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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 26/06/2015, n. 105
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 15/05/2024, n. 63 (L. 12/07/2024, n. 101)
- D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 01/07/2016, n. 148
- D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 29/09/2016, n. 200
- D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 06/06/2016, n. 138
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Cons |
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1. - Finalità1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente. 2. L |
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Art. 2. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti, come definiti all’articolo 3. 2. Il presente decreto non si applica: a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari; b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze; c) salvo quanto previsto al comma 4, al trasporto di sostanze p |
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Art. 3. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «stabilimento»: tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore; b) «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell’allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1; c) «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1; d) «stabilimento adiacente»: uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da |
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Art. 4. - Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del gestore o di altro soggetto interessato, valuta, al fine della comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 6, se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1, o elencata nella parte 2 dell’allegato 1, provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Il Ministero, ai fini della valutazione, si avvale dell’Istituto superiore per la protezione ambientale (di seguito ISPRA) e degli altri organi tecnici nazionali di cui all’articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza. 2. Detta valutazione, effettuata in base ai criteri e con le modalità definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell’ |
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CAPO II - COMPETENZE |
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Art. 5. - Funzioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre alle funzioni previste dal presente decreto legislativo in merito a valutazioni e controlli, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e provvede allo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti. 2. Al fine dello scambio di informazioni nell’ambito dell’Unione europea il Ministero: |
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Art. 6. - Funzioni del Ministero dell’interno1. Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministero dell’interno istituisce, nell’ambito di ciascuna regione, un Comitato tecnico regionale (CTR). 2. Il Ministero dell’interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l’ISPRA, predispone il piano nazionale di ispezioni di cui all’articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti |
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Art. 7. - Funzioni della Regione1. La Regione o il soggetto da essa designato relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore: a) predispone il piano regionale di ispezioni di cui |
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Art. 8. - Funzioni degli altri enti territoriali1. Il Comune esercita le funzioni: |
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Art. 9. - Organi tecnici nazionali e regionali1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, i |
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Art. 10. - Comitato tecnico regionale: composizione e funzionamento1. Il Comitato tecnico regionale (CTR) è composto da: a) il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, con funzione di presidente; b) tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente; c) il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio; d) un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente; |
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Art. 11. - Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, della salute, delle Regioni e Province autonome, dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) e dell’Unione Province Italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell’INAIL, dell’Istituto superiore di sanità nonché, in rappresentanza del Sistema |
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CAPO III - ADEMPIMENTI |
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Art. 12. - Obblighi generali del gestore1. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilev |
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Art. 13. - Notifica1. Il gestore dello stabilimento è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al comma 5, al CTR, alla Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l’ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, entro i seguenti termini: a) per i nuovi stabilimenti, centottanta giorni prima dell’inizio della costruzione o sessanta giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose; b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento. 2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell’autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente, contiene le seguenti informazioni: a) il nome o la ragione sociale del gestore e l’indirizzo completo dello st |
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Art. 14. - Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti1. Il gestore dello stabilimento redige un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza; tale politica è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. 2. Il documento di cui al comma 1 è redatto secondo le linee guida def |
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Art. 15. - Rapporto di sicurezza1. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore redige un rapporto di sicurezza. 2. Il rapporto di sicurezza, di cui il documento previsto all’articolo 14, comma 1, è parte integrante, deve dimostrare che: a) il gestore ha messo in atto, secondo gli elementi dell’allegato 3, come specificati nelle linee guida di cui all’allegato B, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione; b) sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente; c) la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un r |
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Art. 16. - Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza1. Chiunque intende realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore, prima di dare inizio alla costruzione degli im |
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Art. 17. - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza1. Il CTR di cui all’articolo 10 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’articolo 15, con oneri a carico dei gestori, e adotta altresì il provvedimento conclusivo. Ove lo stabilimento sia in possesso di autorizzazioni ambientali, il CTR esprime le proprie determinazioni tenendo conto delle prescrizioni ambientali. 2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’articolo 18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l’esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento |
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Art. 18. - Modifiche di uno stabilimento1. In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno st |
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Art. 19. - Effetto domino1. Il CTR, in accordo con la regione o il soggetto da essa designato, in base alle informazioni fornite dai gestori ai sensi degli articoli 13 e 15, ovvero acquisite a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive o mediante le ispezioni svolte ai sensi dell’articolo 27, sulla base dei criteri definiti all’allegato E, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, dandone comunicazione ai gestori degli stabilimenti interessati. 2. Qualora il CTR o la regione o il soggetto da essa designato dispongano di ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite dai gestori ai sensi degli articoli 13 e 15, relativamente a quanto indicato all’articolo 13, comma 2, lettera |
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Art. 20. - Piano di emergenza interna1. Per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il gestore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interna da adottare nello stabilimento nei seguenti termini: a) per i nuovi stabilimenti, prima di iniziare l’attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose; b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interna predisposto anteriormente a tale data, in conformità alle disposizioni di cui |
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Art. 21. - Piano di emergenza esterna1. Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il piano di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l’attuazione. 2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dell’istruttoria di cui all’articolo 17, ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove disponibili. 3. Il piano è comunicato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, all’ISPRA, al Ministero dell’interno, al Dipartimento della protezione civile, nonché al CTR e alla regione o al soggetto da essa designato e ai sindaci, alla regione e all’ente territoriale di |
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Art. 22. - Assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione1. Nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengono conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, nei casi di: a) insediamenti di stabilimenti nuovi; b) modifiche degli stabilimenti di cui all’articolo 18, comma 1; c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. 2. Nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti territoriali, nell’elaborazione e nell’adozione degli strumenti di pianificazione dell’assetto del territorio, tengono conto, in base agli elementi informativi acquisiti ai sensi del comma 8, della necessità di: a) prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto; |
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Art. 23. - Informazioni al pubblico e accesso all’informazione1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti. 2. Le informazioni detenute dalle autorità competenti in applicazione del presente decreto sono messe a disposizione del pubblico che ne faccia richiesta, con le modalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 3. La divulgazione delle informazioni prevista del presente decreto può essere rifiutata o limitata dall’autorità competente nei casi previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. |
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Art. 24. - Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale1. Il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici nei seguenti casi: a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all’articolo 22 del presente decreto; b) modifiche di stabilimenti di cui all’articolo 18, qualora tali modifiche siano soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio di cui all’articolo 22; c) creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l’ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell’urbanizzazione di cui all’articolo 22. 2. In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere di cui al comma 1 è espresso nell’ambito di tale procedimento, con |
