Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Il Decreto Legislativo in oggetto opera la revisione ed il riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale.
Il provvedimento in esame è suddiviso in 5 capi che disciplinano rispettivamente: modifiche al D. Leg.vo 139/2006 (Capo I); modifiche al D. Leg.vo 217/2005 (Capo II); ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento - inquadramento (Capo III); norme transitorie in materia di personale di ruolo e volontario (Capo IV); disposizioni economico-finanziarie e finali (Capo V). Lo scopo perseguito dalla riforma è di ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche dando atto dell’avvenuto trasferimento in capo al medesimo delle competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi.
Proponiamo di seguito una sintesi delle principali novità disposte dal decreto in commento, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla prevenzione incendi (art. 3 del decreto legislativo). Si segnaIa inoltre che i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui ai due citati decreti legislativi oggetto di modifiche, continuano ad applicarsi fino all’adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite, modificate o integrate ai sensi delle nuove disposizioni.
RISCHIO DI ESPLOSIONE (ART. 13, D. LEG.VO 139/2006) - Al fine di esplicitare meglio l’ambito di indagine e di applicazione della prevenzione incendi, vengono novellati gli artt. 13-23 del D. Leg.vo 139/2006 (Capo III - Prevenzione incendi). In particolare, viene introdotto nella definizione di prevenzione incendi, che nell’attuale versione dell’art. 13 del D. Leg.vo 139/2006 menziona solo il rischio di incendio, anche il richiamo al rischio di esplosione.
COMPETENZA E ATTIVITÀ (ART. 14, D. LEG.VO 139/2006) - Si prevedono modifiche all’art. 14 del D. Leg.vo 139/2006, avente ad oggetto la competenza e l'attività della prevenzione incendi. In particolare, segnaliamo che tra le suddette attività sono inserite molteplici attività di certificazione, comprensive non solo del già previsto certificato di prevenzione incendi, ma anche di altre attività e documenti, come ad esempio i pareri, i verbali sostitutivi del certificato o il nulla osta di fattibilità. Viene altresì introdotta tra le attività svolte l'attestazione di conformità alla normativa dei materiali. Inoltre, viene precisato che la partecipazione alle attività di organismi collegiali di normazione tecnica fa riferimento anche agli organismi nazionali. Tra questi organismi figurano il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) con i quali il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco collabora al fine di emanare norme di buona tecnica, soprattutto nel settore dell’impiantistica. Viene, infine, evidenziato che tra le attività di prevenzione incendi di formazione e addestramento, rientrano anche quelle di aggiornamento.
NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 15, D. LEG.VO 139/2006) - Viene eliminato nella rubrica dell’art. 15 in commento il riferimento alle “norme procedurali” di prevenzione incendi, in quanto l’articolo definisce le norme tecniche di prevenzione incendi e l’iter per la loro emanazione.
PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 16, D. LEG.VO 139/2006) - Viene modificata la rubrica dell’art. 16 del D. Leg.vo 139/2006 che finora recitava “Certificato di prevenzione incendi” in “Procedure di prevenzione incendi”. Come si evince dalla relazione illustrativa al decreto in commento, tale passaggio - da certificato a procedure - racchiude una complessa vicenda normativa. Con l’emanazione del D.P.R. 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), infatti, è stata raccordata la disciplina sui procedimenti di prevenzione incendi con l’introduzione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Si è passati così da un regime di tipo autorizzatorio che prevedeva il rilascio del certificato di prevenzione incendi - a valle di una specifica procedura autorizzativa - come condizione necessaria per l’esercizio delle attività soggette, ad un regime che prevede l’effettuazione di controlli a posteriori, ossia esercitati a seguito della presentazione della SCIA. Si segnala che le modifiche apportate all’art. 16 in commento riformulano la previsione di quanto spetti ai Comandi competenti per territorio effettuare ed alla regolamentazione governativa determinare (senza modificare i criteri di individuazione delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi). Inoltre si viene a prevedere che le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, acquisibili dai Comandi in caso di situazioni di particolare complessità, non siano più circoscritti al solo parere di conformità sui progetti. Infine, in caso sia rilevata in sede di controllo la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, segue l'adozione di provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere relative ad un’attività già avviata a seguito della SCIA (non più il diniego del certificato di prevenzione incendi e quindi l'impossibilità di avviare un'attività non in sicurezza dal punto di vista antincendio) ed eventuali modifiche che comportino cambiamenti delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, determinano l'obbligo di attivare nuovamente le procedure descritte (e non più l'obbligo di richiedere un nuovo certificato di prevenzione incendi).
