Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce chiarimenti riguardanti la possibilità di installare porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza «ridondante», presso le uscite di piano e lungo le vie di esodo.
In particolare la possibilità di installare detti dispositivi a scorrimento, in luogo delle porte apribili «a spinta» previste dalle disposizioni generali di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro contenute nel D. Min. Interno 10.3.1998 e dalle specifiche regole tecniche per le attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi elencate nell'allegato al D.M. 16.2.1982, trova fondamento sul favorevole esito dei rapporti di prova rilasciati per alcune porte di tale tipologia munite di apertura automatizzata a sicurezza «ridondante».
In proposito, ad ulteriore precisazione di quanto espresso ai punti 3.9 e 3.11 dell'Allegato III al citato D. Min. 10.3.1998, il Dipartimento chiarisce che i certificati di prova emessi sono da ritenersi validi, e di conseguenza è possibile installare le porte scorrevoli in oggetto, solo laddove l'obbligo di apertura nel verso dell'esodo delle porte installate lungo le vie d'uscita e in corrispondenza delle uscite di piano non sia espressamente imposto dalle vigenti normative. In caso contrario, qualora la normativa vigente preveda espressamente l'apertura delle porte a spinta nel verso dell'esodo, le porte scorrevoli orizzontalmente non possono essere installate, anche se munite di sistemi di apertura automatici a sicurezza «ridondante», a meno che le stesse non siano apribili anche «a spinta».
Inoltre, al testo in oggetto il Dipartimento allega una nota inviata ad una Ditta del settore in risposta a quesiti riguardanti la spinta massima per l'apertura dell'anta di una porta del tipo permesso e la verifica dell'efficienza delle porte scorrevoli automatiche installate ad un'uscita di piano o lungo una via di esodo utilizzate come via d'uscita in emergenza.