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Art. 25. - Accadimento di incidente rilevante1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, è tenuto a: a) adottare le misure previste dal piano di emergenza interna di cui all’articolo 20 e, per gli stabilimenti di soglia inferiore, dalle pianificazioni e dalle procedure predisposte nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza di cui all’articolo 14, comma 5, e all’allegato 3; |
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Art. 26. - Informazione sull’incidente rilevante1. In caso di incidente rilevante rispondente ai criteri di cui all’allegato 6 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non appena possibile, predispone un sopralluogo, ai fini della raccolta e comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c) , delle seguenti informazioni: a) data, ora e luogo dell’incidente, nome del gestore ed indirizzo dello stabilimento interessato; |
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Art. 27. - Ispezioni1. Le ispezioni previste dal presente decreto devono essere adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare: a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante; b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all’interno ed all’esterno del sito; c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata ai sensi del presente decreto descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento; d) che le informazioni di cui all’articolo 23 siano rese pubbliche. 2. Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui allegato H. 3. Il Ministero dell’interno predispone, in collaborazione con ISPRA, un piano nazionale di ispezioni, riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale; le regioni predispongono piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell’ambito dei rispettivi territori. Il Ministero de |
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CAPO IV - SANZIONI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE ED ABROGAZIONI |
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Art. 28. - Sanzioni1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all’articolo 13, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all’articolo 15 o di redigere il documento di cui all’articolo 14, entro i termini previsti, è punito con l’arresto fino a un anno o con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila. 2. Il gestore che omette di presentare le informazioni di cui all’articolo 13, comma 4, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro diecimila a euro sessantamila. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o alle eventual |
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Art. 29. - Disposizioni finanziarie1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a car |
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Art. 30. - Disposizioni tariffarie1. Alle istruttorie tecniche di cui agli articoli 4, 5, commi 2, lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera |
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Art. 31. - Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore1. Per lo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore si applicano le modalità di cui all’allegato L. 2. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono inviati dal CTR agli organi competenti perché ne tengano conto nell’ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, sanitaria e urbanistica, in particolare dal: |
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Art. 32. - Norme finali e transitorie1. Le procedure relative alle istruttorie e ai controlli di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le autorità competenti, ai sensi del citato decreto legislativo, sono concluse dalle medesime autorità previo adeguamento, ove necessario, alle disposizioni di cui al presente decreto. Le predette istruttorie sono concluse entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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Art. 33. - Riferimenti normativi e abrogazione di norme1. Si applicano, per quanto compatibili, le seguenti disposizioni: b) l’articolo 5, allegato I, capitolo 2, e allegato II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93; c) la legge 19 maggio 1997, n. 137; d) il decreto del Ministro dell’ambiente 15 maggio 1996, recante procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento di attività di travaso di autobotti e ferro cisterne, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1996, n. 155; |
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Allegato 1 - Sostanze pericoloseLe sostanze pericolose comprese nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 della parte 1 del presente allegato sono soggette alle quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1. Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.
PARTE 1 - Categorie delle sostanze pericolose La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:
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Allegato 2 - Dati e informazioni minimi che devono figurare nel rapporto di sicurezza di cui all'articolo 151. Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato 3.
2. Presentazione del sito dello stabilimento: a) descrizione dello stabilimento e della sua collocazione territoriale, includendo informazioni quali posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se rilevante, la sua storia; b) identificazione degli impianti e di altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un pericolo di incidente rilevante; c) sulla base delle informazioni disponibili, identificazione degli stabilimenti adiacenti, nonché di |
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Allegato 3 - Informazioni di cui all'articolo 14, comma 5 e all'articolo 15, comma 2, relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevantiAi fini dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza elaborato dal gestore si tiene conto dei seguenti elementi: a) il sistema di gestione della sicurezza è proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell'organizzazione nello stabilimento ed è basato sulla valutazione dei rischi. Esso dovrebbe integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR); b) i seguenti aspetti sono trattati nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza: i. organizzazione e personale: ruoli e |
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Allegato 4 - Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui agli artt. 20 e 211. Piani di emergenza interna (di cui all'art. 20) Le informazioni minime che devono essere contenute nei Piani di emergenza interna sono: a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito; b) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del Piano di emergenza esterna; |
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Allegato 5 - Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 6 - Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione (di cui all'art. 26)PARTE I Ogni incidente rilevante di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione.
1. Sostanze pericolose coinvolte: Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al 5% della quantità limite prevista alla colonna 3 della parte 1 o alla colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1.
2. Conseguenze per le persone o i beni: |
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Allegato B - Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (art. 14)Il presente allegato è così costituito: PREMESSA 1. POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI 2. REQUISITI GENERALI E STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 3. CONTENUTI TECNICI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 4. GRADO DI APPROFONDIMENTO APPENDICE 1 - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE CHE LAVORA IN STABILIMENTO 1. INFORMAZIONE 2. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 3. EQUIPAGGIAMENTO, SISTEMI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 4. ORGANIZZAZIONE 5. TABELLA RIASSUNTIVA
Premessa Il presente allegato fornisce le indicazioni al gestore per lo sviluppo dei parametri essenziali di un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) in accordo con quanto definito all'art. 14 comma 5 e nell'allegato 3 del presente decreto.
1. Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti 1.1. Documento sulla politica di prevenzione 1.1.1. Il gestore deve redigere il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, di seguito indicato come "Documento", indicando gli obiettivi che intende perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e dei beni, e che costituiscono, nel loro insieme, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR) del gestore in materia. 1.1.2. Il gestore deve indicare nel Documento i principi generali su cui intende basare la politica di cui al punto 1.1.1., indicando, tra l'altro, eventuali adesioni volontarie a normative tecniche, regolamenti, accordi e iniziative, non richiesti da norme cogenti. 1.1.3. Il gestore deve riportare nel Documento il proprio impegno a realizzare, adottare, nonché a mantenere e ricercare il miglioramento continuo (1) del proprio sistema di gestione della sicurezza, in attuazione a quanto richiesto dall'art. 14 comma 5 del presente decreto e in attuazione della politica definita ai punti 1.1.1 e 1.1.2. 1.1.4. Il gestore deve riportare nel Documento l'articolazione del sistema di gestione della sicurezza che intende adottare, con l'indicazione dei principi e dei criteri a cui intende riferirsi nella sua attuazione ed allegare il programma di attuazione, nel caso di prima applicazione del presente decreto, ovvero di miglioramento dello stesso nel caso dei riesami periodici successivi, ed i relativi tempi. Nella suddetta articolazione deve essere altresì indicata l'elencazione dettagliata e la relativa descrizione delle singole voci che costituiscono il sistema di gestione della sicurezza e, qualora il gestore faccia riferimento a norme o guide tecniche nazionali o internazionali, queste devono essere allegate integralmente o per le parti effettivamente prese in considerazione, ovvero essere disponibili presso lo stabilimento. (2)
2. Requisiti generali e struttura del sistema di gestione della sicurezza 2.1. Requisiti generali 2.1.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere attuato dai gestori al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi generali e dei principi di intervento definiti nella politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, come definita nel Documento di cui al punto 1.1, e in particolare: a. definire e documentare la politica, gli obiettivi e gli impegni da essa stabiliti per la sicurezza; b. assicurare che tale politica venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali; c. verificare il conseguimento degli obiettivi e fissare le relative azioni correttive. 2.1.2. Il gestore nella predisposizione, nell'attuazione e nelle modifiche del sistema di gestione della sicurezza, informa e consulta, ai sensi dell'art. 14 comma 5, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito della definizione e del riesame del documento di politica di cui al punto 1.1.