FORMAZIONE (ART. 17, D. LEG.VO 139/2006) - Il decreto in commento dispone l’abrogazione dell’art. 17, avente ad oggetto la formazione in tema di prevenzione incendi. La materia della formazione diviene oggetto del nuovo Capo IV-bis (artt. 26-bis e 26-ter, D. Leg.vo 139/2006), in modo da comprendere tutte le competenze del Corpo nazionale e, quindi, non solo gli aspetti relativi alla prevenzione incendi, ma anche alle attività inerenti il soccorso pubblico.
SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO (ART. 18, D. LEG.VO 139/2006) - Vengono apportate modifiche anche all’art. 18 del D. Leg.vo 139/2006, avente ad oggetto i servizi di vigilanza antincendio, ossia il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In particolare, con riguardo ai servizi di vigilanza su richiesta dei soggetti responsabili delle attività interessate, si segnala che vengono aggiunte all’enumerazione dei luoghi in cui è possibile effettuare tali servizi anche le stazioni ferroviarie, metropolitane, aerostazioni, stazioni marittime, le attività di trasporto e carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplodenti, il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei Comandi dei Vigili del fuoco.
VIGILANZA ISPETTIVA (ART. 19, D. LEG.VO 139/2006) - Per distinguere la disciplina contenuta nell’art. 18, relativa ai servizi di vigilanza antincendio, viene specificato che l’art. 19 del D. Leg.vo 139/2006 tratta della cosiddetta vigilanza “ispettiva”, disponendo che questa sia esercitata anche nei luoghi di lavoro, in raccordo con l D. Leg.vo 81/2008 (T.U. Sicurezza). Si segnala, inoltre, che la dicitura “provvedimenti di urgenza” è sostituita da “misure urgenti, anche ripristinatorie”. Ad ogni modo, si segnala che la disciplina dell’attività di vigilanza ispettiva è rimandata ad un apposito decreto del Min. Interno.
SANZIONI PENALI E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ (ART. 20, D. LEG.VO 139/2006) - Come per le modifiche apportate all’art. 16 del D. Leg.vo 139/2006, le novelle disposte all’art. 20, concernente le sanzioni penali e la sospensione dell’attività, sono volte ad aggiornare il dettato normativo alla luce delle nuove procedure di prevenzione incendi, connesse alle semplificazioni introdotte dal D.P.R. 151/2011 in raccordo con la disciplina della SCIA. Vengono, dunque, soppressi i riferimenti al rilascio o al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, sostituiti dalla presentazione della SCIA o dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.
COMITATO CENTRALE TECNICO-SCIENTIFICO E COMITATI TECNICI REGIONALI (ARTT. 21 E 22, D. LEG.VO 139/2006) - Le modifiche apportate agli artt. 21 e 22 prevedono che la composizione ed il funzionamento di detti Comitati siano disciplinati con regolamento ministeriale (decreto del Ministero dell’Interno) e non, come al momento previsto, con regolamento governativo (D.P.R.). Inoltre, con specifico riferimento ai Comitati tecnici regionali (CTR), è disposta la soppressione del riferimento al rilascio del “certificato” di prevenzione incendi, alla luce delle novelle introdotte dal sopra citato art. 16, che fa ora riferimento alle “procedure” di prevenzione incendi.
