l’attribuzione di uno scatto convenzionale. 5. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l’attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 7. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 8. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l’attribuzione di uno scatto convenzionale. 9. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all’articolo 9, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l’attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l’ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell’attribuzione dello scatto convenzionale, l’anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l’anzianità eccedente quella minima richiesta per l’inquadramento. Art. 246 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). — 1. Il personale con la qualifica di capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra. 2. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto. 3. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4. 4. Il personale con la qualifica di capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto. 5. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto con l’attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di “esperto”. 6. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto con l’attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di “esperto”. 7. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l’ordine del ruolo di provenienza. 8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2 e 4, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell’attribuzione dello scatto convenzionale, l’anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l’anzianità eccedente quella minima richiesta per l’inquadramento. Art. 247 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi). — 1. Il personale con la qualifica di vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi. 2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi. 3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. 4. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. 5. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l’attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l’attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore. 9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato “esperto” è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore con l’attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l’ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell’attribuzione dello scatto convenzionale, l’anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l’anzianità eccedente quella minima richiesta per l’inquadramento. Art. 248 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei pilota di aeromobile e del ruolo degli specialisti di aeromobile). — 1. Il personale in possesso del brevetto di pilota di aeromobile o del brevetto di specialista di aeromobile, già in servizio presso i reparti volo e gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo e il soccorso tecnico del Dipartimento, è inquadrato, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco o di specialista di aeromobile vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l’attribuzione di uno scatto convenzionale; e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l’attribuzione di uno scatto convenzionale; f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con l’attribuzione di uno scatto convenzionale; i) vigile del fuoco coordinatore, al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all’articolo 9, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con l’attribuzione di uno scatto convenzionale. 3. Il personale che riveste la qualifica di: a) capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo squadra o di specialista di aeromobile capo squadra; b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo squadra esperto o di specialista di aeromobile capo squadra esperto; c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui alla lettera d); |
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Art. 6. - Modifiche alle Tabelle A, B e C del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 2171. La tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto. |
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Art. 7. - Abrogazioni1. I Titoli III e V del decre |
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Capo III - MODIFICHE AL CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 97 |
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Art. 8. - Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 971. La rubrica del capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è sostituita dalla seguente: «Ruoli ad esaurimento». 2. L’articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è sostituito dal seguente: «Art. 13 (Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). — 1. I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono riarticolati come di seguito: a) ruolo dei vigili del fuoco AIB, distinto nelle qualifiche di vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco esperto AIB e vigile del fuoco coordinatore AIB; b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB, distinto nelle qualifiche di capo squadra AIB, capo squadra esperto AIB e capo reparto AIB; c) ruolo degli ispettori antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di ispettore antincendi AIB, ispettore antincendi esperto AIB e ispettore antincendi coordinatore AIB; d) ruolo dei direttivi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore AIB, direttore AIB e direttore vicedirigente AIB; e) ruolo dei dirigenti AIB, distinto nelle qualifiche di primo dirigente AIB e dirigente superiore AIB; f) ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore speciale antincendi AIB, direttore speciale antincendi AIB e direttore coordinatore speciale antincendi AIB. 2. Il personale già inquadrato nei ruoli ad esaurimento AIB secondo le corrispondenze indicate nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è reinquadrato nei ruoli e nelle qualifiche istituite con il presente articolo ai sensi del titolo VI, capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e mantiene la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli e qualifiche del personale che espleta funzioni operative del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, polizia giudiziaria, progressione in carriera e trattamento economico. Il medesimo personale continua a svolgere le funzioni previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 3. In relazione alle cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli ad esaurimento AIB di cui al presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 4. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio AIB, eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli ad esaurimento AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale, senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli ad esaurimento AIB.». 3. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 13-bis (Istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento). — 1. In relazione alla soppressione di ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disposta nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, sono istituiti i seguenti ruoli, nei quali viene inquadrato il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative; b) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista; c) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche; d) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici; e) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi. Art. 13-ter (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative). — 1. In un’apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, articolato nelle seguenti qualifiche: 1) vice direttore speciale; 2) direttore speciale; 3) direttore coordinatore speciale. 2. Il personale in possesso dal 1° gennaio 2006 della qualifica di ispettore antincendi esperto è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4. 3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 4 e 2. 4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale. 5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore speciale. 6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 8 e 7. 7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato “esperto” è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale. 9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l’ordine del ruolo di provenienza. 10. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l’anzianità eccedente quella minima richiesta per l’inquadramento. 11. La promozione alla qualifica di direttore speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, ai vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. 12. La promozione alla qualifica di direttore coordinatore speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, ai direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. 13. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l’attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 14. È escluso dall’inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l’inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo. 15. È altresì escluso dall’inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 16. Il personale escluso dall’inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 14 e 15 è inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi ai sensi dell’articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 17. Il personale di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e specifica professionalità inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Il personale del ruolo dei direttivi speciali riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. Il medesimo personale esercita le predette funzioni coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge, nell’ambito dell’ufficio cui è assegnato, funzioni di direzione di unità organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell’ufficio cui è assegnato, con diretta responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell’attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell’ambito di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, monitorandone risultati e costi; partecipa alle procedure contrattuali per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell’attività di istruzione e formazione del personale d |
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Capo IV - MODIFICHE AL CAPO IV DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 97 |
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Art. 9. - Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 971. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica l’articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217». 2. Dopo l’articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 14-bis (Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità nautiche). — 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 250 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al fine di garantire la continuità del servizio di soccorso pubblico, il personale specialista nautico in possesso sia del brevetto di nautico di coperta sia del brevetto di nautico di macchina può essere impiegato, temporaneamente, per un periodo non superiore a cinque anni, in attività specialistiche nautiche non ricomprese nel ruolo di appartenenza. Art. 14-ter (Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti). — 1. In prima applicazione, il personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti è posto alle |
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Capo V - MODIFICHE AL CAPO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 97 |
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Art. 10. - Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 971. L’articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è sostituito dal seguente: «Art. 16 (Clausola di salvaguardia retributiva). — 1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è disposta annualmente con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio. 2. Nelle more del perfezionamento del decreto di cui al comma 1, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività svolte nel primo semestre di ciascun anno, è autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all’anno precedente.». 2. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 17-bis (Disposizioni economic |
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Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E COPERTURA FINANZIARIA |
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Art. 11. - Copertura finanziaria1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari ad euro 16.030.000 annui a decorr |
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Art. 12. - Disposizioni transitorie e finali01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui |
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Allegato 1 (art. 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)
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Sostituisce la tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217(articolo 6) “Tabella A (prevista dagli articoli 1, 29, 68, 124, 129, 141, 153, 162, 171, 178, 188, 213 e 241) DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
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Sostituisce la tabella B del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217(articolo 6) “Tabella B (prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189) QUALIFICHE DEI DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E INCARICHI DI FUNZIONE AD ESSI CONFERIBILI Dirigenti con funzioni operative
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Tabella C(prevista dall'articolo 262) MISURE DELLO STIPENDIO TABELLARE, DELLE INDENNITÀ DI RISCHIO E MENSILE E DELL'ASSEGNO DI SPECIFICITÀ DEL |
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