2.2. Struttura 2.2.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell'organizzazione nello stabilimento ed è basato sulla valutazione dei rischi e deve integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure e risorse. In riferimento ad altre parti del sistema di gestione generale, anche attinenti obiettivi diversi, tra cui la qualità, la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, la protezione ambientale, il sistema di gestione della sicurezza può richiamare gli elementi in comune, ma deve contenere esplicitamente tutti gli elementi relativi agli aspetti che riguardano specificamente la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. 2.2.2. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere strutturato in modo da definire, per le varie fasi di vita dell'impianto e con riferimento agli elementi definiti al punto 3, come minimo, quanto segue: a. politica e conduzione aziendale per la sicurezza; b. organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane; c. pianificazione delle attività interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la documentazione; d. misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a fronte di criteri specificati; e. verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (safety audit). 2.2.3. La struttura generale del sistema di gestione della sicurezza, così come definito al punto 2.2.2, deve rispondere allo stato dell'arte in materia. In particolare, i requisiti stabiliti dalla norma UNI 10617, ovvero, per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti, dalle norme della serie OHSAS 18000 o ISO 9000 o da quelle della serie ISO 14000 o dalla versione più aggiornata del regolamento comunitario EMAS (attualmente 1221/2009 o EMAS III) si intendono corrispondere al detto stato dell'arte.
3. Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza 3.1. Elementi fondamentali Il sistema di gestione della sicurezza, strutturato così come richiesto nei precedenti punti 2.1 e 2.2, deve farsi carico delle seguenti gestioni, secondo quanto specificato nei punti da 3.2 a 3.8: a) organizzazione e personale; b) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti; c) controllo operativo; d) modifiche e progettazione; e) pianificazione di emergenza; f) controllo delle prestazioni; g) controllo e revisione.
3.2. Organizzazione e personale 3.2.1. Il sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso l'allocazione delle risorse necessarie, deve farsi carico della gestione, dell'organizzazione e del personale, al fine di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realtà in cui opera lo stabilimento, così come, in particolare, definito nel Documento e richiesto sia dalle norme legislative e dalle regole tecniche, sia dalle valutazioni e determinazioni espresse dagli organi di controllo. Esso deve, inoltre, stabilire gli standard e le norme tecniche a livello aziendale aggiuntivi, necessari a consentire la completa razionalizzazione in materia di prevenzione e di controllo delle prestazioni. 3.2.2. Il sistema di gestione della sicurezza deve riflettere l'impegno globale all'interno dell'azienda, dall'alta direzione fino agli operatori, e la cultura di sicurezza dell'organizzazione, così come definiti nel Documento, e come appare dall'allocazione di risorse e dall'assegnazione di responsabilità. 3.2.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve individuare le posizioni chiave ad ogni livello dell'organizzazione, definendo univocamente ed esplicitamente ruoli, compiti, responsabilità, autorità e disponibilità di risorse. Esso deve, inoltre, definire le interfacce tra le posizioni chiave, tra q |
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Allegato C - Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza (art. 15)Il presente allegato è così costituito: PREMESSA ASPETTI GENERALI PARTE 1 - CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO DI SICUREZZA A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI F. CERTIFICAZIONI E MISURE ASSICURATIVE ALLEGATI PARTE 2 - CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI ALLEGATI PARTE 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RAPPORTI DI SICUREZZA AI FINI DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE E DI IDONEITÀ ED EFFICACIA DELL'ANALISI DEI RISCHI EFFETTUATA E DELLE RELATIVE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE
Premessa Il presente allegato definisce i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del Rapporto di Sicurezza (nel seguito denominato "Rapporto"), di cui agli artt. 15 e 16 del presente decreto in accordo con quanto indicato nell'allegato 2, nonché i criteri per la valutazione del Rapporto medesimo. Nella redazione del Rapporto il gestore fornisce gli elementi di seguito richiesti. Per quanto attiene il Sistema di Gestione della Sicurezza, le informazioni fornite devono essere tali da consentire all'autorità competente, nel corso dell'istruttoria di cui all'art. 17 del presente decreto, il riscontro in merito alla esistenza ed adeguatezza del Sistema di Gestione medesimo, con particolare riferimento agli aspetti evidenziati dalle analisi di sicurezza effettuate e riportate nel Rapporto. Le ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto, saranno invece organizzate in modo da consentire il riscontro esteso ed approfondito dell'adeguatezza del Sistema di Gestione della Sicurezza e della sua effettiva attuazione in stabilimento.
Aspetti Generali 1. Modalità di redazione del Rapporto di sicurezza Il Rapporto è sottoscritto dal gestore e contiene gli elementi informativi indicati nella successiva Parte 1 del presente allegato. Dal Rapporto deve risultare in maniera completa ed univoca l'indicazione della/delle persona/e fisica/che e/o giuridica/che e delle organizzazioni che hanno partecipato alla stesura del Rapporto medesimo. Nella redazione di ogni aggiornamento del Rapporto il gestore indica, in premessa, se sono state introdotte modifiche rispetto alla versione precedente e specifica, all'interno dei singoli paragrafi, le modifiche apportate.
2. Reperimento dei dati e delle informazioni Il gestore, qualora non disponga di tutti i dati e le informazioni necessari alle analisi di cui al punto C.3 della successiva Parte 1 del presente allegato, relativi ad eventi naturali esterni che possono causare un incidente rilevante, ovvero dati, relativi alla zona dello stabilimento, su perturbazioni geofisiche, meteomarine, cerauniche, meteorologia, idrogeologia, elementi territoriali ed ambientali vulnerabili e sensibili, allega quelli disponibili presso le Amministrazioni Pubbliche con indicazione esplicita della fonte.
3. Presentazione del Rapporto di sicurezza Il Rapporto è presentato anche su supporto digitale per quanto riguarda sia le parti testuali sia gli elaborati grafici. Nel caso degli scali merci terminali di ferrovia, per la presentazione del relativo Rapporto, si fa riferimento, in quanto applicabile, al decreto ministeriale 5 novembre 1997.
4. Modalità di redazione del Rapporto preliminare di sicurezza Ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità di cui all'art. 17 comma 2 del presente decreto, il Rapporto preliminare di sicurezza contiene le informazioni indicate nella Parte 2 del presente allegato.
5. Valutazione del Rapporto di sicurezza L'istruttoria tecnica, ai fini della valutazione del Rapporto di cui all'art. 17 del presente decreto, ha le seguenti finalità: a) la verifica della conformità della documentazione presentata alle disposizioni del presente decreto; b) la verifica dell'idoneità e dell'efficacia dell'analisi di sicurezza presentata nel Rapporto e delle relative misure adottate per la prevenzione degli eventi incidentali e per la limitazione delle loro conseguenze; c) la verifica, attraverso sopralluoghi, che i dati e le informazioni contenuti nel Rapporto descrivono in modo adeguato l'effettiva situazione dello stabilimento. Ai fini della effettuazione delle richieste verifiche di conformità della documentazione e di idoneità ed efficacia dell'analisi di sicurezza e delle relative misure adottate, nella Parte 3 del presente allegato si propongono alcuni criteri tecnici utilizzabili per la valutazione dei Rapporti. Per gli scali merci terminali di ferrovia si fa riferimento, in quanto applicabile, all'allegato A del decreto ministeriale 5 novembre 1997.