COMITATO TECNICO REGIONALE IN MATERIA DI PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI (ART. 22-BIS, D. LEG.VO 139/2006) - Viene previsto che presso ciascuna Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera il Comitato tecnico regionale istituito dal D. Leg.vo 105/2015.
ONERI PER L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 23, D. LEG.VO 139/2006) - La disposizione vigente dell’art. 23 prevede che i servizi relativi alle attività di prevenzione incendi siano effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto da decreto del Min. Interno che individui le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito. I decreti ministeriali prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie. Le modifiche introdotte dispongono che l’onere finanziario possa essere determinato anche su base forfettaria e che si debba tener conto anche del consumo di carburante.
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Capo I - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139
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Art. 1. - Modifiche al Capo I del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
a) al comma 1 dopo le parole “per mezzo della quale il Ministero dell’interno”, sono inserite le seguenti: “, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,” e dopo le parole: “estinzione degli incendi” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi gli incendi boschivi,”;
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Art. 2. - Modifiche al Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
1. All’articolo 6 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, è sostituito dal seguente:
“1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d’impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale
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Art. 3. - Modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
1. All’articolo 13, comma 2, del decreto dopo le parole: “al rischio di incendio e” sono inserite le seguenti: “di esplosione nonché,”.
2. All’articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera b), le parole: “del certificato di prevenzione incendi” sono sostituite dalle seguenti: “di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali,” e dopo la parola: “prodotti,” è inserita la seguente: “materiali,”;
2) alla lettera d), dopo le parole: “le prove su” è inserita la seguente: “prodotti,”;
3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) lo studio, la ricerca e l’analisi per la valutazione delle cause di incendio;”;
4) alla lettera f), dopo la parola: “organizzazioni” sono inserite le seguenti: “nazionali ed”;
5) alla lettera g), dopo le parole: “di addestramento” sono inserite le seguenti: “, di aggiornamento”;
6) la lettera l) è sostituita dalla seguente: “l) la vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi.”;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: “prodotti,” è inserita la seguente: “materiali,”.
3. All’articolo 15 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: “e procedurali” sono soppresse;
b) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: “degli incendi” sono inserite le seguenti: “e delle esplosioni”;
2) alla lettera
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Art. 4. - Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
1. L’articolo 24 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico). — 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.
2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:
a) l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l’attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 11 N1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l’opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l’utilizzo di mezzi aerei;
c) l’opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l’impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio.
3. Il Corpo nazionale assicura, altresì, il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvata
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Art. 5. - Introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
1. Dopo il Capo IV è inserito il seguente:
“Capo IV-bis (Formazione) - Art. 26-bis (Formazione). — 1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all’articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attività formative, promosso anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale.
2. Le attività formative comprendono, altresì, l’addestramento, l’aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale.
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Art. 6. - Modifiche al Capo V del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
1. L’articolo 27 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 27 (Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza). — 1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni s
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Art. 7. - Modifiche al Capo VI del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
1. Nella rubrica del Capo VI del decreto le parole: “Disposizioni finali e abrogazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali”.
2. L’articolo 29 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 29 (Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici). — 1. Il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnicologistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali e interregionali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a). È fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. I beni mobili in uso diretto al Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, di cui all’articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purché non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto.
2. Il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, altresì, per il tramite della competente struttura del Corpo nazionale, all’elaborazione ed approvazione dei progetti e dei lavori relativi alla costruzione, all’adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare alle esigenze logistiche; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità, fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. Ferme restando le competenze del Comitato tecnico amministrativo istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 72, in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui progetti è rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente per territorio di cui all’articolo 22, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.
3. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compresi i materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di logistica e di mobilio, sono di proprietà del Ministero dell’interno, con esclusione del materiale concesso a titolo di comodato.
4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche periodiche di cui all’
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Capo II - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217
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Art. 8. - Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
1. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente: “2. La riserva di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, è elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all’articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.”.
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Art. 9. - Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
1. All’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del
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Art. 10. - Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
1. All’articolo 88 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l’impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.”.
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Art. 11. - Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
1. All’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d’Aosta, nei limiti stabiliti dall’articolo 132-bis.”.
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Art. 12. - Modifiche alle Tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
1. La tabella A, allegata al
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Art. 13 - Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
a) ruolo dei vigili del fuoco AIB, distinto nelle qualifiche di vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco esperto AIB e vigile del fuoco coordinatore AIB;
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Art. 13-bis - Istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento
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Art. 13-ter - Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative
1. In un’apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, articolato nelle seguenti qualifiche:
1) vice direttore speciale;
2) direttore speciale;
3) direttore coordinatore speciale.
2. Il personale in possesso dal 1° gennaio 2006 della qualifica di ispettore antincendi esperto è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.
3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 4 e 2.
4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale.
5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esau
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388985911788490
Art. 13-quater - Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante
1. In un’apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante:
a) Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile, articolato in tre qualifiche:
1) pilota di aeromobile vice direttore speciale;
2) pilota di aeromobile direttore speciale;
3) pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale;
b) Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile, articolato in tre qualifiche:
1) specialista di aeromobile vice direttore speciale;
2) specialista di aeromobile direttore speciale;
3) specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale.
2. Il personale specialista aeronavigante che presta servizio presso i reparti volo ovvero presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al comma 1 secondo quanto indicato ai commi seguenti.
3. Il personale con la quali
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388985911788491
Art. 13-quinquies - Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore
1. In un’apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore, articolato in tre qualifiche:
2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.
3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in p
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388985911788492
Art. 13-sexies - Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico
1. In un’apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico:
a) Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta, articolato in tre qualifiche:
1) nautico di coperta vice direttore speciale;
2) nautico di coperta direttore speciale;
3) nautico di coperta direttore coordinatore speciale;
b) Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina, articolato in tre qualifiche:
1) nautico di macchina vice direttore speciale;
2) nautico di macchina direttore speciale;
3) nautico di macchina direttore coordinatore speciale.
2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che a
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388985911788493
Art. 13-septies - Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore
1. In un’apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore, articolato in tre qualifiche:
1) sommozzatore vice direttore speciale;
2) sommozzatore direttore speciale;
3) sommozzatore direttore coordinatore speciale.
2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto di
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388985911788494
Art. 13-octies - Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche
1. In un’apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale, che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche:
a) Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali, articolato nelle seguenti qualifiche:
b) Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche, articolato nelle seguenti qualifiche:
1) vice direttore speciale informatico;
2) direttore speciale informatico;
3) direttore coordinatore speciale informatico.
2. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto o di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di vice direttore speciale logistico-gestionale e vice direttore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.
3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di vice direttore specia
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Art. 13-novies - Ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici
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388985911788496
Art. 13-decies - Progressione in carriera dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici
1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti sanitari, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Non è ammesso allo scruti
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Art. 13-undecies - Ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi
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Art. 13-duodecies - Progressione in carriera dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi
1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti ginnico-sportivi, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori ginnico-sportivi vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Non è ammesso allo scruti
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Capo IV - NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO
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388985911788500
Art. 14. - Norma transitoria per passaggi di qualifica e disposizioni per il personale di ruolo e volontario
1. I passaggi di qualifica, conseguenti all’attribuzione giuridica delle qualifiche superiori, disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non determinano nuovi o maggiori oneri e le relative spese restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Si applica l’articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
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Art. 14-bis - Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità nautiche
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Art. 14-ter - Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti
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Art. 14-quater - Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera
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Art. 14-quinquies - Disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione per la progressione in carriera
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Art. 14-sexies - Clausola di salvaguardia e ulteriori disposizioni per il personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale
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Art. 14-septies - Disposizioni per l’espletamento dei concorsi