PARTE 1- CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO DI SICUREZZA A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a identificare e descrivere lo stabilimento e la sua collocazione territoriale.
A.1 DATI GENERALI A.1.1 Indicare il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo (sede legale) del gestore, allegando la documentazione che attesta la qualifica posseduta (ad es. delega o procura della proprietà, autocertificazione nel caso di gestore proprietario, ecc.). A.1.2 Indicare la denominazione, l'ubicazione dello stabilimento ed il nominativo del Direttore responsabile. Allegare la planimetria dei confini dello stabilimento, completa dei contorni delle unità logiche interne, in scala adeguata. A.1.3 Indicare i responsabili della progettazione esecutiva e della realizzazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto, segnalando ne il tipo di qualificazione professionale e le esperienze possedute nel campo. Per gli impianti esistenti, il gestore fornisce anche, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, una sintesi della "storia" degli impianti e dei depositi in cui sono presenti le sostanze riportate nell'allegato 1, dal loro start-up alle più recenti modifiche. A.1.4 Indicare il responsabile della stesura del Rapporto, la sua qualificazione professionale e le sue esperienze nel campo, nonché la/le persone fisiche e/o giuridiche e le organizzazioni che hanno partecipato alla stesura del Rapporto medesimo.
A.2 LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO Le corografie, le mappe, le planimetrie, i disegni in genere, richiesti nei punti seguenti, sono presentati a corredo del Rapporto, aggiornati alla data della loro presentazione e corredati da opportuna descrizione (legenda) che consenta l'adeguata individuazione, nel sistema di riferimento cartografico indicato, dei dettagli rappresentati, in particolar modo dei siti di attività industriali che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e delle aree e sviluppi urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino. La documentazione cartografica di cui al presente punto è fornita anche in strati informativi georeferenziati in formato digitale, raster o vettoriali, georiferito nel sistema di coordinate geografiche ETRF2000/WGS84. Le informazioni relative al perimetro dello stabilimento ed alla sua planimetria generale di cui al punto A2.3. sono in ogni caso fornite in strati informativi distinti, in formato vettoriale georeferenziato (ad esempio: shapefile*.shp). Qualora sia già operativo un sistema di gestione della documentazione di cui ai punti A.1 e A.2 codificato su scala nazionale o regionale, il gestore si uniformerà alle procedure in esso specificate. A2.1 Corografia della zona in scala a 1:10.000, o comunque non inferiore a 1:25.000, sulla quale sia evidenziato il perimetro dello stabilimento. Tale mappa comprende un'area significativa di almeno 2 km intorno allo stabilimento, in relazione alle tipologie incidentali individuate nell'ambito dell'analisi di sicurezza di cui al punto C.4, attorno all'installazione. Sulla mappa stessa è indicata la destinazione d'uso degli edifici principali e, per quanto riguarda le industrie presenti, siano esse assoggettate o meno agli obblighi di cui al presente decreto, è precisato, se noto, il tipo di attività industriale. È, inoltre, indicata la presenza di linee ferroviarie, strade, autostrade, porti, aeroporti e corridoi aerei di atterraggio e decollo; sono evidenziate tutte le strutture e gli elementi territoriali ed ambientali particolarmente vulnerabili e/o sensibili, quali ad esempio: ospedali, scuole, uffici pubblici, fiumi, laghi, habitat terrestri e acquatici, zone di particolare interesse naturale, ecc., in modo coerente con quanto richiesto dal decreto di cui all'art. 22, comma 3 (1). Per i depositi di GPL e di sostanze facilmente infiammabili e/o tossiche si fa riferimento agli elementi individuati ai sensi dei decreti del Ministro dell'ambiente del 15 maggio 1996 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 159 del 9 luglio 1996) e del 20 ottobre 1998 (Suppl. Ord. alla G.u. n. 262 del 9 novembre 1998). A2.2 Riportare la posizione dello stabilimento su una mappa dettagliata in scala non inferiore a 1:5.000 della località che rappresenta la zona circostante lo stabilimento con una distanza minima di 500 m dai confini dell'attività e, comunque, non inferiore alla distanza massima di danno individuata dal gestore nell'analisi di sicurezza di cui al punto C.4. A2.3 Fornire la planimetria generale, in scala collegata alle dimensioni dello stabilimento e, comunque, non inferiore a 1:500, con l'indicazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti le sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto e delle parti critiche di cui al successivo punto C.4.1. Di quest'ultime il gestore fornisce le planimetrie di dettaglio. Ove necessario è richiesto che vengano fornite piante e sezioni degli impianti e/o depositi, con eventuali particolari significativi.
B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a descrivere la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti adottata nello stabilimento, la struttura organizzativa e le attività effettuate, nonché a identificare tutte le sostanze pericolose presenti nello stabilimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n)'
B.1 POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI B.1.1 Riportare in allegato I.3 del Rapporto il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'art. 14, comma 1, del presente decreto, che include la descrizione dell'articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, tramite il quale è attuata la politica di prevenzione, in conformità all'allegato 3 e all'allegato B del presente decreto. Allegare l'elenco delle procedure del sistema di gestione della sicurezza (se è applicato un sistema di gestione integrato allegare l'elenco delle sole procedure attinenti gli aspetti di sicurezza).
B.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA B.2.1 Indicare la struttura organizzativa in forma grafica, con diagrammi a blocchi. Nel grafico saranno mostrate le dipendenze gerarchiche e funzionali, nonché le linee di comunicazione e interazione tra le persone incaricate della conduzione degli impianti e dei depositi, dal direttore dell'installazione fino al capo reparto. Sarà indicato il Rapporto funzionale specifico tra i vari dipartimenti da porre in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti (quali, a titolo di esempio, la produzione, la manutenzione, l'ispezione, la sorveglianza, la sicurezza, la progettazione e la costruzione). B.2.2 Precisare l'entità del personale di ciascun dipartimento e il numero di persone normalmente presenti in ciascun reparto. B.2.3 Precisare quali siano i programmi di informazione, formazione ed addestramento per il personale direttivo e per gli addetti alle operazioni, alla manutenzione e alla sicurezza, con particolare riferimento a quanto previsto nell'allegato 8 del presente decreto.