1. La procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è attivata non oltre il 30 giugno 2019.
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Capo V - DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI
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Art. 15. - Fondo per l’operatività del soccorso pubblico
1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente provvedimento è istituito, a decorrere dall’anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito del programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”, un fondo per il finanziamento degli interventi indicati al comma 4.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse previste ai sensi dell’articolo 1, comma 365, lettera c), primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come di seguito indicato:
a) per euro 39,7 milioni per l’anno 2017 e per euro 81,730 milioni dall’anno 2018, per le finalità previste dal comma 4, con d
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Art. 17. - Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto, con esclusione dell’articolo 15, non devono
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2. A decorrere dall’anno 2018, il fondo di produttività di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, è incrementato:
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Art. 17-ter - Valorizzazione retributiva e interpretazione dell’articolo 15
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Art. 18. - Disposizioni finali
1. N7 Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e il
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Tabella A - Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco(articoli 1, comma 4, 39, comma 5, 50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4)
Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative
Dotazione organica
Ruolo dei vigili del fuoco
20.066
Qualifiche
vigile del fuoco
20.066
vigile qualificato
vigile esperto
vigile coordinatore
Ruolo dei capi squadra e capi reparto
11.162
Qualifiche
capo squadra
8.460
capo squadra esperto
capo reparto
2.702
capo reparto esperto
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori
1.482
Qualifiche
vice ispettore antincendi
1.117
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Tabella B - Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili(prevista dagli articoli 40, commi 3 e 6, 52, comma 2, 61, comma 2)
Dirigenti con funzioni operative
Qualifica
Dotazione organica
Incarichi di funzione
Dirigente generale
23
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388985911788516
Allegato 1 (art. 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)
Risorse destinate, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, ad incrementare il fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, il fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, il fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 ed il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41.
Anno
Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale
Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale
Incrementi del Fondo di produttività del personale direttivo
Incrementi del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente
2018
682
5.840
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Analisi normativa ed aggiornamento pratico dalla fase di affidamento alla conclusione del contratto di subappalto e sub-affidamento.
Casistica, orientamenti, giurisprudenza e soluzioni applicative per gli addetti ai lavori. Programma aggiornato al Nuovo codice appalti.
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COMMENTARIO AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI CON SPIEGAZIONI ED ESEMPI
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Sistemi di evacuazione naturale e forzata • Calcoli pratici • Dimensionamento dei condotti per l’evacuazione • Ventilazione orizzontale meccanica nelle autorimesse • Ruolo degli impianti di ventilazione • Manutenzione dei sistemi naturali • Norme di progettazione e regole tecniche
Parti comuni
- Condominio minimo, condominio parziale e supercondominio
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Terza edizione riveduta, ampliata e aggiornata
Con le regole tecniche tradizionali e il Codice di Prevenzione incendi con tutte le RTV
5a edizione completamente riveduta in base al Codice di Prevenzione Incendi aggiornato con i decreti Ministro dell’Interno 18/10/2019, 14/02/2020, 06/04/2020, 15/05/2020, 10/07/2020, 29/03/2021, 14/10/2021, 30/03/2022, 19/05/2022, 14/10/2022 e 22/11/2022
31 esempi mirati applicati a casi realistici, con le principali attività soggette e le diverse casistiche procedimentali - Guida alla definizione dei profili di rischio, dei livelli di prestazione e delle strategie antincendio - Soluzioni progettuali conformi e soluzioni alternative con il metodo dell’Ingegneria della Sicurezza Antincendio - Progettazione di impianti di estinzione a idranti, rivelazione incendio e di sistemi SENFC, SEFFC ed EVAC - Calcolo delle curve naturali d’incendio e della resistenza al fuoco di strutture in acciaio, calcestruzzo armato e legno - Trattazione di luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio con il “Minicodice”
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