B.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ B.3.1 Fornire una descrizione dettagliata delle attività con riferimento a: - qualsiasi operazione e/o processo effettuati in impianti che comportino o possano comportare la presenza di sostanze pericolose, reale o prevista, ovvero che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un processo industriale, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione e/o processo; - qualsiasi altro deposito che comporti o possa comportare la presenza di sostanze pericolose, reale o prevista; - per ogni impianto o deposito indicare la tipologia costruttiva, la capacità, nonché le caratteristiche dei sistemi, delle apparecchiature e delle strutture ad essi asserviti o connessi. B.3.2 Descrivere le tecnologie di base adottate nella progettazione dei processi. Nel caso di processo tecnologico di tipo nuovo, precisare l'organismo che lo ha sviluppato, le eventuali sperimentazioni eseguite, lo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche al riguardo e gli studi effettuati al fine di rendere minimi i rischi comportati dal processo stesso. Specificare se i progettisti hanno già sviluppato processi simili. In caso affermativo precisare quando, dove e in che numero. B.3.3 Fornire lo schema a blocchi per le materie prime che entrano e dei prodotti che escono dai vari impianti, con la precisazione delle modalità di trasporto e dei relativi regimi di temperatura, pressione e portata. Fornire le modalità di trasferimento dei prodotti all'interno dello stabilimento con i relativi regimi di temperatura, pressione e portata. Fornire inoltre gli schemi di processo semplificati in cui siano riportate le principali apparecchiature (serbatoi, reattori, colonne, scambiatori di calore, pompe, compressori, ecc.), i collegamenti tra le stesse e la relativa strumentazione di controllo e sicurezza (indicatori, allarmi e blocchi, valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.). Fornire una descrizione delle modalità di gestione all'interno dello stabilimento dei rifiuti che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti nello stabilimento, proprietà analoghe, per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, a quelle delle sostanze pericolose di cui all'art. 3 comma 1 lettera l) del presente decreto, anche in relazione a quanto previsto dalla nota 5 dell'allegato 1 del decreto. B.3.4 Indicare la capacità produttiva dello stabilimento. Indicare, inoltre, i flussi annui in entrata ed uscita dallo stabilimento delle sostanze presenti e riportate nell'allegato 1 del presente decreto suddivise per tipologia di trasporto, precisando il numero dei vettori annui interessati, ovvero le portate. B.3.5 Fornire informazioni relative alle sostanze pericolose, così come definite nell'art. 3, comma 1, lettera l), del presente decreto. B.3.5.1 Fornire la Classificazione notificata o armonizzata di cui all'allegato VI, tabelle 3.1 e 3.2, del regolamento 1272/2008/CE delle sostanze pericolose e le relative Schede di dati di sicurezza (rif. regolamento 1907/2006/CE e s.m.i.), integrate, ove necessario, dalle opportune indicazioni tecnico-scientifiche disponibili quali ad esempio: a) Metodi di individuazione e di determinazione disponibili presso lo stabilimento (descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica); b) Metodi e precauzioni aggiuntivi relativi alla manipolazione, al deposito e all'incendio o altre modalità incidentali previsti dal gestore; c) Misure di emergenza previste dal gestore in caso di dispersione accidentale; d) Mezzi a disposizione del gestore per rendere inoffensiva la sostanza. B.3.5.2 Indicare le fasi dell'attività in cui le sostanze pericolose intervengono o possono intervenire. B.3.5.3 Indicare la quantità effettiva massima prevista espressa in tonnellate di ciascuna sostanza pericolosa. La quantità massima dichiarata dal gestore per ciascuna sostanza è computata come valore massimo della somma delle quantità contemporaneamente presenti nei serbatoi, nelle apparecchiature, nelle tubazioni e nei recipienti mobili. Si dovranno anche precisare separatamente i dati relativi alle quantità delle predette sostanze in stoccaggio e quelle di hold-up, cioè contemporaneamente contenute nell'impianto in condizioni operative. Il computo deve includere tutte le quantità di ciascuna sostanza pericolosa presente allo stato puro o di miscela o di sottoprodotto, nonché quelle quantità di sostanze pericolose che possano significativamente prodursi a causa di una condizione anomala del processo tecnicamente prevedibile. Ai fini del computo ogni sostanza deve comunque trovarsi nello stato chimico-fisico e nelle concentrazioni eventualmente specificate nell'allegato 1 del presente decreto, ovvero in uno stato suscettibile di provocare un rischio di incidente rilevante, laddove specificato nell'allegato stesso. Riportare l'inventario aggiornato delle sostanze, miscele e preparati di cui all'allegato 1 del presente decreto e le relative quantità massime previste nello stabilimento nella tabella riepilogativa riportata nell'allegato I.4 del Rapporto. B.3.5.4 Descrivere il comportamento chimico e/o fisico, nelle condizioni normali e/o anomale prevedibili di stoccaggio o di utilizzazione, con particolare riferimento alla suscettibilità a dare origine a fenomeni di instabilità, riportando la fonte del dato/informazione. B.3.5.5 Descrivere le sostanze che possono originarsi per modificazione o trasformazione della sostanza considerata a causa di anomalie prevedibili nell'esercizio dello stabilimento, quali ad esempio le variazioni di condizioni di processo (temperatura, pressione, portata, rapporto stechiometrico dei reagenti, imperfetto dosaggio del catalizzatore, presenza di impurezze o prodotti di corrosione, ecc.). Indicare i meccanismi di reazione, la cinetica chimica e le condizioni termodinamiche (calori di reazione, DT adiabatici, ecc.). Riportare la fonte dei dati/informazioni. B.3.5.6 Evidenziare le situazioni di incompatibilità tra le sostanze presenti, ovvero con quelle utilizzabili in emergenza, in grado di dare origine a violente reazioni, a prodotti di reazione pericolosi, oppure di rendere più difficoltose le operazioni di intervento in emergenza.
C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione siano sufficientemente sicuri ed affidabili.
C.1 ANALISI DELL'ESPERIENZA STORICA INCIDENTALE C.1.1 Specificare qualsiasi problema noto di salute e sicurezza generalmente connesso con il tipo di installazioni presente nello stabilimento, riportando la fonte del dato informazione. C.1.2 Specificare l'esperienza storica e le fonti di informazione relative alla sicurezza di installazioni similari, con riferimento alla possibilità di insorgenza di incendi, esplosioni ed emissioni di sostanze pericolose, indicando al contempo le modalità ed i criteri di ricerca utilizzati, garantendo la possibilità di verifica da parte dell'autorità competente. In particolare, fornire le informazioni su incidenti o quasi incidenti verificatisi nello stabilimento, o in stabilimenti similari, almeno negli ultimi 10 anni, riportando, in forma non aggregata ma puntuale, i dati di seguito indicati: a) data, luogo dell'incidente o quasi incidente, nonché fonte dell'informazione; b) localizzazione (unità lavorativa, apparecchiatura, descrizione delle attività svolte, ecc.); c) sostanze coinvolte; d) informazioni sulle sostanze coinvolte (stato fisico, caratteristiche di pericolosità, quantità, ecc.); e) tipo di incidente; f) cause dell'evento; g) danni alle persone verificatisi nell'ambito dello stabilimento, specificando il numero dei morti e dei feriti; danni alle persone verificatisi all'esterno dello stabilimento, specificando il numero dei morti, dei feriti e degli evacuati; h) danni all'ambiente e danni materiali secondo quanto previsto dall'allegato 6 al presente decreto, nonché eventuali attività in corso o previste (risanamento/ripristino ambientale, bonifica, ecc.); |
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ALLEGATO D - Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, nonché procedure e termini di cui all'articolo 18, comma 2 (art. 18)Il presente allegato è così costituito: 1. MODIFICHE AGLI STABILIMENTI CHE POTREBBERO COSTITUIRE AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI 1.1 INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE CHE POTREBBERO COSTITUIRE AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 1.2 ADEMPIMENTI PREVISTI PRIMA DI DARE INIZIO ALLE MODIFICHE E DI AVVIARE LE ATTIVITÀ A QUESTE CONNESSE 2. MODIFICHE CHE NON COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI 2.1 INDICAZIONE SUI CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI 3. MODIFICHE NON RICOMPRESE TRA QUELLE DI CUI AI PUNTI 1 E 2 4. ADEMPIMENTI DEI GESTORI PER OGNI TIPOLOGIA DI MODIFICA
1. Modifiche agli stabilimenti che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti Le modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti negli stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto, sono individuate nel seguito.
1.1 Individuazione delle modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante |
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Allegato E - Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l'effetto domino (art. 19)Il presente allegato è così costituito: PARTE 1 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STABILIMENTI TRA I QUALI ESISTE LA POSSIBILITÀ DI EFFETTO DOMINO E PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA I GESTORI 1. SCOPO 2. DEFINIZIONI 3. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI DOMINO PRELIMINARI (GDP) 4. RIFERIMENTI TECNICI E INFORMATIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI GDP 5. SCAMBIO FRA I GESTORI DEGLI STABILIMENTI APPARTENENTI AI GDP DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER CONSENTIRE DI ACCERTARE L'EFFETTIVA POSSIBILITÀ DI EFFETTI DOMINO 6. INDIVIDUAZIONE GRUPPI DOMINO DEFINITIVI (GDD) APPENDICE A - RIFERIMENTI UTILI PER LA STIMA DELLA PROBABILITÀ DI COLLASSO DI APPARECCHIATURA SOTTOPOSTA A SOVRAPPRESSIONE, IRRAGGIAMENTO O PROIEZIONE DI FRAMMENTI PARTE 2 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI STABILIMENTI TRA I QUALI È POSSIBILE L'EFFETTO DOMINO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI SICUREZZA INTEGRATO DI AREA 1. SCOPO 2. DEFINIZIONI 3. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (AREA RIR) TRA I QUALI È POSSIBILE L'EFFETTO DOMINO 4. PERIMETRAZIONE DELL'AREA RIR DI INTERESSE PER LO STUDIO DI SICUREZZA INTEGRATO DI AREA (SSIA) 5. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO SSIA 6. FASI, DATI ED ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO SSIA
PARTE 1 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STABILIMENTI TRA I QUALI ESISTE LA POSSIBILITÀ DI EFFETTO DOMINO E PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA I GESTORI 1. Scopo La presente parte 1 fornisce i criteri e i riferimenti tecnici e procedurali: a) per l'individuazione degli stabilimenti o dei gruppi di stabilimenti, assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori per "effetto domino" causato dalla posizione geografica, dalla vicinanza degli stabilimenti stessi e dall'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi; l'individuazione viene effettuata dall'autorità competente nel seguito definita, in base alle informazioni ricevute dai gestori o acquisite secondo quanto indicato all'art. 19 del presente decreto, e alla loro elaborazione in adempimento di obblighi specifici stabiliti dal decreto stesso; b) per lo scambio, fra i gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del punto a), delle informazioni necessarie per consentire di accertare l'effettiva possibilità di effetti domino e, nel caso, di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i Piani di emergenza interna, e per la cooperazione nella diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti, nonché nella trasmissione delle informazioni al Prefetto per la predisposizione dei Piani di emergenza esterna. L'identificazione degli effetti domino, inerenti alle possibili interazioni tra stabilimenti diversi, e la loro valutazione sono condotte al fine di: - rivalutare l'insieme di eventi incidentali ipotizzati, in termini di casistica, frequenze attese e/o conseguenze; - prevedere la possibilità di concatenazioni di incidenti ai fini della loro considerazione nell'ambito di una ricomposizione del rischio originato da sorgenti e soggetti diversi; - stabilire la necessità di mantenere determinate distanze di separazione tra componenti critici, al fine di evitare la propagazione di un incidente o ridurre sensibilmente la probabilità di propagazione; - individuare i provvedimenti migliorativi possibili, in termini di prevenzione e/o di mitigazione; - predisporre correttamente i Piani di emergenza interna, con particolare riferimento agli interventi sul campo; - predisporre correttamente i Piani di emergenza esterna; - integrare i requisiti di sicurezza in materia di pianificazione dello sviluppo urbanistico del territorio; - mettere a disposizione della popolazione e dei siti adiacenti informazioni sui rischi di incidente rilevante.
2. Definizioni Ai sensi della presente parte 1, ferme restando le definizioni di cui al presente decreto, si adottano le seguenti definizioni: a) Autorità Competente per l'individuazione degli effetti domino (AC): il Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 del presente decreto, che opera, ai fini dell'applicazione dell'art. 19 del presente decreto, in accordo con la Regione o il soggetto da essa designato; b) effetto domino: sequenza di incidenti rilevanti, anche di natura diversa tra loro, causalmente concatenati che coinvolgono, a causa del superamento dei valori di soglia di danno, impianti appartenenti a diversi stabilimenti (effetto domino di tipo esterno, ossia inter-stabilimento) producendo effetti diretti o indiretti, immediati o differiti; c) gruppo domino: due o più stabilimenti, tra gli impianti dei quali si possano verificare effetti domino; d) effetti diretti: gli effetti dell'incidente originario che causano direttamente un rilascio tossico, un incendio o un'esplosione in uno stabilimento vicino; e) effetti indiretti (1): gli effetti dell'incidente originario che causano in uno stabilimento vicino un impatto su: 1. un sistema di controllo di un impianto, rendendo difficile o impossibile il controllo di un processo che quindi potrebbe generare un incidente secondario; 2. un sistema di mitigazione (ad es. impianto antincendio, valvole di isolamento, etc.), la cui indisponibilità può contribuire alla propagazione dell'incidente originario generando un incidente secondario; 3. una o più utilities (ad es. energia elettrica, acqua di raffreddamento, azoto, etc.) che, come per i sistemi di mitigazione e di controllo, possono rendere difficile la governabilità dello stabilimento colpito e generare di conseguenza un incidente secondario; 4. uno o più lavoratori, creando possibili problemi di controllo dello stabilimento e/o di gestione dell'emergenza, in grado di generare un incidente secondario. f) effetti immediati: gli effetti per i quali non è possibile implementare in tempi rapidi un adeguato intervento di protezione sull'impianto di uno stabilimento colpito dagli effetti dell'incidente originario (ad es. proiezione di frammenti, esplosione); g) effetti differiti: gli effetti per i quali solo l'assenza o la mancata attivazione di adeguate misure di protezione o di mitigazione può comportare la propagazione dell'incidente originario e un peggioramento delle conseguenze (ad es. propagazione di un incendio a causa di un jet-fire, esposizione prolungata ad irraggiamento termico a causa di un pool-fire, rilascio di sostanze tossiche); h) Stabilimento Origine di Effetto Domino (StOED): uno stabilimento in cui si origina la sequenza di eventi incidentali che determina l'effetto domino in uno o più stabilimenti vicini; i) Stabilimento Recettore di Effetto Domino (StRED): uno stabilimento recettore dell'effetto domino originatosi in uno stabilimento vicino; j) valori di soglia di danno per strutture e apparecchiature (effetto domino diretto): per l'individuazione dei Gruppi domino preliminari si fa riferimento ai valori di soglia riportati in tabella 1, come definiti nelle seguenti norme tecniche di settore: - decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 (2) "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" (paragrafo 6.2, tabella 2, colonna 5 e connesse note 2 e 3); - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005 "Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 334/99 e s.m.i." (paragrafo V.2, tabella s.n.); - decreto del Ministero dell'Ambiente 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (G.P.L)" (Appendice III - tabella III/l ultima colonna); - decreto del Ministero dell'Ambiente 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici" (Appendice III - tabella III/l ultima colonna).
Tabella I - Valori di soglia di danno a strutture e apparecchiature
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Allegato F - Disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui Piani di emergenza interna (art. 20)Il presente allegato è così costituito: PREMESSA 1. FORME DI CONSULTAZIONE DEL PERSONALE CHE LAVORA NELLO STABILIMENTO
Premessa Il presente |
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Allegato G - Regolamento per la consultazione della popolazione sui Piani di emergenza esterna (art. 21) |
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Allegato H - Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni (art. 27)Il presente allegato è così costituito: PREMESSA 1. DEFINIZIONI 2. ISPEZIONI 3. COMMISSIONI ISPETTIVE 4. CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI 5. CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI 6. RISULTANZE DELL'ISPEZIONE 7. REQUISITI DEL PERSONALE INCARICATO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE APPENDICE 1 - CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI APPENDICE 2 - CRITERI E PROCEDURE PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI DI CUI ALL'ART. 27 DEL PRESENTE DECRETO PARTE I - FASI PROCEDURALI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI PARTE II - CRITERI, PROCEDURA E STRUMENTI DI SUPPORTO PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI - SEZIONE 1 - CRITERI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI - SEZIONE 2 - ANALISI DELL'ESPERIENZA OPERATIVA - SEZIONE 3 - RISCONTRI SUGLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA - SEZIONE 4 - ESAME PIANIFICATO DEI SISTEMI TECNICI - SEZIONE 5 - INDICE E CONTENUTI DEL RAPPORTO FINALE DI ISPEZIONE APPENDICE 3 - LISTE DI RISCONTRO PER LE ISPEZIONI DEL SGS-PIR
Premessa Il presente allegato stabilisce i criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto, disposte al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto da parte del gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze.
1. Definizioni a) "evento significativo": qualunque incidente, quasi-incidente (1) o anomalia di funzionamento o di gestione che metta in evidenza possibili carenze gestionali interessate dal verificarsi dell'evento e che permettano di focalizzare l'attenzione su possibilità di miglioramento, sia in termini specifici di risposta puntuale all'evento, sia in termini generali di adeguamento dello stabilimento, nel suo insieme, e del suo sistema di gestione della sicurezza (SGS-PIR); b) "evidenza": informazione, documentazione qualitativa o quantitativa, constatazione attinente alle attività connesse alla sicurezza, ovvero verifica, tramite osservazioni, misure o prove dell'esistenza e dell'applicazione di un elemento del sistema di gestione della sicurezza; c) "non-conformità maggiore": insieme delle evidenze relative al mancato rispetto di requisiti di legge, di norme tecniche prese a riferimento per il sistema di gestione della sicurezza, di standard aziendali (ad esempio, mancato o non completo rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato B del presente decreto, mancato coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella definizione del documento di cui all'art. 14, comma 1, del presente decreto, mancata consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, nella stesura del Piano di emergenza interna); d) "non conformità minore": insieme delle evidenze di aspetti formali non adeguatamente soddisfatti (ad esempio, requisito di una norma adottata volontariamente non completamente soddisfatto per mancanza di adeguata documentazione a supporto, elemento del Sistema di Gestione adottato ma mancante di adeguata documentazione a supporto); e) "prescrizione": una specifica azione correttiva, vincolante per il gestore, diretta a superare la causa di una non conformità maggiore; f) "raccomandazione": una specifica azione correttiva, non vincolante per il gestore, diretta a superare la causa di una non conformità minore e a migliorare il sistema di gestione della sicurezza. La mancata ottemperanza ad una raccomandazione può essere convertita in prescrizione dalle successive Commissioni ispettive; g) "rilievo": constatazione di un fatto rilevato durante la verifica ispettiva e supportato da evidenza oggettiva; h) "Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti" (SGS-PIR): struttura e sistemi organizzativi, responsabilità, procedure, procedimenti e risorse, messi in atto per la conduzione aziendale della sicurezza, ai sensi degli allegati 3 e B del presente decreto; i) "sistemi tecnici critici": apparecchiature, serbatoi, componenti e dispositivi di controllo, protezione e sicurezza coinvolti negli scenari incidentali ipotizzabili nello stabilimento o desunti dall'analisi dell'esperienza operativa.
2. Ispezioni 2.1. Le ispezioni di cui al presente allegato consistono in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento e sono dirette a: a) verificare la conformità del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ai contenuti richiesti dall'allegato B del presente decreto; b) verificare la conformità del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti strutturali e ai contenuti richiesti, sempre in riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato B; c) verificare l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dal gestore, tenuto anche conto degli obiettivi e dei principi di tale politica, nonché dei risultati effettivamente raggiunti; d) verificare la rispondenza della configurazione dello stabilimento a quanto dichiarato dal gestore nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione descrittiva redatta ai fini degli adempimenti previsti dal presente decreto e a quanto prescritto dall'autorità competente, anche sotto il profilo dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali adottati per la prevenzione e mitigazione degli incidenti rilevanti, mediante l'accertamento della effettiva funzionalità del sistema di gestione della sicurezza e delle sue modalità di attuazione; e) accertare il livello di consapevolezza dei soggetti che svolgono funzioni o attività rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del SGS-PIR, del loro ruolo e delle azioni da intraprendere; f) accertare l'effettivo coinvolgimento dei soggetti di cui alla lettera e) nella progettazione e nell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza; g) verificare l'attuazione delle prescrizioni impartite a seguito delle precedenti ispezioni; h) verificare che le informazioni di cui all'art. 23 del presente decreto siano state trasmesse al Comune.
3. Commissioni ispettive 3.1. Le ispezioni sono svolte da Commissioni ispettive composte dai soggetti individuati dal CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, e dalla regione o dal soggetto da essa designato per gli stabilimenti di soglia inferiore. 3.2. Le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono condotte da Commissioni composte da tre dirigenti e funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'INAIL e all'ARPA. Nel caso in cui presso l'ARPA non sia disponibile personale in possesso dei requisiti di cui al punto 7, si fa ricorso a personale dell'ISPRA. Le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore di cui all'articolo 2, comma 3, sono condotte da Commissioni composte da tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'ARPA e all'UNMIG. 3.3. Il soggetto che dispone le ispezioni conferisce apposito incarico ai componenti della Commissione, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 7.
4. Criteri per la pianificazione e la programmazione delle ispezioni 4.1. Le autorità di cui all'art. 27, comma 3 predispongono il piano di ispezione ed i suoi aggiornamenti, con i contenuti definiti alle lettere da a) a h) dello stesso comma e provvedono a comunicarlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) entro il28 febbraio di ogni anno. 4.2. La programmazione delle ispezioni ordinarie è stabilita dal Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore e dalla regione, o dal soggetto allo scopo incaricato, per gli stabilimenti di soglia inferiore, che provvedono a comunicare al MATTM il rispettivo programma annuale delle ispezioni ordinarie entro il28 febbraio di ogni anno. La programmazione annuale si basa su una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di stabilimenti che tiene conto dei seguenti criteri: a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati; b) risultanze delle ispezioni precedenti; c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti; d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino); e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante; f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante; g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa. In appendice 1 sono riportati alcuni parametri di riferimento che specificano i criteri di valutazione generali sopra indicati e che, presi in considerazione separatamente o in combinazione possono fornire, ove applicabili, elementi utili per stabilire le priorità per la programmazione delle ispezioni, ferma restando la facoltà dell'autorità preposta alla programmazione di articolare ulteriormente i suddetti criteri, nonché di attribuire a ciascuno di essi, in fase di valutazione, un peso correlato alle informazioni in suo possesso e all'esperienza pregressa maturata nei controlli, nell'analisi degli eventi occorsi negli stabilimenti ubicati nel territorio di competenza e delle sue caratteristiche di vulnerabilità. 4.3. I programmi annuali prevedono che l'intervallo tra due ispezioni presso lo stesso stabilimento sia stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativa agli stabilimenti interessati di cui al punto 4.2; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due ispezioni non è, comunque, superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.
5. Criteri per l'effettuazione delle ispezioni 5.1. Ai fini dell'effettuazione delle ispezioni, si applicano le disposizioni contenute nelle appendici 2 e 3 del presente allegato. Le indicazioni riportate nel presente allegato si riferiscono a tutte le fasi dell'attività ispettiva nella sua completezza (richieste, tipicamente, per una prima ispezione); il soggetto che dispone le ispezioni potrà valutare nella definizione dei mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o dell'esperienza di incidenti o quasi incidenti) se richiedere lo svolgimento di ispezioni mirate alla verifica di alcuni aspetti specifici del SGS-PIR (e quindi solo di alcuni punti specifici delle liste di riscontro 3.a e 3.b di cui all'appendice 3), ovvero richiedere l'effettuazione di un'ispezione che copra tutti gli aspetti del SGS-PIR. 5.2. I componenti della Commissione di cui al precedente punto 3 possono accedere a qualunque area dello stabilimento. 5.3. Il gestore dello stabilimento oggetto dell'ispezione è tenuto a rendere disponibile il proprio personale per la conduzione della verifica, nonché a fornire qualsiasi altra attività di assistenza che si renda necessaria. 5.4. Qualora il gestore non fornisca il supporto di cui al punto 5.3, la Commissione provvederà a informare tempestivamente l'autorità giudiziaria competente per territorio, dandone comunicazione al CTR o alla Regione, in base alle rispettive competenze di cui all'art. 27 del presente decreto. 5.5. Le ispezioni non comprendono le attività di valutazione tecnica della sicurezza e di controllo e di sopralluoghi, effettuati ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.
6. Risultanze dell'ispezione 6.1. Le risultanze dell'ispezione sono contenute in un Rapporto finale d'ispezione (di seguito denominato "Rapporto"), predisposto dalla Commissione e da questa trasmesso al soggetto che ha disposto l'ispezione con le modalità indicate in appendice 2. Il Rapporto deve riportare il giudizio della Commissione sull'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza adottato per raggiungere gli obiettivi della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti definita dal gestore nel documento di cui all'art. 14, comma 1, del presente decreto. 6.2. Il Rapporto, deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le verifiche compiute per accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti p |
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Allegato I - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli (art. 30)Il presente allegato è così costituito: PREMESSA 1. CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE TARIFFE 2. TARIFFE RELATIVE ALLE ISTRUTTORIE TECNICHE 3. TARIFFE RELATIVE ALLE ISPEZIONI 4. TARIFFE RELATIVE ALLE ISTRUTTORIE PER LE PROPOSTE DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE PER UNA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA, DI CUI ALL'ART. 4 DEL PRESENTE DECRETO 5. TARIFFE DEI SERVIZI CONNESSI CON LE VERIFICHE DELLE INFORMAZIONI INVIATE DAI GESTORI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL PRESENTE DECRETO E FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO DEGLI STABILIMENTI SUSCETTIBILI DI CAUSARE INCIDENTI RILEVANTI, NONCHÉ ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, LETTERA E) 6. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO APPENDICE 1 - TARIFFE
Premessa Il presente allegato disciplina le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie tecniche di cui agli artt. 17 e 18 del presente decreto, alle ispezioni di cui all'art. 27 del medesimo decreto, alle istruttorie relative alle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4 del presente decreto, nonché ai servizi connessi con la verifica delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13 e finalizzate alla predisposizione dell'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, di cui all'art. 5, comma 3, nonché l'art. 5, comma 2, lettera e)del presente decreto.
1. Criteri di definizione delle tariffe 1.1. Ai soli fini dell'applicazione delle tariffe, gli stabilimenti si differenziano in 5 classi. I criteri in base ai quali si determina l'appartenenza di uno stabilimento ad una classe sono i seguenti: a) presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell'allegato 1 del presente decreto, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato; b) sv |
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Allegato L - Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore (art. 31)Il presente allegato è così costituito: 1. FINALITÀ 2. NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ E VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDI 3. PARERE TECNICO CONCLUSIVO, CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI E RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI 4. RIESAME PERIODICO DEL RAPPORTO DI SICUREZZA ED ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO 5. MODIFICHE SENZA AGGRAVIO DI RISCHIO AI SENSI DELL'ALLEGATO D 6. DEROGHE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI 7. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Finalità Il presente allegato disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per le attività di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151 presenti all'interno di stabilimenti di soglia superiore.
2. Nulla asta di fattibilità e valutazione del progetto antincendi 2.1 L'istruttoria per il rilascio del nulla asta di fattibilità effettuata ai sensi dell'art. 17 del presente decreto comprende la valutazione del progetto di tutte le attività di cui al DPR 151/2011. Le conclusioni del CTR vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (di seguito Comando) ai fini dell'emissione del parere di cui all'art. 3, comma 3, del DPR 151/2011. 2.2 Le attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011 non individuabili come impianti o depositi di cui all'art. 3, e quindi non oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto preliminare di Sicurezza, dovranno essere documentate ai sensi del decreto |
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Allegato M - Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite (art. 2)Il presente allegato è così costituito: PREMESSA 1. MODIFICHE DI UNO STABILIMENTO 2. RACCORDO TRA GLI ADEMPIMENTI TECNICI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO E DALLA NORMATIVA DI SETTORE 2.1 INFORMAZIONI GENERALI 2.2 PIANO DI EMERGENZA INTERNA 2.3 PROCEDIMENTI IN SENO AL COMITATO TECNICO REGIONALE
Premessa Il presente allegato fornisce contenuti tecnici integrativi utili per l'applicazione del presente decreto |
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17/12/2024
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